Cassazione Civile, Ordinanza n. 08862/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da due avvisi di accertamento notificati a una società per gli anni d’imposta 2008 e 2009, fondati su accertamento induttivo a fronte di una dichiarazione a zero per il 2008 e di omessa dichiarazione per il 2009. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della società, mentre la CTR aveva rigettato l’appello della contribuente. Dopo la dichiarazione di fallimento della società, la curatela, previa autorizzazione del giudice delegato, proponeva ricorso per cassazione deducendo sei motivi: 1) questione di legittimità costituzionale dell’art. 328 c.p.c. per asserita irragionevolezza e lesione del diritto di difesa nella disciplina della proroga del termine lungo di impugnazione in caso di eventi interruttivi; 2) vizi motivazionali e violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; 3) contraddittorietà e illogicità della motivazione, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973; 4) violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e omessa motivazione; 5) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e degli artt. 1 e 36 d.lgs. n. 546/1992; 6) ulteriori censure su motivazione e violazione di norme in tema di accertamento reddituale e di bilancio. La Corte ha ritenuto assorbente il primo motivo, respingendo la questione di costituzionalità e applicando l’interpretazione adeguatrice dell’art. 328, comma 3, c.p.c.: nei giudizi soggetti al termine semestrale ex art. 327 c.p.c., se dopo il decorso della metà di tale termine sopravviene uno degli eventi di cui all’art. 299 c.p.c., il termine lungo è prorogato di tre mesi per tutte le parti. Poiché il fallimento era stato dichiarato quando erano già decorsi tre mesi dal deposito della sentenza d’appello, la curatela avrebbe potuto avvalersi della proroga; tuttavia il ricorso, spedito il 3 marzo 2015, risultava comunque oltre il termine finale, tenuto conto anche della sospensione feriale applicabile nel 2014.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine lungo di impugnazione, come prorogato in caso di fallimento intervenuto dopo la metà del termine semestrale. Ha inoltre compensato le spese di lite, rilevando che la decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale formatosi successivamente alla proposizione del ricorso, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per i giudizi instaurati dopo la riforma del 2009 si applica il termine lungo di impugnazione semestrale.
Nei processi soggetti al termine semestrale ex art. 327 c.p.c., se sopravviene un evento interruttivo dopo la metà del termine, il termine lungo è prorogato di tre mesi per tutte le parti.
Costituisce il riferimento per gli eventi interruttivi del processo rilevanti ai fini della proroga del termine di impugnazione.
Ha ridotto a sei mesi il termine lungo di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c.
La nuova disciplina temporale si applica ai giudizi instaurati dal 4 luglio 2009.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a fondamento della denunciata irragionevolezza della disciplina del termine di impugnazione.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma evocata nei motivi relativi ai vizi di motivazione.
Richiamato per dedotta omessa pronuncia/corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato rispetto alla legittimità dell’accertamento induttivo sui redditi.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione al contenuto e alla motivazione della sentenza tributaria.
artt. 1 e 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati come parametri del processo tributario e del dovere di motivazione.
art. 92, comma 6, d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato tra le norme sostanziali invocate dalla ricorrente sul reddito d’impresa.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato tra le norme sostanziali invocate dalla ricorrente sul reddito d’impresa.
Richiamati dalla ricorrente in relazione ai criteri di bilancio e valutazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È richiamato solo per precisare che la riduzione della sospensione feriale dei termini opera dal 2015.
Massime di principio
- Nei giudizi soggetti al termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., l’art. 328, comma 3, c.p.c. va interpretato in modo adeguatore: se dopo il decorso della metà del termine interviene uno degli eventi interruttivi previsti dall’art. 299 c.p.c., il termine di impugnazione è prorogato di tre mesi per tutte le parti.
- L’interpretazione adeguatrice dell’art. 328 c.p.c. rende la disciplina compatibile con il termine lungo semestrale e ne evita l’irragionevolezza, senza sacrificare il diritto di difesa.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre la scadenza del termine lungo, anche se prorogato per effetto di un evento interruttivo, esso è inammissibile.
- Ai fini della tempestività del ricorso, occorre considerare sia la proroga per evento interruttivo sia la sospensione feriale dei termini applicabile ratione temporis.
- La proposizione di questioni di merito o di legittimità costituzionale non evita l’inammissibilità del ricorso se il mezzo di impugnazione risulta tardivo.
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