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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08816/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sindaco)

La controversia

Un componente del collegio sindacale di una società partecipata da un ente locale convenne in giudizio la società per ottenere la declaratoria di nullità di due delibere assembleari di revoca dell'intero collegio sindacale, una adottata nei primi giorni di febbraio 2010 e una successiva del 15 marzo 2010 qualificata come ratifica/sanatoria della precedente, nonché della delibera del 5 agosto 2010 di nomina del nuovo collegio sindacale. In primo grado dedusse, da un lato, vizi della convocazione e della costituzione dell'assemblea; dall'altro, la tardività della revoca rispetto al termine di sei mesi previsto dalla disciplina speciale richiamata; soprattutto, contestò l'esistenza della giusta causa di revoca, assumendo che non vi fosse stata una reale riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti, e che fosse già stato accettato un ridimensionamento dei compensi. Chiese anche il pagamento dei compensi non percepiti fino alla scadenza naturale dell'incarico e il risarcimento del danno all'immagine. Il tribunale rigettò la domanda ritenendo superata la prima delibera dalla seconda, con efficacia retroattiva, e richiamando per il resto le motivazioni del procedimento camerale ex art. 2400 c.c. La corte d'appello respinse l'impugnazione ritenendo sostanzialmente che il gravame non contenesse specifici vizi contro la delibera del 15 marzo. Con ricorso per cassazione il soccombente denunciò: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. perché la corte territoriale non aveva deciso sui motivi di appello relativi alla mancanza di giusta causa della revoca e alla nullità della delibera di nomina del 5 agosto 2010; 2) violazione degli artt. 2379 c.c. e 17, commi 22-bis e 22-ter, del d.l. n. 78/2009 conv. in l. n. 102/2009, per avere ritenuto valida la delibera del 15 marzo 2010 come atto sostitutivo e sanante senza verificare la concreta conformità alla legge e allo statuto, in particolare la ricorrenza dei presupposti della riduzione dei componenti o degli emolumenti e della giusta causa di revoca.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza d'appello era viziata da omessa pronuncia sui motivi riguardanti la giusta causa di revoca e la validità della delibera di nomina del nuovo collegio sindacale. Ha inoltre affermato che la delibera sostitutiva del 15 marzo 2010 poteva produrre effetto sanante solo se fosse stata previamente accertata la sua conformità alla legge e allo statuto, e quindi la sussistenza in concreto dei presupposti previsti dalla disciplina speciale sulle società controllate da ente locale. Tale verifica non era stata svolta dalla corte territoriale. Il provvedimento camerale ex art. 2400 c.c. non era, peraltro, vincolante nel successivo giudizio contenzioso di impugnazione della delibera. La causa è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su una domanda, eccezione o motivo di appello integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed è deducibile come error in procedendo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il mezzo corretto per denunciare in cassazione l'omessa pronuncia del giudice di merito.

  • art. 2377, comma 8, c.c.

    La deliberazione impugnata non può essere annullata se è sostituita da altra presa in conformità della legge e dello statuto; il giudice deve verificare tale conformità prima di riconoscere l'effetto sanante.

  • art. 2379 c.c.

    La regola sulla sostituzione della delibera, richiamata dall'ultimo comma, opera anche per le nullità delle deliberazioni assembleari.

  • art. 17, commi 22-bis e 22-ter, d.l. n. 78 del 2009 conv. in L. n. 102 del 2009

    La revoca anticipata degli organi sociali delle società controllate da un singolo ente locale è giustificata solo se finalizzata alla riduzione del costo di funzionamento e accompagnata dalla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti; in tal caso la revoca integra giusta causa e non dà diritto al risarcimento.

  • art. 2383, terzo comma, c.c.

    La giusta causa di revoca richiamata dalla disciplina speciale esclude il diritto al risarcimento del componente revocato.

  • art. 2400, comma 2, c.c.

    Il controllo del tribunale sulla revoca dei sindaci è una verifica camerale sommaria e non vincola il successivo giudizio contenzioso di impugnazione della delibera, né produce giudicato.

Massime di principio

  • In caso di impugnazione di una delibera assembleare sostituita da una successiva, il giudice non può arrestarsi alla mera esistenza dell'atto sostitutivo: deve verificare se la nuova delibera sia effettivamente conforme alla legge e allo statuto e, solo in caso positivo, può ritenerne l'effetto sanante sulla precedente delibera invalida.
  • La sostituzione della delibera impugnata non elimina l'interesse all'impugnazione quando la nuova deliberazione sia a sua volta contestata come invalida o inefficace a rimuovere il vizio originario.
  • L'omessa pronuncia della corte di merito su uno o più motivi di appello integra un error in procedendo denunciabile ex art. 112 c.p.c. e consente alla Cassazione di esaminare direttamente gli atti processuali.
  • La verifica camerale del tribunale sulla giusta causa di revoca dei sindaci ex art. 2400 c.c. ha natura sommaria e non preclude né vincola il successivo giudizio ordinario di impugnazione della delibera assembleare.
  • Quando la disciplina speciale consente la revoca anticipata degli organi sociali per riduzione dei costi, il giudice deve accertare in concreto la presenza dei presupposti sostanziali indicati dalla norma, non essendo sufficiente il mero richiamo formale alla disposizione.
  • La delibera di nomina dei nuovi sindaci, se fondata sulla revoca precedente, risente della sorte della delibera di revoca e deve essere esaminata autonomamente quanto alla sua validità, ove specificamente contestata.

Come è indicizzato

MaterieSindaci e revisoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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