Cassazione Civile, Ordinanza n. 08817/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una serie di giudizi promossi da un consorziato e dal consorzio contro il presidente del comitato direttivo del consorzio, per fatti verificatisi tra il 2006 e il 2009. Secondo gli attori, il presidente del consorzio avrebbe, mentre era ancora in carica, costituito o comunque favorito la nascita di una nuova società operante nello stesso settore e avrebbe indirizzato verso di essa la principale commessa di trasporto affidata al consorzio da un importante cliente, prospettando falsamente alla committente il prossimo scioglimento del consorzio. Gli attori lamentavano inoltre pagamenti indebiti, rimborsi e compensi non dovuti, oltre a danni derivanti dalla perdita di fatturato, di utili e di avviamento, sia in capo al consorzio sia in capo al singolo consorziato. In via conseguenziale era stata proposta anche azione revocatoria ordinaria contro donazioni compiute dal convenuto. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle domande risarcitorie e della revocatoria, ritenendo non provati né l'an né il quantum del danno e rilevando che, per la natura del consorzio, l'eventuale pregiudizio da riduzione delle commesse avrebbe potuto riguardare soprattutto i consorziati e non il consorzio in sé. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: omesso esame di fatti decisivi relativi alla costituzione della nuova società e allo sviamento della commessa; violazione delle norme sull'iscrizione all'albo degli autotrasportatori e sull'attività del consorzio; violazione delle norme sul conflitto di interessi, sui doveri dell'amministratore/gestore e sulla concorrenza sleale; vizi sulla valutazione delle prove e sul principio di non contestazione; omesso esame dei documenti utili alla quantificazione del danno; violazione delle norme sulla liquidazione del danno e omessa pronuncia sulla CTU contabile; infine, erroneità del rigetto della revocatoria. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo perché mirava a ottenere una nuova valutazione del fatto e, comunque, era precluso dalla doppia conforme; il secondo perché non colpiva la ratio decidendi; il terzo e il quarto per genericità e perché sollecitavano una rivalutazione del merito; il quinto e il sesto perché ancora diretti a una diversa lettura delle prove e perché l'omessa pronuncia sull'istanza istruttoria non integra omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; il settimo è rimasto assorbito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal consorziato e dal consorzio. Ha quindi confermato la sentenza di merito che aveva respinto le domande risarcitorie e la domanda revocatoria ordinaria, ritenendo che i motivi dedotti non cogliessero la ratio della decisione o mirassero, in realtà, a una nuova valutazione del materiale istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è configurabile solo per un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente una nuova valutazione delle prove o del merito.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta, oltre al quando e come sia stato discusso e alla sua decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È necessario depositare e indicare correttamente gli atti e i documenti rilevanti su cui il motivo si fonda.
art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In caso di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se le decisioni di primo e secondo grado si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo.
art. 1, commi 5 e 6, L. n. 298/1974
Richiamata dal ricorrente sulla disciplina dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori; la Corte ha ritenuto che la censura non colpisse la reale ratio della decisione di merito.
artt. 1390, 1394 c.c.
Invocati per il conflitto di interessi e la spendita del potere rappresentativo; la Corte ha dichiarato la censura generica e inidonea a confrontarsi con la motivazione impugnata.
artt. 2390, 2391, 2598, 2602 c.c.
Richiamati in relazione ai doveri dell'amministratore/gestore, al divieto di concorrenza e alla concorrenza sleale; la Corte ha rilevato la mancanza di specifiche argomentazioni contro la sentenza impugnata.
artt. 1703 e segg. c.c.
Evocati dal ricorrente come base dei doveri gestori e del vincolo fiduciario; la doglianza è stata ritenuta generica.
artt. 112, 115, 116 c.p.c.
L'omessa pronuncia riguarda solo domande o eccezioni di merito, non istanze istruttorie; la violazione dell'art. 115 ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti.
art. 1223 c.c.
Richiamato per la risarcibilità del danno consequenziale; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché tesa a una nuova quantificazione del danno.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa presuppone comunque allegazione e base fattuale sufficiente; la censura è stata giudicata generica.
art. 1227 c.c.
Invocato per il possibile concorso del creditore nella produzione del danno; la doglianza è stata ritenuta inammissibile per genericità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per chiedere una rivalutazione del compendio probatorio: esso richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice omissione di singoli elementi istruttori.
- In presenza di doppia conforme, la censura per omesso esame dei fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non distingue le ragioni poste a base della decisione di primo grado da quelle della decisione di appello.
- La deduzione di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non riguarda le istanze istruttorie, ma solo domande ed eccezioni di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non è sufficiente contestare la diversa valutazione delle prove raccolte.
- Chi deduce la mancata considerazione di fatti pacifici o non contestati deve indicare specificamente l'atto in cui tali fatti sono stati allegati e la sede in cui sono stati provati o ritenuti pacifici.
- La liquidazione del danno richiede allegazioni specifiche e una base probatoria idonea: non è sufficiente invocare criteri equitativi o ragionieristici se manca la dimostrazione del nesso causale e dell'effettiva incidenza patrimoniale.
- Quando il danno viene allegato in capo a un ente consortile e ai singoli consorziati, occorre distinguere rigorosamente tra pregiudizio dell'ente e pregiudizio delle singole imprese partecipanti, con specifica prova del danno subito da ciascuno.
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