Cassazione Civile, Ordinanza n. 24678/2023 del 16/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato l’indeducibilità di costi di sponsorizzazione sostenuti dalla società per sponsorizzare una squadra di calcio e una di pallavolo. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l’annullamento dell’atto, ritenendo che tali spese fossero costi di pubblicità deducibili ex art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, indipendentemente da ogni ulteriore giudizio di inerenza, e che non fosse dimostrata l’antieconomicità della gestione. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme tributarie e civilistiche sostenendo che i costi erano sproporzionati rispetto agli utili e ai ritorni di immagine e contrari ai principi di economicità; con il secondo motivo ha denunciato motivazione apparente e/o erronea, assumendo che la CTR avesse fondato la decisione su un dato fattuale sbagliato (diminuzione dei ricavi invece che perdite).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui le spese di sponsorizzazione in favore di società sportive dilettantistiche, ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza/deducibilità, senza che possano rilevare ulteriori profili, compresa l’antieconomicità della spesa. Nel caso concreto la CTR aveva accertato la sussistenza dei requisiti normativi e l’effettività dell’attività promozionale tramite contratti, fatture, pagamenti, uso del marchio sulle magliette e riscontri giornalistici; tale motivazione è stata ritenuta congrua e non apparente. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
È richiamato dalla ricorrente per contestare la deducibilità dei costi; la Corte ritiene però prevalente la disciplina speciale dell’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 quando ne ricorrono i presupposti.
art. 90, comma 8, l. 27 dicembre 2002, n. 289
Le spese di sponsorizzazione verso società sportive dilettantistiche, se rispettati i presupposti di legge, sono assistite da presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e quindi di inerenza/deducibilità, senza spazio per ulteriori valutazioni come l’antieconomicità.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dall’Agenzia a sostegno della ripresa fiscale; non viene valorizzato come decisivo dalla Corte.
Invocato dalla ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ribadisce che, una volta integrati i presupposti della presunzione legale, non rilevano ulteriori dimostrazioni sul piano dell’inerenza.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla presunzione e sugli indizi; la Corte esclude che nel caso servano presunzioni semplici o ulteriori indagini oltre la presunzione legale prevista dalla norma speciale.
Richiamato dalla ricorrente unitamente alle norme sulla prova; non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per dedurre motivazione apparente; la Corte esclude il vizio, ritenendo la motivazione della CTR congrua e basata su una compiuta valutazione del materiale probatorio.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in tema di motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ritiene che la CTR abbia assolto all’onere motivazionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per il vizio di violazione di legge nei primi profili di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale invocata per il vizio di motivazione apparente/nullità della sentenza.
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione in favore di società sportive dilettantistiche sono deducibili quando ricorrano i presupposti tipizzati dall’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002, poiché la norma introduce una presunzione legale assoluta sulla loro natura pubblicitaria e sulla loro inerenza.
- In presenza della disciplina speciale di deducibilità delle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, l’Amministrazione finanziaria non può fondare la ripresa su una valutazione autonoma di antieconomicità della spesa, se i requisiti normativi risultano integrati.
- La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente quando dia conto, con riferimento agli elementi probatori acquisiti, dell’effettività del contratto di sponsorizzazione e dell’attività promozionale svolta; non è apparente se consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- Il vizio di motivazione apparente non sussiste se il giudice di merito valuta specificamente documenti, contratti, fatture, pagamenti e ulteriori riscontri fattuali idonei a dimostrare l’effettiva esecuzione della sponsorizzazione.
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