Cassazione Civile, Ordinanza n. 06894/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente)
La controversia
Un agente persona fisica ha convenuto la società preponente davanti alla Sezione lavoro del Tribunale di Como chiedendo il pagamento di somme maturate nell’ambito di un contratto di agenzia, stipulato dopo un pregresso rapporto di lavoro subordinato e risolto per mancata accettazione di nuove condizioni economiche. L’attore ha qualificato il rapporto come collaborazione personale, continuativa e coordinata, sostenendo la competenza del giudice del lavoro ex art. 413, quarto comma, c.p.c., e ha dedotto di aver operato come unico agente per la Lombardia nel settore della diagnostica in vitro, con l’ausilio di quattro subagenti su richiesta della società. La società ha eccepito l’incompetenza per materia e territorio, sostenendo che l’attività aveva carattere imprenditoriale e che mancava il requisito della personalità richiesto dall’art. 409 c.p.c.; ha inoltre invocato una clausola contrattuale che indicava il Tribunale civile di Milano come giudice competente. Il Tribunale di Como ha ritenuto la propria competenza; la società ha quindi proposto regolamento di competenza in Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza della società, confermando la competenza territoriale del Tribunale di Como in funzione di giudice del lavoro. Ha ritenuto che, ai fini della competenza, rilevasse la prospettazione della domanda attorea, dalla quale emergeva una collaborazione personale, coordinata e continuativa resa da persona fisica, con uso di collaboratori solo in funzione ausiliaria. Ha conseguentemente applicato il criterio di collegamento territoriale del domicilio del lavoratore ex art. 413, quarto comma, c.p.c., disponendo la rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Como per la prosecuzione del giudizio e per le spese di lite. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 10 c.p.c.
La competenza va determinata in base al contenuto della domanda giudiziale; la regola opera come criterio generale per ogni tipo di competenza, anche territoriale, salvo il caso di prospettazione artificiosa finalizzata a sottrarre la causa al giudice predeterminato per legge.
art. 409 c.p.c.
Il rito del lavoro e la relativa competenza sono esclusi quando l'agente non presta attività con carattere di personalità, ad esempio perché opera come soggetto imprenditoriale autonomo; per contro, se l'agente è persona fisica e la prestazione è personale, continuativa e coordinata, ricorrono i presupposti della parasubordinazione.
art. 413, quarto comma, c.p.c.
Per le controversie rientranti nella competenza del giudice del lavoro, il criterio territoriale si collega al luogo di domicilio del lavoratore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto la previsione del raddoppio del contributo unificato richiamata dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La competenza si determina, di regola, sulla base della domanda proposta dall'attore e non delle contestazioni del convenuto, salvo che la qualificazione dei fatti appaia prima facie artificiosa e strumentale.
- In materia di contratti di agenzia, la competenza del giudice del lavoro sussiste quando la domanda descriva un'attività svolta personalmente da persona fisica in modo coordinato e continuativo, anche se con l'ausilio di collaboratori meramente ausiliari.
- L'esercizio di un'attività con struttura imprenditoriale autonoma, tale da configurare un centro di imputazione distinto e un'organizzazione propria dei collaboratori, esclude il carattere personale della prestazione e quindi la riconducibilità alla parasubordinazione.
- Nei rapporti attratti nella competenza del giudice del lavoro, il criterio territoriale va individuato nel domicilio del lavoratore ai sensi dell'art. 413, quarto comma, c.p.c.
Come è indicizzato
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