Cassazione Civile, Ordinanza n. 24653/2023 del 16/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di nullità proposta davanti al Tribunale di Rovereto per ottenere la declaratoria di nullità di tre donazioni aventi ad oggetto quote di beni immobili: due donazioni stipulate il 19 giugno 2006 da due fratelli a favore dei rispettivi coniuge e figli, e una donazione del 26 maggio 2006 tra due sorelle. La ricorrente ha sostenuto che gli atti fossero nulli perché posti in essere senza la partecipazione di tutti i comproprietari e perché riguardanti beni caduti in comunione ereditaria, con richiamo al principio delle Sezioni Unite sulla nullità della donazione di quota di bene indiviso ereditario. In appello la domanda è stata respinta e la Corte territoriale ha confermato anche la condanna della stessa ricorrente per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) omessa pronuncia sulla nullità delle donazioni, assumendo l’estensione del principio delle Sezioni Unite n. 5068/2016 anche alle quote di immobili in comunione ordinaria; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per avere il giudice di merito ritenuto valida la donazione di quota di un locale destinato a centrale termica nonostante la mancata sottoscrizione di tutti i comproprietari; 3) violazione dell’art. 96 c.p.c. per l’asserita insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della responsabilità aggravata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’impugnazione fosse priva dell’esposizione sommaria e completa dei fatti di causa richiesta dall’art. 366 c.p.c., impedendo così la necessaria comprensione delle vicende sostanziali e processuali e la verifica della pertinenza delle censure. La Corte ha aggiunto, sul piano di principio, che la nullità della donazione di quota può estendersi anche alla comunione ordinaria solo quando vi sia una massa unica di beni derivante da un titolo unico; se invece la comunione deriva da titoli autonomi e distinti, il comproprietario può validamente disporre della propria quota. Tuttavia, nel caso concreto, mancavano nel ricorso gli elementi necessari per stabilire la struttura della comunione, il titolo di acquisto e le modalità di provenienza dei beni, sicché le doglianze non potevano essere esaminate. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti di causa tale da consentire alla Corte di conoscere origine, oggetto della controversia, svolgimento del processo e posizioni delle parti; la carenza di tale requisito comporta inammissibilità
richiamato in relazione alla condanna per responsabilità processuale aggravata confermata in appello
la nullità della donazione di quota non viene ricondotta alla violazione del divieto di donazione di bene altrui, ma alla necessità che il bene appartenga al patrimonio del donante al momento dell'atto
la norma è richiamata per il principio dell'effetto dichiarativo/retroattivo della divisione e per sostenere che, prima della divisione, il coerede non può disporre del singolo bene compreso nella massa ereditaria
richiamato insieme all'art. 757 c.c. nel rinvio al regime della divisione ereditaria applicabile anche alla comunione ordinaria
la disciplina della divisione ereditaria si applica alla comunione ordinaria per effetto del rinvio normativo
consente al comproprietario di disporre della propria quota quando la comunione non sia riconducibile a una massa unica da dividere
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa è requisito essenziale e deve essere autosufficiente: la Corte deve poter comprendere direttamente dal ricorso l'origine della controversia, lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti, senza ricorrere ad atti esterni.
- La nullità della donazione non dipende solo dal divieto di donare beni altrui, ma dal principio generale per cui il bene deve appartenere al patrimonio del donante al momento della liberalità; in difetto, la donazione è priva di causa e può produrre, al più, effetti obbligatori se il donante assume un obbligo formale di procurare l'acquisto al donatario.
- Il principio di nullità della donazione di quota di bene indiviso, affermato per la comunione ereditaria, può estendersi alla comunione ordinaria solo quando la comunione riguardi una massa unica di beni e derivi da un titolo unico; se le comunioni sono plurime o fondate su titoli diversi, il comproprietario può validamente disporre della propria quota.
- Quando il ricorso non chiarisce la struttura della comunione, il titolo di provenienza dei beni e le modalità di acquisto dei donanti, le censure sulla validità della donazione di quote immobiliari non sono scrutinabili in cassazione.
- La responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. resta tema autonomo, ma il suo esame in cassazione presuppone che la critica sia formulata in modo specifico e contestualizzato rispetto alla decisione di merito.
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