Cassazione Civile, Ordinanza n. 07063/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato il 15 aprile 2021 a un lavoratore che aveva convenuto in giudizio, con ricorso ex art. 1, comma 48, L. n. 92/2012, l'"Ambasciata americana" e la "US Naval Support Activity Naples", chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del recesso, la reintegrazione e il pagamento delle retribuzioni maturate, oltre contributi e, in subordine, la tutela indennitaria prevista per il regime dei licenziamenti applicabile ratione temporis. Il Tribunale aveva rigettato la domanda in fase sommaria, ritenendo il difetto di legittimazione passiva dei convenuti; la Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal lavoratore, perché aveva introdotto direttamente un appello contro l'ordinanza resa nella fase sommaria del rito ex L. n. 92/2012, omettendo l'opposizione intermedia prevista dalla legge, e comunque aveva ritenuto corretto il rilievo sul difetto di legittimazione passiva. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduce quattro motivi: con i primi due contesta la qualificazione dell'impugnazione come appello inammissibile e sostiene che l'ordinanza del Tribunale avesse contenuto decisorio tale da rendere superflua l'opposizione; con il terzo lamenta la legittimazione passiva dell'Ambasciata americana e la corretta instaurazione del contraddittorio; con il quarto invoca una sopravvenuta sentenza assolutoria penale quale fatto rilevante ai fini del licenziamento e richiama l'art. 111 Cost. Gli Stati Uniti resistono e propongono ricorso incidentale condizionato sulla tardività dell'impugnazione. La Corte di cassazione respinge la tesi della tardività del ricorso per cassazione, chiarendo che in secondo grado non era stato seguito il rito Fornero ma un ordinario giudizio di appello, sicché si applicava il termine lungo semestrale; tuttavia rigetta il ricorso principale perché il primo motivo è inammissibile, il secondo è infondato in quanto l'ordinanza sommaria non era una sentenza sostanziale e contro di essa era necessaria l'opposizione ex art. 1, comma 51, L. n. 92/2012, e i motivi terzo e quarto sono inammissibili perché non colpiscono entrambe le autonome rationes decidendi della sentenza d'appello. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. La Corte condanna il ricorrente principale alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha escluso la tardività del ricorso per cassazione, perché il giudizio di appello non era soggetto al termine breve previsto dall'art. 1, comma 62, L. n. 92/2012, ma al termine lungo ordinario ex art. 327 c.p.c.; nonostante ciò, ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché estraneo alla norma indicata, infondato il secondo perché il provvedimento del Tribunale era effettivamente una ordinanza resa nella fase sommaria del rito Fornero e quindi impugnabile solo con opposizione dinanzi allo stesso Tribunale, e ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo per difetto di interesse/eterogeneità rispetto alle rationes decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso incidentale condizionato degli Stati Uniti è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, commi 47 ss., L. n. 92/2012
Il procedimento di impugnativa del licenziamento introdotto dalla legge n. 92/2012 ha natura speciale e bifasica: una prima fase sommaria e una seconda fase a cognizione piena in prosecuzione; il mezzo ordinario contro il provvedimento conclusivo della fase sommaria è l'opposizione prevista dal comma 51.
art. 1, comma 48, L. n. 92/2012
Disciplina l'introduzione del ricorso nella fase sommaria del rito speciale in materia di licenziamenti.
art. 1, comma 49, L. n. 92/2012
Richiamato come base del provvedimento conclusivo della fase sommaria, qualificato come ordinanza.
art. 1, comma 51, L. n. 92/2012
Contro l'ordinanza resa all'esito della fase sommaria è esperibile l'opposizione dinanzi allo stesso Tribunale; non è consentito sostituire tale rimedio con l'appello diretto o con altri mezzi diversi da quelli previsti dalla legge.
art. 1, comma 58, L. n. 92/2012
La Corte d'appello può essere investita solo del reclamo avverso la sentenza resa dal Tribunale all'esito dell'opposizione, non direttamente contro l'ordinanza sommaria.
art. 1, commi 59 e 60, L. n. 92/2012
Sono richiamati per evidenziare che il rito Fornero non era stato seguito in appello, perché la Corte territoriale ha deciso con rito cartolare ordinario ex art. 127-ter c.p.c. e non con la scansione speciale prevista dalla legge.
art. 1, comma 62, L. n. 92/2012
Il termine breve di sessanta giorni per il ricorso per cassazione vale solo se il giudizio segue anche in secondo grado il rito speciale; nel caso concreto non si applicava.
comma 1, nn. 3 e 5; comma 2
Usato dal ricorrente per denunciare violazioni di legge e vizi motivazionali; la Corte rileva l'incongruità di alcuni motivi rispetto al parametro invocato e ricorda che il ricorso per saltum è previsto solo in relazione a una sentenza appellabile.
Applicato il termine lungo semestrale di impugnazione per cassazione, poiché la sentenza d'appello non era stata notificata.
La Corte d'appello aveva deciso la causa con rito cartolare, circostanza valorizzata per escludere l'ultrattività del rito Fornero in secondo grado.
Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito per il rigetto del ricorso principale.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al giusto processo, ma ritenuto inconferente rispetto alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito speciale di impugnativa dei licenziamenti disciplinato dalla L. n. 92/2012, l'ordinanza conclusiva della fase sommaria non è equiparabile a sentenza solo perché abbia contenuto decisorio: il rimedio tipico resta l'opposizione al medesimo Tribunale, salvo che risulti in concreto un'unificazione delle fasi con cognizione piena.
- Per stabilire il mezzo di impugnazione occorre guardare alla sostanza processuale del provvedimento e allo svolgimento effettivo del giudizio, non alla sola etichetta formale usata dalla parte o dal giudice; tuttavia, se il provvedimento è davvero un'ordinanza sommaria e non emerge una plena cognitio, non è consentito saltare il grado intermedio.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ratio comporta l'inammissibilità per difetto di interesse.
- Il ricorso per cassazione deve colpire la concreta ratio della decisione e non può limitarsi a deduzioni generiche, assertive o inconferenti rispetto alla norma e al vizio formalmente invocati.
- Il termine breve di sessanta giorni per il ricorso per cassazione previsto dalla L. n. 92/2012 opera solo se anche il grado di merito successivo si svolge nel rito speciale; se invece il giudizio di appello si svolge con modalità ordinarie, vale il termine lungo ex art. 327 c.p.c.
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