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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06881/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un’azione di un dipendente bancario che lamentava di essere stato adibito, tra giugno 2009 e giugno 2013, a mansioni svuotate di contenuto e sostanzialmente non operative, in particolare nell’incarico di Small Business privo di portafoglio clienti, con conseguente demansionamento e danno risarcibile. La Corte d’appello aveva accertato il demansionamento per quel periodo e liquidato un danno patrimoniale di euro 24.000, escludendo altri danni; aveva invece negato il demansionamento per il precedente periodo come addetto al Centro Domus e per quello successivo dal 2014 come addetto Small Business con portafoglio clienti. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe confuso il trasferimento di sede con il demansionamento, che sarebbe coinciso invece con la privazione, nell’ottobre 2008, dell’incarico di direttore di filiale, e che la mansione di gestore Small Business non sarebbe equipollente al profilo originario. La banca ha resistito e proposto anche ricorso incidentale, poi dichiarato tardivo e inefficace.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché la doglianza, formalmente prospettata come omesso esame di un fatto decisivo, in realtà mirava a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti già esaminati dal giudice di merito. La censura non individuava un fatto storico realmente trascurato, ma contestava l’apprezzamento compiuto dalla Corte d’appello, operazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorso incidentale della banca è stato dichiarato inefficace perché tardivo; nonostante ciò, le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente principale. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    Il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente di censurare la mera valutazione delle prove o la rivalutazione del merito.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, nonché il modo e il tempo della sua deduzione nel processo.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiesto il deposito degli atti e documenti necessari a supporto del motivo di ricorso, secondo gli oneri di specifica allegazione e produzione.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo è inefficace quando il ricorso principale sia dichiarato inammissibile.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Richiamato come termine oltre il quale il ricorso incidentale tardivo, se proposto, non conserva efficacia in presenza di inammissibilità del principale.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Richiamato quale termine lungo oltre il quale il ricorso incidentale tardivo non è efficace se il ricorso principale è inammissibile.

  • art. 371, comma 2, c.p.c.

    Il rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale non salva l’efficacia del ricorso incidentale tardivo se il principale è inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; nel caso concreto sono state poste a carico del ricorrente principale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente principale.

  • art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134

    Ha riformulato l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il perimetro del vizio denunciabile in cassazione.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
  • Perché il motivo sia ammissibile, il ricorrente deve identificare un preciso fatto storico, dimostrarne la discussione nel processo e spiegare la sua decisività; non basta contestare la lettura complessiva delle risultanze istruttorie.
  • L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
  • Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della parte che ha proposto il ricorso principale dichiarato inammissibile, con possibile applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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