DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 269
Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeStabilisce la natura, le finalità e l'autonomia degli IRCCS, riconosciuti per attività di ricerca biomedica e assistenza di alta specializzazione; attribuisce al Ministero della Salute il potere di riconoscimento, vigilanza e definizione dei criteri statutari; disciplina organi, personale, patrimonio, finanziamento della ricerca e rapporti con le regioni, prevedendo regolamenti attuativi e termini transitori (es. 120 giorni, 1 anno, scadenze fino al 1997). La Corte costituzionale (sent. 338/1994) ha dichiarato incostituzionali parti che escludevano la partecipazione regionale al riconoscimento e alla composizione di alcuni organi.
Riordino degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS): riconoscimento, organizzazione, finanziamento e controllo
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