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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24651/2023 del 16/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sanzionati)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'amministrazione regionale aveva irrogato una sanzione amministrativa per omesso versamento all'AGEA del prelievo supplementare dovuto in relazione a eccedenze di latte conferito nel mese di giugno 2014, in connessione con lo sforamento delle quote latte e con la mancata compensazione nazionale. I destinatari dell'ordinanza avevano proposto opposizione davanti al Tribunale, sostenendo che l'illecito si fosse estinto per effetto del pagamento della somma di euro 2.000,00, cioè il doppio del minimo edittale previsto dalla disciplina speciale richiamata. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e annullato l'ordinanza. In appello, la Regione sosteneva invece che la sanzione fosse determinata in misura fissa pari al prelievo supplementare non versato, con natura proporzionale, e che quindi non fosse applicabile l'oblazione ex art. 16 L. 689/1981 nella forma del pagamento del doppio del minimo edittale. La Corte d'appello aveva accolto il gravame regionale e rigettato l'opposizione. Con il ricorso per cassazione gli opponenti denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 1, L. 689/1981 in relazione all'art. 5, comma 5, D.L. 49/2003, deducendo che l'illecito amministrativo in tema di quote latte era oblazionabile con pagamento della misura ridotta pari al doppio del minimo edittale, come già affermato da precedenti di legittimità richiamati in ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la sanzione prevista per il mancato rispetto degli obblighi dell'acquirente in tema di quote latte non è una sanzione proporzionale in senso tecnico ostativa all'applicazione dell'art. 16 L. 689/1981, poiché la norma speciale prevede comunque un minimo edittale di euro 1.000,00 e un massimo di euro 100.000,00. Ha inoltre chiarito che i pareri ministeriali richiamati dall'amministrazione non hanno forza di legge e non possono incidere sull'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria. Conseguentemente, ha ribadito il principio secondo cui l'acquirente che non abbia rispettato l'obbligo di versamento del prelievo supplementare può estinguere l'illecito amministrativo pagando la somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità

  • art. 16, comma 1, L. 689/1981

    consente l'estinzione dell'illecito amministrativo mediante pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale quando quest'ultimo sia previsto e più favorevole

  • art. 5, comma 5, D.L. n. 49/2003

    "il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a Euro 1.000 e non superiore a Euro 100.000, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare"

    la disposizione prevede una sanzione amministrativa con minimo edittale di euro 1.000,00 e massimo di euro 100.000,00, sicché è applicabile l'oblazione ex art. 16 L. 689/1981

  • art. 2 del D.L. n. 22/2005

    ha modificato la disciplina speciale delle quote latte richiamata in causa

  • L. n. 71/2005

    è richiamata quale ulteriore intervento modificativo del testo applicabile

  • art. 10 L. n. 689/1981

    "le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo"

    la Corte usa la norma per escludere che la sanzione in esame sia proporzionale in senso tecnico, poiché essa prevede un massimo edittale

Massime di principio

  • In tema di sanzioni amministrative, l'oblazione nella forma del pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981 è applicabile quando la disciplina sanzionatoria preveda un minimo edittale, restando rilevante il criterio del doppio del minimo se più favorevole dell'altra misura prevista.
  • Una sanzione amministrativa non può essere qualificata come proporzionale in senso tecnico se la legge le attribuisce anche un limite massimo; la presenza di un massimo edittale consente di distinguere la fattispecie dalle sanzioni proporzionali prive di limite massimo.
  • Pareri o indirizzi amministrativi privi di forza normativa non possono restringere o modificare l'ambito di applicazione delle norme che disciplinano gli illeciti amministrativi.
  • Nelle controversie sulle quote latte, il mancato versamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente integra un illecito amministrativo estinguibile con il pagamento della misura ridotta pari al doppio del minimo edittale, quando la norma speciale stabilisce tale minimo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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