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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24648/2023 del 16/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Due investitori convennero la banca davanti al Tribunale chiedendo, in via principale, di dichiarare la nullità, l'inefficacia o l'annullamento del contratto/ordine di acquisto di obbligazioni Cirio, oppure la risoluzione per grave inadempimento e, comunque, il risarcimento/restituzione delle somme investite. Sostenevano che l'intermediario avesse violato la normativa sull'intermediazione finanziaria, in particolare gli obblighi informativi e di adeguatezza previsti dal TUF e dal regolamento Consob ratione temporis applicabile, avendo collocato un investimento altamente rischioso e speculativo senza adeguata informazione, senza corretta valutazione di adeguatezza e senza considerare l'evoluzione negativa dell'investimento. Il Tribunale aveva riconosciuto la risoluzione dell'ordine con condanna alla restituzione del capitale investito al netto delle cedole incassate. La Corte d'appello aveva respinto l'appello della banca e, in accoglimento parziale dell'appello incidentale degli investitori, aveva condannato la banca a restituire l'intero capitale investito, con interessi e rivalutazione dalla data dell'investimento, senza detrarre le cedole. In cassazione la banca ha dedotto, tra gli altri, omessa pronuncia sulla non risolubilità del singolo ordine, errore di diritto sulla risoluzione dei singoli ordini di investimento, violazione del giudicato interno in punto di obblighi di informativa successiva, omessa pronuncia/problemi probatori su adeguatezza e documentazione, erronea valutazione della gravità dell'inadempimento, nonché violazione del giudicato interno sulla detrazione delle cedole e sulla decorrenza degli interessi e del maggior danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il settimo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse violato il giudicato interno sia pronunciandosi su un preteso obbligo di informativa successiva non più in discussione sia escludendo la detrazione delle cedole nonostante sul punto si fosse formato giudicato sulla sentenza di primo grado. Ha invece rigettato il primo, il secondo e il quinto motivo; ha dichiarato assorbiti il quarto, il sesto, l'ottavo, il nono e il decimo. Il provvedimento finale, per la parte residua, è di cassazione con rinvio, poiché la Corte di appello dovrà riesaminare la controversia uniformandosi ai principi espressi, anche sulla quantificazione della restituzione e sulla gravità degli inadempimenti residuati.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la questione sia stata implicitamente decisa in modo incompatibile con la statuizione adottata; in tal caso la censura va ricondotta, se del caso, a violazione di legge o difetto di motivazione.

  • art. 1453 c.c.

    In materia di servizi di investimento l'inadempimento agli obblighi informativi e di adeguatezza può giustificare la risoluzione non solo del contratto quadro ma anche del singolo ordine di acquisto, se di non scarsa importanza.

  • art. 1455 c.c.

    La gravità dell'inadempimento deve essere rivalutata dal giudice di merito considerando l'incidenza degli obblighi violati sull'equilibrio del rapporto; nel caso concreto la questione resta da riesaminare in rinvio per effetto dell'accoglimento del motivo sul giudicato interno.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    La mancata impugnazione di un capo della sentenza di primo grado determina giudicato interno, che impedisce al giudice dell'impugnazione di riesaminare o modificare quel capo in assenza di specifico gravame incidentale.

  • art. 392, comma 2, c.p.c.

    Il giudice di appello non può modificare un capo coperto da giudicato interno, come la detrazione delle cedole dal quantum restitutorio, se la relativa statuizione di primo grado non è stata impugnata nei modi dovuti.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato per le conseguenze restitutorie della condanna: gli importi da restituire e gli accessori devono essere determinati nel rispetto del titolo e del giudicato interno sul quantum.

  • art. 1224 c.c.

    La domanda di maggior danno da ritardo è assorbita quando viene cassata la decisione che ha determinato la condanna restitutoria; la relativa liquidazione va riesaminata in sede di rinvio.

  • art. 21 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

    Norma richiamata dagli investitori quale parametro degli obblighi di diligenza, correttezza e informazione dell'intermediario.

  • art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

    Norma richiamata dagli investitori quale base della disciplina degli obblighi dell'intermediario e dell'onere probatorio nei rapporti di investimento.

  • art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998

    La Corte ribadisce che gli obblighi informativi relativi al singolo ordine di acquisto non si estendono, nei contratti di mera negoziazione, a un dovere di informazione successiva sull'andamento del titolo; tale obbligo riguarda invece la gestione di portafogli.

  • art. 26 Reg. Consob n. 11522/1998

    Richiamato dagli investitori quale parte della disciplina degli intermediari applicabile ratione temporis.

  • art. 27 Reg. Consob n. 11522/1998

    Richiamato dagli investitori quale parte della disciplina degli intermediari applicabile ratione temporis.

  • art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998

    Richiamato dagli investitori quale parte della disciplina degli intermediari applicabile ratione temporis.

  • art. 32 Reg. Consob n. 11522/1998

    Richiamato dagli investitori quale parte della disciplina degli intermediari applicabile ratione temporis.

  • art. 60 Reg. Consob n. 11522/1998

    Richiamato dagli investitori quale parte della disciplina degli intermediari applicabile ratione temporis.

  • art. 28, commi 3 e 4, Reg. Consob n. 11522/1998

    Richiamato dalla banca per contestare l'esistenza di un obbligo di informativa successiva; la Corte accoglie il motivo sul giudicato interno ritenendo che la questione non potesse essere riesaminata in appello.

Massime di principio

  • Nel processo civile, non sussiste omessa pronuncia quando la questione non espressamente affrontata risulta comunque implicitamente respinta da una statuizione logicamente incompatibile con essa; il relativo errore va denunciato come violazione di legge o difetto di motivazione, non come vizio ex art. 112 c.p.c.
  • In materia di servizi di investimento, l'inadempimento degli obblighi informativi e di adeguatezza può legittimare la risoluzione sia del contratto quadro sia del singolo ordine di acquisto, purché l'inadempimento sia di non scarsa importanza e abbia alterato l'equilibrio contrattuale.
  • Nei contratti di mera negoziazione titoli, l'intermediario non è tenuto a fornire informazioni successive sull'andamento del titolo dopo l'esecuzione dell'ordine; un simile obbligo appartiene invece, per la sua struttura, al contratto di gestione di portafogli.
  • Il giudicato interno impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare capi della sentenza di primo grado non specificamente censurati, inclusi quelli relativi al quantum restitutorio e alla detrazione di utilità percepite dall'investitore.
  • Quando una statuizione di primo grado sul quantum non è stata impugnata, il giudice di appello non può eliminare detrazioni già operate, né rideterminare gli accessori in senso peggiorativo per la parte rimasta vittoriosa su quel capo senza un valido gravame incidentale.
  • In tema di responsabilità dell'intermediario finanziario, la valutazione della gravità dell'inadempimento e delle conseguenze restitutorie deve essere riesaminata alla luce dei capi effettivamente devoluti e del perimetro del giudicato interno.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRisoluzione del contratto

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