Cassazione Civile, Ordinanza n. 08823/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
Il consorzio agiva per ottenere l’accertamento dell’omessa presentazione, sin dal 1998, delle dichiarazioni annuali necessarie a determinare il contributo ambientale dovuto per gli imballaggi immessi sul mercato, nonché la condanna al pagamento del contributo per i quantitativi di imballaggi importati o acquistati in Italia, previa verifica della corretta applicazione del plafond di esenzione per quelli poi esportati. La società convenuta contestava di essere tenuta al contributo e sosteneva che, in gran parte, i relativi importi fossero prescritti, deducendo che gli imballaggi erano destinati all’estero e che le rimanenze di magazzino erano avviate al macero. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, ritenendo prescritto il credito fino al gennaio 2003. In appello la società lamentava, tra l’altro, l’erronea valutazione delle prove, il mancato espletamento di CTU e l’insussistenza dell’obbligo contributivo per gli imballaggi esportati; il consorzio proponeva appello incidentale. In cassazione la società ricorrente deduceva violazione di legge e vizi motivazionali, censurando la ritenuta debenza del contributo anche per gli imballaggi destinati all’estero, il mancato ricorso a CTU e la condanna alla presentazione delle dichiarazioni annuali con sanzione. Il consorzio resisteva con controricorso e ricorso incidentale, contestando la qualificazione del contributo come prestazione periodica soggetta a prescrizione breve, invocando la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito, censurando il rigetto della CTU e l’omessa pronuncia su alcune domande.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società perché i motivi riproponevano censure già svolte in appello senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata preventiva comunicazione dei dati di export per ottenere il plafond di esenzione, sulle risultanze della verifica della società di revisione incaricata dal consorzio e sull’inidoneità della documentazione prodotta a smentire tali esiti. La Corte ha richiamato il principio per cui la valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute più idonee appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione. Conseguentemente, essendo il ricorso principale inammissibile, il ricorso incidentale del consorzio è stato dichiarato tardivo e quindi inefficace. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’obbligo contributivo e la disciplina applicabile agli imballaggi destinati all’esportazione.
Richiamato dalla ricorrente insieme alle altre norme del decreto per sostenere l’inesistenza o la diversa estensione dell’obbligo di contribuzione.
Richiamato dalla ricorrente a fondamento della tesi sull’ambito soggettivo e oggettivo del contributo ambientale.
Invocato per contestare la ripartizione dell’onere della prova in ordine alla destinazione degli imballaggi e alla debenza del contributo.
Richiamato per censurare l’apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta delle prove ritenute decisive.
Richiamato per lamentare il mancato espletamento della consulenza tecnica d’ufficio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Usato per denunciare omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.
Richiamato dal consorzio per sostenere la prescrizione breve del contributo come prestazione periodica.
Invocato dal consorzio in via subordinata per affermare la prescrizione decennale ordinaria, ritenuta non applicabile nella prospettazione avversaria.
Richiamato dal consorzio per sostenere la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato dal consorzio per denunciare asserita mancanza di motivazione sul diniego della CTU.
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza.
Invocato dal consorzio per dedurre omessa pronuncia su una domanda di condanna al pagamento del contributo per un periodo ulteriore.
Richiamato nel motivo alternativo del ricorso incidentale, insieme al vizio motivazionale, in relazione alla mancata ammissione di mezzi istruttori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già formulate nei gradi di merito senza confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La valutazione delle prove, la selezione di quelle ritenute più attendibili e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è coerente e non meramente apparente.
- Chi intende beneficiare di un’esenzione o di un plafond deve previamente assolvere agli oneri di comunicazione e documentazione richiesti dalla disciplina applicabile; in difetto, la prova contraria risulta difficilmente idonea a sovvertire gli esiti delle verifiche dell’ente creditore.
- Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale proposto dalla controparte dopo la scadenza del termine breve o lungo risulta tardivo e quindi inefficace.
- La mancata censura specifica della motivazione effettivamente posta a base della decisione impedisce l’esame nel merito dei motivi dedotti in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08816/2023 del 29/03/2023
- ordinanza_civile · 29 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08817/2023 del 29/03/2023
- ordinanza_civile · 29 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08818/2023 del 29/03/2023
- ordinanza_civile · 29 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08827/2023 del 29/03/2023
- ordinanza_civile · 29 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08828/2023 del 29/03/2023
- ordinanza_civile · 29 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08829/2023 del 29/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →