Cassazione Civile, Ordinanza n. 24646/2023 del 16/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione in una causa pendente davanti al Tribunale di Roma, nella quale avevano chiesto, in sintesi, l'accertamento della proprietà dei manufatti realizzati su aree demaniali marittime e su aree comunali date in concessione, la conferma della perdurante titolarità di tale diritto reale, nonché, in via subordinata, il riconoscimento di un equo ristoro per la perdita dei beni e delle utilità connesse alla concessione, in relazione alla soppressione del diritto di insistenza e alla futura acquisizione delle opere allo Stato ex art. 49 cod. nav. I resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo la spettanza della controversia al giudice amministrativo. Una parte resistente ha anche dedotto un preteso giudicato formatosi in altra sede nei confronti di uno dei ricorrenti. La Corte era quindi chiamata a stabilire se la controversia appartenesse alla giurisdizione ordinaria o a quella amministrativa, alla luce del petitum sostanziale e della causa petendi.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la domanda fosse diretta al riconoscimento della titolarità di un diritto reale sui manufatti e dei conseguenti diritti economici, con riferimento a un rapporto di diritto comune e non all'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione. È stata quindi esclusa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il ricorso per regolamento di giurisdizione è stato rigettato; l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse sollevata dal Comune è stata disattesa in questa sede.
Norme richiamate
richiamato come norma soppressa dalle novelle legislative; la sua eliminazione è evocata solo come contesto della lite, non come base decisiva sulla giurisdizione
richiamato quale disposizione che comporterebbe l'acquisizione allo Stato delle opere non amovibili; la Corte lo menziona nel perimetro della domanda, ma non fonda su di esso la giurisdizione amministrativa
richiamato solo indirettamente nella parte relativa al criterio generale della giurisdizione fondato sul petitum sostanziale, non quale oggetto autonomo di decisione
Massime di principio
- La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, da desumere dalla concreta causa petendi e dalla posizione soggettiva fatta valere, non dalla sola formulazione letterale delle conclusioni.
- Quando la domanda è volta all'accertamento della titolarità di un diritto reale su manufatti o beni e ai conseguenti diritti economici, senza contestazione dell'esercizio di un potere amministrativo discrezionale, la controversia appartiene al giudice ordinario.
- L'eventuale coinvolgimento di concessioni demaniali non sposta la giurisdizione al giudice amministrativo se la lite riguarda, in via principale, diritti soggettivi e rapporti di diritto comune anziché l'impugnazione di atti autoritativi.
- Nel regolamento preventivo di giurisdizione, l'eventuale eccezione di inammissibilità per difetto di interesse presuppone l'assenza di qualsiasi elemento idoneo a porre in dubbio la giurisdizione del giudice adito.
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