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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24654/2023 del 16/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare, al custode giudiziario degli immobili pignorati veniva liquidato dal giudice dell'esecuzione un compenso a carico del creditore procedente per l'attività svolta. Le debitrici esecutate proponevano opposizione al decreto di liquidazione, contestando sia il criterio di calcolo applicato ai sensi del D.M. 15 maggio 2009, n. 80, sia la mancata riduzione proporzionale del compenso in relazione all'attività effettivamente espletata. Il Tribunale accoglieva l'opposizione e riduceva il compenso da euro 15.494,00 a euro 3.800,00. Il custode ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) omessa pronuncia sulla dedotta carenza di legittimazione ad agire delle opponenti; 2) omesso rilievo del difetto di interesse ad agire delle stesse, poiché il pagamento era posto a carico del creditore procedente; 3) violazione dell'art. 2, comma 1, D.M. n. 80/2009, sostenendo che il compenso percentuale spettasse comunque anche in assenza di vendita; 4) violazione degli artt. 115 e 329, comma 2, c.p.c. per la mancata considerazione della non contestazione dell'attività di riscossione dei canoni; 5) omesso esame di un fatto decisivo, cioè lo svolgimento di ulteriori attività del custode non espressamente elencate nel decreto ministeriale.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo che le parti della procedura esecutiva sono legittimate a proporre opposizione contro il decreto di liquidazione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e che la questione del preteso difetto di interesse non era specificamente dedotta in modo autosufficiente. Ha accolto il terzo motivo, affermando che, in caso di sospensione o estinzione del processo esecutivo prima della vendita, il compenso del custode va calcolato sul valore stimato e poi ridotto in proporzione all'attività effettivamente svolta; il giudice di merito aveva invece escluso in modo apodittico il compenso per alcuni immobili senza verificare concretamente l'attività svolta e aveva ridotto il compenso in misura ritenuta non conforme alla norma. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Nola, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è stata esaminata, ma la Corte ha deciso la questione di diritto in senso contrario al ricorrente, ritenendo comunque legittimate le opponenti a proporre l'opposizione

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato per valorizzare economia processuale e ragionevole durata del processo come base per la decisione nel merito senza rinvio quando la questione sia infondata e non richieda ulteriori accertamenti

  • art. 384 c.p.c.

    interpretato in senso costituzionalmente orientato, consentendo alla Corte di decidere nel merito senza rinvio in presenza di una questione di diritto infondata e di un quadro fattuale già definito

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    attribuisce alle parti della procedura il potere di proporre opposizione contro il decreto di liquidazione del compenso

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e mancata indicazione degli atti e documenti su cui si fondava

  • art. 95 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne ha condiviso la lettura ai fini dell'interesse ad agire delle opponenti

  • art. 2, comma 1, D.M. 15 maggio 2009, n. 80

    il compenso del custode è calcolato a percentuale sul valore indicato dalla norma; il criterio resta applicabile anche se la vendita non si è svolta

  • art. 2, comma 3, D.M. 15 maggio 2009, n. 80

    in caso di cessazione dell'incarico, inefficacia del pignoramento, sospensione o estinzione del processo prima della vendita, il compenso va calcolato sul valore dell'ultima ordinanza di vendita o, se mancante, su quello stimato, con riduzione proporzionale all'attività effettivamente svolta

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per la non contestazione di un fatto, ma il motivo è stato poi assorbito

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    invocato per l'effetto di non contestazione/giudicato interno, ma il motivo è stato poi assorbito

Massime di principio

  • In presenza di un'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio e decidere direttamente la causa nel merito quando la questione di diritto è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, in ossequio ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
  • L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 può essere proposta dalle parti processuali della procedura esecutiva, quindi anche dal debitore esecutato, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia posto, nel decreto, a carico del creditore procedente.
  • Nei casi di cessazione dell'incarico, inefficacia del pignoramento, sospensione o estinzione del processo esecutivo prima della vendita, il compenso del custode giudiziario va determinato sul valore stimato o sull'ultima ordinanza di vendita, ma deve essere ridotto in proporzione all'attività effettivamente svolta, con accertamento concreto da parte del giudice di merito.
  • Il giudice di merito non può escludere in modo apodittico dal computo del compenso l'attività del custode relativa ad alcuni beni ancora sottoposti a custodia; è necessario verificare in concreto quale attività sia stata effettivamente svolta in relazione a ciascun bene o segmento dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataSpese di liteImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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