Cassazione Civile, Ordinanza n. 08827/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il soggetto destinatario di due cartelle di pagamento, notificate nel 2009 e riferite a richieste di pagamento dell'Ufficio recupero crediti di uffici giudiziari, propose opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. sostenendo, tra l'altro, la nullità della notifica delle cartelle perché la relata era apposta sul frontespizio e non in calce, la mancata notifica del titolo esecutivo, l'inintelligibilità delle cartelle e dei ruoli e l'impossibilità di individuare il titolo posto a base dell'iscrizione a ruolo. Rigettata l'opposizione in primo grado e poi l'appello, il ricorrente in cassazione dedusse: (1) violazione dell'art. 617 c.p.c. per sostenere che il vizio di notifica della cartella poteva essere fatto valere anche in appello; (2) violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., degli artt. 132 n. 4 e 277 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per affermare che la mancata notifica del titolo esecutivo e l'asserita impossibilità di individuare il titolo implicassero inesistenza del titolo esecutivo e quindi opposizione all'esecuzione; (3) violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990 e 7 l. n. 212/2000 e degli artt. 24 e 111 Cost. per contestare la produzione degli estratti e la loro utilizzabilità come prova dell'esistenza del titolo, oltre a lamentare la mancata pronuncia sulla querela di falso e il richiamo alla convenzione del 23 settembre 2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché non era stata specificamente censurata la qualificazione del vizio operata dal giudice di appello; il secondo per difetto di specificità e comprensibilità, non essendo spiegato perché profili inerenti alla notifica del titolo e alla regolarità dell'azione esecutiva dovessero tradursi in contestazione dell'esistenza del diritto di procedere esecutivamente; il terzo perché privo di decisività nella parte relativa al divieto di integrazione della motivazione, estraneo alla ratio decidendi, e comunque perché la questione dell'idoneità probatoria degli estratti e dell'individuazione del titolo coinvolgeva apprezzamenti di fatto non sindacabili in cassazione. È stato inoltre rilevato che la convenzione del 23 settembre 2010 era successiva alle cartelle controverse e che non era stata impugnata l'affermazione del giudice di appello secondo cui il solo dispositivo era sufficiente per l'esecuzione e la questione della querela di falso era irrilevante. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per distinguere l'opposizione all'esecuzione dalle contestazioni relative alla regolarità degli atti esecutivi e alla notifica del titolo.
Usato come norma di riferimento per le doglianze relative alla notifica della cartella e agli atti dell'esecuzione; la Corte ribadisce l'inammissibilità dei motivi non specificamente calibrati sulla qualificazione data dal giudice di merito.
Evocato dal ricorrente, ma la Corte non lo ritiene utilmente violato in relazione ai motivi proposti.
Evocato dal ricorrente nel secondo motivo, senza che la censura fosse resa specifica e comprensibile.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione al dovere di motivazione e al giusto processo, ma senza superare il vaglio di specificità del ricorso.
Richiamato per sostenere l'illegittimità della motivazione integrata in giudizio degli atti amministrativi.
Richiamato per contestare la legittimità e intelligibilità della cartella di pagamento.
Richiamato in relazione alla querela di falso; la Corte osserva che non risultava ritualmente proposta.
art. 227-ter d.P.R. n. 116 del 2002
Indicato dalla Corte di merito come base per l'iscrizione a ruolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
art. 5 della convenzione del 23 settembre 2010
La Corte di cassazione evidenzia la sua inidoneità a incidere sul caso perché successiva alle cartelle oggetto di causa.
Norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, comprensibili e direttamente riferibili alla ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La contestazione della regolarità della notificazione di una cartella o del titolo esecutivo non coincide automaticamente con la contestazione dell'esistenza del diritto di procedere esecutivamente: la qualificazione dell'opposizione dipende dal contenuto concreto della censura.
- Il documento prodotto nel processo può essere utilizzato come prova dell'esistenza del titolo esecutivo, se il giudice di merito lo valorizza in tale funzione; la doglianza che miri a escluderne l'impiego deve confrontarsi con questa specifica ratio.
- Questioni di fatto relative all'idoneità degli atti prodotti a provare il titolo o a identificarlo non sono, di regola, sindacabili in sede di legittimità, se non nei limiti del vizio denunciabile e con adeguata specificazione.
- Se il giudice di merito afferma che per l'inizio dell'esecuzione è sufficiente il dispositivo del provvedimento e tale affermazione non viene specificamente censurata, resta irrilevante la doglianza sulla mancata ammissione o utilità di una querela di falso diretta a verificare il deposito della motivazione.
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