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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08818/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Una società produttrice di rifiuti di imballaggio era stata convenuta in giudizio da un consorzio nazionale di filiera per ottenere il pagamento del contributo ambientale dovuto per più annualità, oltre a sanzioni per omesso versamento, interessi e l’adempimento degli obblighi dichiarativi e di pagamento per gli anni successivi; interveniva anche il consorzio di filiera del riciclo degli imballaggi in plastica chiedendo il riconoscimento della partecipazione obbligatoria della società e il pagamento dei propri contributi consortili. Il tribunale aveva riconosciuto l’obbligo di adesione e di contribuzione, ma in appello la questione veniva ristretta alla decorrenza degli obblighi e delle sanzioni alla luce dell’art. 10 d.l. n. 355/2003, che differiva al 31 marzo 2004 tali obblighi. Nel ricorso per cassazione il consorzio ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.l. n. 355/2003 e degli artt. 38, 40 e 41 d.lgs. n. 22/1997, sostenendo che la disciplina sul differimento riguardasse solo i consorzi obbligatori relativi ai rifiuti in polietilene diversi dagli imballaggi, e non anche il sistema CONAI; la società resistent e proponeva ricorso incidentale con tre motivi subordinati, fondati su ulteriori violazioni di norme del d.lgs. n. 22/1997, principi costituzionali e norme processuali, per l’ipotesi di accoglimento del ricorso principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo corretta l’interpretazione della Corte d’appello secondo cui l’art. 10 d.l. n. 355/2003 ha differito al 31 marzo 2004 sia l’obbligo di partecipazione e contribuzione al consorzio sia l’applicabilità delle sanzioni per l’omessa contribuzione, e tale differimento si applica anche agli obblighi afferenti al sistema CONAI. La Corte ha chiarito che non è possibile distinguere, all’interno della categoria dei rifiuti in polietilene, i meri imballaggi in modo da escluderli dall’ambito applicativo della norma. Ha inoltre precisato che la precedente sentenza richiamata non conteneva alcuna esclusione specifica per CONAI, ma enunciava un principio generale correttamente applicato dal giudice di merito. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito dal rigetto del ricorso principale. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni, con ulteriore statuizione sul contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 10 d.l. 24 dicembre 2003, n. 355

    differì al 31 marzo 2004 sia l'obbligo di partecipazione e contribuzione al consorzio, sia l'applicabilità delle sanzioni per l'omessa contribuzione

    La norma è interpretata come applicabile anche al sistema CONAI e non solo ai consorzi relativi ai rifiuti in polietilene diversi dagli imballaggi.

  • legge 27 febbraio 2004, n. 47

    convertito con modificazioni

    Norma di conversione dell’art. 10 d.l. n. 355/2003, richiamata per confermare il differimento al 31 marzo 2004.

  • art. 48 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    istituì il consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi

    Ricostruito come base del sistema consortile obbligatorio e del relativo finanziamento mediante contributi dei partecipanti.

  • art. 51 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    previde una serie di sanzioni, anche penali

    Richiamato per distinguere le sanzioni per gestione non autorizzata dei rifiuti da quelle, introdotte successivamente, per l’omesso versamento dei contributi consortili.

  • art. 10, comma 4, d.l. n. 93/2001

    con un termine di decorrenza di novanta giorni dalla sua entrata in vigore

    Ha introdotto le sanzioni per l’inadempimento all’obbligo di versamento dei contributi, poi oggetto di differimento.

  • art. 1, comma 2, d.l. n. 286/2001

    differì il previsto termine al 31 ottobre 2001

    Ha spostato in avanti la decorrenza originariamente prevista per le sanzioni.

  • art. 234 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    il testo originario ... ha disposto la creazione di più consorzi ... il testo attualmente vigente ... è ritornato ad istituire il consorzio unico nazionale

    Richiamato nella ricostruzione del quadro normativo evolutivo, senza incidere sull’esito del giudizio relativo alla decorrenza degli obblighi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    Applicato il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata quale fonte della modifica all’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • artt. 38, 40 e 41 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    Richiamati dal ricorrente come norme violate, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati nel ricorso incidentale come norme processuali asseritamente violate; il ricorso incidentale è rimasto assorbito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione delle violazioni di legge nel ricorso principale e incidentale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione del vizio motivazionale nel ricorso incidentale.

  • artt. 3, 9, 41 e 97 Cost.

    Evocati nel ricorso incidentale come parametri costituzionali asseritamente violati.

  • artt. 1, 2 e 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Evocati nel ricorso incidentale come norme generali sull’azione amministrativa.

Massime di principio

  • Nel sistema dei consorzi obbligatori per il riciclaggio dei rifiuti di polietilene, il differimento normativo dell’obbligo di partecipazione e contribuzione e della correlata disciplina sanzionatoria opera in modo generale rispetto alla categoria considerata, senza che sia consentita una distinzione interna che escluda i meri imballaggi quando la struttura della disciplina non la prevede espressamente.
  • La ricostruzione della disciplina di settore deve avvenire valorizzando l’evoluzione normativa complessiva; un successivo intervento legislativo che modifichi l’assetto dei consorzi non consente, di per sé, di isolare retroattivamente sottocategorie non previste dalla norma applicabile ratione temporis.
  • Il richiamo a precedenti di legittimità va letto nel perimetro della decisione effettivamente resa: un principio di diritto formulato in una controversia relativa a un consorzio specifico può avere portata generale se la Corte lo esprime in termini astratti e il giudice di merito lo applica coerentemente al diverso soggetto consortile coinvolto.
  • Quando il ricorso principale è rigettato perché infondato, i motivi del ricorso incidentale proposti in via subordinata possono restare assorbiti; il giudizio di legittimità può chiudersi con compensazione integrale delle spese ove la Corte ravvisi novità e complessità delle questioni trattate.

Come è indicizzato

MaterieAziendaConcorrenza sleale
RamiCommercialeContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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