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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08827/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il soggetto destinatario di due cartelle di pagamento, notificate nel 2009 e riferite a richieste di pagamento dell'Ufficio recupero crediti di uffici giudiziari, propose opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. sostenendo, tra l'altro, la nullità della notifica delle cartelle perché la relata era apposta sul frontespizio e non in calce, la mancata notifica del titolo esecutivo, l'inintelligibilità delle cartelle e dei ruoli e l'impossibilità di individuare il titolo posto a base dell'iscrizione a ruolo. Rigettata l'opposizione in primo grado e poi l'appello, il ricorrente in cassazione dedusse: (1) violazione dell'art. 617 c.p.c. per sostenere che il vizio di notifica della cartella poteva essere fatto valere anche in appello; (2) violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., degli artt. 132 n. 4 e 277 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per affermare che la mancata notifica del titolo esecutivo e l'asserita impossibilità di individuare il titolo implicassero inesistenza del titolo esecutivo e quindi opposizione all'esecuzione; (3) violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990 e 7 l. n. 212/2000 e degli artt. 24 e 111 Cost. per contestare la produzione degli estratti e la loro utilizzabilità come prova dell'esistenza del titolo, oltre a lamentare la mancata pronuncia sulla querela di falso e il richiamo alla convenzione del 23 settembre 2010.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché non era stata specificamente censurata la qualificazione del vizio operata dal giudice di appello; il secondo per difetto di specificità e comprensibilità, non essendo spiegato perché profili inerenti alla notifica del titolo e alla regolarità dell'azione esecutiva dovessero tradursi in contestazione dell'esistenza del diritto di procedere esecutivamente; il terzo perché privo di decisività nella parte relativa al divieto di integrazione della motivazione, estraneo alla ratio decidendi, e comunque perché la questione dell'idoneità probatoria degli estratti e dell'individuazione del titolo coinvolgeva apprezzamenti di fatto non sindacabili in cassazione. È stato inoltre rilevato che la convenzione del 23 settembre 2010 era successiva alle cartelle controverse e che non era stata impugnata l'affermazione del giudice di appello secondo cui il solo dispositivo era sufficiente per l'esecuzione e la questione della querela di falso era irrilevante. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato per distinguere l'opposizione all'esecuzione dalle contestazioni relative alla regolarità degli atti esecutivi e alla notifica del titolo.

  • art. 617 c.p.c.

    Usato come norma di riferimento per le doglianze relative alla notifica della cartella e agli atti dell'esecuzione; la Corte ribadisce l'inammissibilità dei motivi non specificamente calibrati sulla qualificazione data dal giudice di merito.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Evocato dal ricorrente, ma la Corte non lo ritiene utilmente violato in relazione ai motivi proposti.

  • art. 277 c.p.c.

    Evocato dal ricorrente nel secondo motivo, senza che la censura fosse resa specifica e comprensibile.

  • art. 111 Cost.

    Invocato in relazione al dovere di motivazione e al giusto processo, ma senza superare il vaglio di specificità del ricorso.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato per sostenere l'illegittimità della motivazione integrata in giudizio degli atti amministrativi.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    Richiamato per contestare la legittimità e intelligibilità della cartella di pagamento.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla querela di falso; la Corte osserva che non risultava ritualmente proposta.

  • art. 227-ter d.P.R. n. 116 del 2002

    Indicato dalla Corte di merito come base per l'iscrizione a ruolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 5 della convenzione del 23 settembre 2010

    La Corte di cassazione evidenzia la sua inidoneità a incidere sul caso perché successiva alle cartelle oggetto di causa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, comprensibili e direttamente riferibili alla ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La contestazione della regolarità della notificazione di una cartella o del titolo esecutivo non coincide automaticamente con la contestazione dell'esistenza del diritto di procedere esecutivamente: la qualificazione dell'opposizione dipende dal contenuto concreto della censura.
  • Il documento prodotto nel processo può essere utilizzato come prova dell'esistenza del titolo esecutivo, se il giudice di merito lo valorizza in tale funzione; la doglianza che miri a escluderne l'impiego deve confrontarsi con questa specifica ratio.
  • Questioni di fatto relative all'idoneità degli atti prodotti a provare il titolo o a identificarlo non sono, di regola, sindacabili in sede di legittimità, se non nei limiti del vizio denunciabile e con adeguata specificazione.
  • Se il giudice di merito afferma che per l'inizio dell'esecuzione è sufficiente il dispositivo del provvedimento e tale affermazione non viene specificamente censurata, resta irrilevante la doglianza sulla mancata ammissione o utilità di una querela di falso diretta a verificare il deposito della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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