Cassazione Civile, Ordinanza n. 32904/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice aveva convenuto la propria datrice di lavoro pubblica chiedendo il pagamento di differenze retributive e il risarcimento dei danni, previo accertamento della natura subordinata di una serie di rapporti formalmente qualificati come contratti d'opera e collaborazioni coordinate e continuative, succedutisi prima della successiva assunzione a tempo indeterminato. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo prescritte le differenze retributive, privo di interesse il mero accertamento della subordinazione pregressa e insussistente un danno risarcibile. La Corte d'appello, in parziale riforma, aveva accertato l'abusivo ricorso a contratti di lavoro a termine e condannato la datrice al risarcimento del c.d. danno comunitario, liquidato forfettariamente in sette mensilità. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 e dell'art. 1, comma 565, L. n. 296/2006, deducendo che la stabilizzazione del rapporto avrebbe dovuto essere considerata come misura satisfattiva idonea a escludere il risarcimento senza necessità di prova del danno; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, ossia la intervenuta stabilizzazione, ignorata dalla sentenza d'appello nel valutare i presupposti della condanna risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse applicato il principio della risarcibilità forfettizzata del danno comunitario senza confrontarsi con il dato, allegato da entrambe le parti e richiamato in sentenza, della successiva stabilizzazione del rapporto. Secondo la Corte, l'assunzione a tempo indeterminato dalla medesima amministrazione, se direttamente causata dal precedente abuso, può escludere il diritto al risarcimento perché misura più satisfattiva del ristoro per equivalente; occorre quindi verificare se la stabilizzazione sia stata realmente conseguenza del pregresso abuso oppure solo agevolata da esso. La causa è stata dunque rimessa al giudice di rinvio per tale accertamento.
Norme richiamate
art. 32, comma 5, L. n. 183/2010
prevede un'indennità omnicomprensiva forfettizzata per l'abusivo ricorso a contratti a termine nel pubblico impiego contrattualizzato, senza necessità di prova del danno effettivo, salvo il danno ulteriore.
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
esclude la conversione del rapporto a termine abusivo in rapporto a tempo indeterminato nel pubblico impiego, imponendo però una tutela risarcitoria effettiva.
art. 1, comma 565, L. n. 296/2006
richiamato dalla ricorrente in relazione al quadro normativo del pubblico impiego contrattualizzato.
art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015
indicato come norma successiva che ha sostituito l'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010.
richiamato quale parametro di liquidazione del risarcimento forfettizzato.
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
base del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'abusivo ricorso a contratti a termine può dar luogo a un risarcimento forfettizzato del danno comunitario anche senza prova di un pregiudizio economico concreto.
- Tale tutela risarcitoria non opera automaticamente quando il lavoratore sia stato successivamente stabilizzato: l'assunzione a tempo indeterminato dalla medesima amministrazione può costituire misura satisfattiva idonea a elidere le conseguenze dell'abuso.
- Per escludere il risarcimento occorre verificare in concreto se la stabilizzazione sia stata conseguenza diretta della precedente precarizzazione e non mera assunzione soltanto agevolata dal rapporto precario.
- Il giudice di merito deve esaminare espressamente il fatto della stabilizzazione quando esso sia allegato e potenzialmente decisivo ai fini della sussistenza del diritto al danno comunitario.
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