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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08828/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da lavori di ristrutturazione eseguiti su un immobile situato nel centro storico, confinante con quello della dante causa della resistente. La proprietaria confinante agiva per ottenere la riduzione in pristino di opere ritenute realizzate in violazione delle distanze legali e il risarcimento dei danni, lamentando in particolare la ricostruzione e sopraelevazione del tetto, la realizzazione di un abbaino sporgente, infiltrazioni nell’unità abitativa e il danneggiamento di un’opera artistica in nicchia. Il Tribunale accoglieva solo in parte, ordinando la rimozione dell’abbaino e liquidando un modesto risarcimento. In appello, l’erede della proprietaria chiedeva il ripristino dell’altezza originaria del tetto o, in subordine, il risarcimento dei danni; i convenuti proponevano appello incidentale contro la condanna relativa all’abbaino. La Corte d’appello qualificava l’innalzamento delle falde e del colmo del tetto come nuova costruzione soggetta alle distanze, ma, poiché la demolizione non era più possibile senza gravi danni strutturali, riconosceva il risarcimento; confermava inoltre la qualificazione dell’abbaino come sopraelevazione parziale o nuova costruzione e liquidava ulteriori danni per infiltrazioni e per il danno all’opera artistica. In cassazione i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, violazione dell’art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un comproprietario dell’immobile pretermesso, sostenendo che, trattandosi di domanda di riduzione in pristino, la causa dovesse essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari in litisconsorzio necessario. Con il secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. per asserita motivazione omessa o insufficiente in ordine alla prova del nesso tra i lavori e le infiltrazioni e del danno all’opera artistica. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la domanda di demolizione di opere abusivamente realizzate su bene in comproprietà deve essere proposta contro tutti i comproprietari, essendo azione reale che prescinde dall’autore materiale dell’abuso. Poiché la qualità di comproprietario del soggetto pretermesso risultava dagli atti ed era pacifica, la mancata chiamata in giudizio determinava nullità del giudizio di primo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Massa, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio è motivata dalla nullità del giudizio di primo grado derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un comproprietario del bene oggetto della domanda di riduzione in pristino.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    Nelle azioni di riduzione in pristino relative a opere realizzate su bene in comproprietà, tutti i comproprietari devono partecipare al giudizio come litisconsorti necessari; la mancata evocazione di uno di essi comporta nullità del giudizio ed è rilevabile anche in cassazione se emerge dagli atti.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato come parametro di censura sulla valutazione della prova, ma il motivo è rimasto assorbito e non vi è una specifica statuizione nel merito.

  • art. 132 c.p.c.

    È invocato quale vizio della motivazione; anche questo profilo è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, nn. 3 e 4; comma 1, nn. 3 e 5

    Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge, nullità e vizio motivazionale.

  • art. 404 c.p.c.

    La sentenza osserva che il litisconsorte pretermesso può avvalersi dell’opposizione di terzo contro la decisione resa senza la sua partecipazione.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    È richiamato come base del rinvio al giudice di primo grado quando la nullità dipende dalla mancata integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • La domanda di demolizione o riduzione in pristino di opere abusive realizzate su un immobile in comproprietà deve essere proposta contro tutti i comproprietari, perché si tratta di azione reale che incide sul bene e non richiede l’individuazione dell’autore materiale dell’abuso.
  • La mancata evocazione di anche uno solo dei comproprietari integra un difetto di integrità del contraddittorio che determina la nullità del giudizio di primo grado.
  • Il vizio di litisconsorzio necessario, quando risulti dagli atti e non sia coperto da giudicato, è rilevabile anche per la prima volta in sede di legittimità.
  • Quando la nullità del primo grado deriva dalla mancata partecipazione di un litisconsorte necessario, la cassazione deve disporre il rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio.
  • Se un motivo di ricorso è accolto per una questione preliminare assorbente, restano assorbite le censure ulteriori relative alla motivazione o alla valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieLitisconsorzio necessarioProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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