Cassazione Civile, Ordinanza n. 31991/2023 del 17/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'istituto sanitario conveniva la Regione chiedendone la condanna al pagamento delle somme asseritamente dovute a titolo di finanziamento dei disavanzi maturati negli anni 1996-2004 per l'attività svolta presso il presidio ospedaliero di Cagliari. La domanda era stata rigettata in primo grado e la decisione confermata in appello. Nel ricorso per cassazione l'istituto deduceva: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse dato rilievo a circostanze solo allegate e non provate dalla Regione, in particolare al fatto che il giudizio non riguarderebbe il ripiano di disavanzi ma il pagamento di prestazioni già remunerate; 2) violazione di varie disposizioni del d.lgs. n. 269/1993 e del d.lgs. n. 288/2003, assumendo la piena equiparazione dell'INRCA agli enti pubblici ospedalieri anche ai fini del finanziamento e del ripiano dei disavanzi; 3) violazione di ulteriori disposizioni del d.lgs. n. 269/1993, del d.lgs. n. 288/2003 e del d.lgs. n. 502/1992, sostenendo che l'istituto dovesse essere trattato come le altre aziende del sistema sanitario regionale, con accesso a strumenti finanziari supplementari e a ripiani di fine esercizio, e lamentando altresì la contraddittorietà del comportamento regionale che lo aveva inserito nelle delibere di assegnazione dei finanziamenti senza poi coprire i costi strutturali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio della decisione impugnata, fondata sull'accertata irrilevanza, ai fini del giudizio, della circostanza relativa al pagamento o meno delle prestazioni già erogate. Ha poi esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, ma li ha respinti nel merito: ha interpretato l'art. 10 d.lgs. n. 288/2003 nel senso che il finanziamento dell'attività assistenziale degli IRCCS avviene a prestazione, nei limiti dei tetti di spesa e dei volumi predeterminati, salvo specifiche intese con la Regione per oneri ulteriori. Ne ha tratto la conclusione che, in assenza di una previsione concordata con la Regione sulla quantificazione e sui limiti di un eventuale ripianamento, non sussiste alcun diritto dell'istituto al ripiano dei disavanzi prodotti. Ha inoltre precisato che il precedente richiamato dalla ricorrente sulla non soggezione degli IRCCS ai tetti di spesa riguardava una questione diversa, cioè le prestazioni rese, e non il ripianamento dei disavanzi. Le spese sono state compensate per la novità della questione, ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La censura sulla ripartizione dell'onere della prova è stata dichiarata inammissibile perché non investiva una ratio decidendi decisiva, essendo irrilevante nel caso concreto la questione del pagamento delle prestazioni già erogate.
d.lgs. n. 269/1993, art. 1, comma 3
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'equiparazione dell'istituto agli enti pubblici ospedalieri, ma non ritenuto decisivo ai fini del diritto al ripiano dei disavanzi.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della pretesa equiparazione normativa, senza che la Corte ne traesse un diritto al ripianamento.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della pretesa equiparazione normativa, senza che la Corte ne traesse un diritto al ripianamento.
d.lgs. n. 288/2003, art. 1, comma 2
Richiamato per sostenere l'equiparazione degli IRCCS alle altre strutture sanitarie pubbliche, ma non idoneo a fondare un diritto al ripiano dei disavanzi in assenza di accordo con la Regione.
d.lgs. n. 288/2003, art. 10, commi 2, 3, 4, 11
Interpretato nel senso che l'attività assistenziale degli IRCCS è finanziata a prestazione nei limiti della programmazione regionale; eventuali somme ulteriori rispetto ai tetti di spesa richiedono una specifica intesa con la Regione e non sorgono automaticamente.
d.lgs. n. 502/1992, art. 8 quinquies
Considerato applicabile ratione temporis e richiamato come disciplina dei rapporti tra Regione e strutture pubbliche ed equiparate mediante accordi, distinta dai contratti con le strutture accreditate.
d.lgs. n. 502/1992, art. 8 quinquies, comma 2 quater
Richiamato per evidenziare che le Regioni stipulano accordi con gli IRCCS pubblici e con le fondazioni IRCCS secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 288/2003.
d.lgs. n. 502/1992, art. 8 bis
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza che la Corte ne ricavasse una regola generale di ripiano dei disavanzi.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1 quater all'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
L. n. 132 del 1968, art. 1
Richiamata nel precedente evocato dalla ricorrente, per descrivere il regime giuridico-amministrativo degli istituti e enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera.
L. n. 132 del 1968, art. 2, comma 1
Richiamata nel precedente evocato dalla ricorrente, per affermare che l'assistenza ospedaliera è svolta anche dagli IRCCS secondo le disposizioni che li riguardano.
L. n. 132 del 1968, artt. 20 e seguenti
Richiamati nel precedente evocato dalla ricorrente in tema di classificazione degli ospedali ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge.
L. n. 833 del 1978, artt. 41 e 43, secondo comma
Richiamati nell'ambito del quadro normativo sugli accordi regionali con istituti ed enti ospedalieri.
L. n. 412 del 1991, art. 4, comma 15
Richiamato nel contesto della remunerazione delle attività assistenziali e del computo di eventuali risorse per spese di investimento.
Massime di principio
- Il diritto al finanziamento o al ripianamento dei disavanzi di una struttura sanitaria pubblica o equiparata non può desumersi in via astratta dalla sola assimilazione normativa ad altri enti del sistema sanitario; occorre una previsione espressa o un accordo specifico con l'amministrazione competente.
- Quando la legge prevede il finanziamento dell'attività assistenziale a prestazione entro tetti di spesa e volumi programmati, eventuali oneri aggiuntivi o ripiani di disavanzo non sorgono automaticamente ma richiedono una distinta pattuizione con la Regione.
- In cassazione è inammissibile la censura che non colpisce la vera ratio decidendi della sentenza impugnata o che deduce un profilo irrilevante rispetto alla decisione adottata.
- Il precedente sulla non soggezione di determinate strutture ai tetti di spesa non implica, di per sé, il diritto al ripiano dei disavanzi, trattandosi di questione diversa e regolata da un autonomo quadro normativo.
- In presenza di una disciplina speciale che distingue il regime degli accordi con strutture pubbliche equiparate da quello dei contratti con strutture accreditate, la pretesa al rimborso di costi strutturali o di disavanzi deve trovare copertura in quella disciplina speciale e non può essere ricavata in via analogica.
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