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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24652/2023 del 16/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dalla nomina di un soggetto quale custode giudiziario di materiale pirotecnico sequestrato in un procedimento penale. Dopo la distruzione del materiale, il custode, a distanza di alcuni anni, chiedeva la liquidazione del compenso per l'attività svolta. L'istanza veniva inizialmente respinta; egli proponeva opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e il Tribunale la accoglieva, liquidando un importo equitativo, ritenendo non applicabile la tariffa prevista dal D.M. 265/2006 e mancando prova di usi locali. Il Ministero ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza ex art. 71 D.P.R. 115/2002, già sollevata nel merito, e violazione di tale norma perché la domanda di liquidazione del compenso del custode sarebbe soggetta al termine decadenziale previsto per le spettanze degli ausiliari del giudice. Il Ministero sosteneva inoltre che il custode giudiziario rientra nella categoria degli ausiliari del giudice, con conseguente applicabilità del regime di cui al testo unico sulle spese di giustizia.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo perché il Tribunale non si era pronunciato sull'eccezione di decadenza sollevata dal Ministero. Nel merito della censura, la Corte ha ribadito che il custode giudiziario va qualificato come ausiliario del giudice e che la domanda di liquidazione del suo compenso è soggetta al termine di decadenza di cento giorni previsto dall'art. 71 D.P.R. 115/2002. Per questo l'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le eccezioni ritualmente sollevate; l'omessa decisione sull'eccezione di decadenza integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    La censura è stata proposta sia come nullità per omessa pronuncia sia come violazione di legge sostanziale/processuale.

  • art. 170 D.P.R. n. 115/2002

    È il rimedio esperibile avverso il provvedimento di liquidazione o di rigetto della domanda di pagamento delle spettanze.

  • art. 71, comma 2, D.P.R. n. 115/2002

    Le spettanze degli ausiliari del magistrato devono essere domandate, a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle operazioni; la disposizione si applica anche al compenso del custode giudiziario.

  • art. 72 D.P.R. n. 115/2002

    L'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode successiva alla cessazione dell'incarico; la Corte la considera disciplina speciale ma non separata dal sistema generale che assoggetta le spettanze degli ausiliari al termine decadenziale.

  • art. 3 D.P.R. n. 115/2002

    Definisce in senso ampio gli ausiliari del giudice, ricomprendendo qualunque soggetto idoneo al compimento di atti nominato dal magistrato; il custode vi rientra.

  • L. n. 50/1999

    art. 7, comma 2, lett. d)

    È richiamata come base del riordino del testo unico e come fonte dell'armonizzazione normativa della disciplina delle spese di giustizia.

  • R.D. n. 1043/1923

    È evocato come precedente normativo del termine breve per la richiesta di compensi e indennità, poi trasfuso nel testo unico.

  • D.M. n. 265/2006

    Regolamento sulle tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sequestrati; il Tribunale aveva ritenuto che il caso non vi rientrasse e avesse quindi liquidato equitativamente.

Massime di principio

  • Il custode giudiziario, quando opera sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, va qualificato come ausiliario del giudice ai fini del testo unico sulle spese di giustizia.
  • La domanda di liquidazione del compenso o dell'indennità dovuta agli ausiliari del giudice è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 71 D.P.R. 115/2002, salvo diversa ed espressa previsione legislativa.
  • L'art. 72 D.P.R. 115/2002 disciplina in modo speciale l'indennità di custodia, ma non esclude l'applicazione del regime generale di decadenza previsto per le spettanze degli ausiliari.
  • Se il giudice di merito omette di pronunciarsi sull'eccezione di decadenza ritualmente proposta, la sentenza o ordinanza è affetta da vizio denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 112 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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