Cassazione Civile, Ordinanza n. 37834/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo di un fallimento, una società fornitrice di prodotti petroliferi aveva chiesto l’ammissione di un credito di oltre 12 milioni di euro, rivendicando per una parte del credito il privilegio generale previsto per i crediti di rivalsa dell’accisa e, per un’altra parte, il privilegio speciale relativo alla rivalsa IVA. Il tribunale aveva ammesso il credito, ma solo in chirografo quanto all’accisa, ritenendo che il privilegio non spettasse perché le fatture non esponevano separatamente l’importo dell’accisa e i documenti di accompagnamento (DAS) non consentivano di considerare integrata tale indicazione. Quanto all’IVA, il tribunale aveva invece riconosciuto il privilegio speciale. La creditrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che la separata evidenziazione dell’accisa poteva ricavarsi dalla lettura coordinata di fatture e DAS e che, in ogni caso, l’accisa risultava determinabile dai dati documentali. La curatela ha resistito, proponendo ricorso incidentale condizionato e ricorso incidentale non condizionato: il primo denunciava omessa pronuncia e carenza di motivazione sul difetto di titolarità della rivalsa e sulla prova del pagamento dell’accisa; il secondo contestava il riconoscimento del privilegio speciale IVA in mancanza di giacenze di prodotto e la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento del terzo assuntore del concordato fallimentare; ha rigettato il ricorso principale, affermando che il privilegio per la rivalsa dell’accisa richiede, in modo espresso e non surrogabile da altre risultanze documentali, la separata evidenziazione dell’imposta nella fattura di cessione. Ha ritenuto assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha poi rigettato anche il ricorso incidentale non condizionato: quanto al privilegio IVA, ha confermato che l’ammissione al passivo in via privilegiata non presuppone la presenza attuale dei beni nel patrimonio del fallito, essendo sufficiente, in verifica del passivo, l’accertamento del credito e della causa di prelazione; quanto alle spese, ha escluso che il giudice debba indicare separatamente gli importi per ciascuna fase del giudizio e ha ritenuto insindacabile la liquidazione entro i parametri tabellari salvo scostamenti ulteriori non motivati. Le spese sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 16, comma 3, d.lgs. n. 504/1995
"qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione"
La separata evidenziazione dell’accisa in fattura è condizione espressa per il riconoscimento del privilegio per il relativo credito di rivalsa; non basta che l’importo sia solo determinabile attraverso altri documenti o mediante calcoli esterni alla fattura.
I prodotti soggetti ad accisa devono circolare accompagnati dal DAS, ma tale circostanza non consente di sostituire la richiesta indicazione separata in fattura prevista per il privilegio.
art. 2, comma 4, d.lgs. n. 504/1995
Soggetto passivo dell’accisa è il fabbricante del prodotto o l’intermediario che immette i beni al consumo nel territorio dello Stato.
art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 504/1995
L’obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione o importazione, mentre l’esigibilità dell’accisa si collega all’immissione in consumo.
art. 1, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 504/1995
Il regime sospensivo evidenzia che il consumo rileva come condizione di esigibilità di un’obbligazione già sorta.
È richiamato per il confronto con l’IVA, rispetto alla quale la rivalsa è obbligatoria, a differenza dell’accisa.
Viene richiamato in relazione alla causa di prelazione del credito privilegiato.
Il privilegio speciale per la rivalsa IVA è riconosciuto anche se i beni su cui esso dovrebbe gravare non risultano presenti nell’attivo al momento della verifica del passivo, poiché la verifica della concreta capienza è rinviata alla fase di riparto.
È evocato come termine di raffronto per il grado del privilegio generale previsto per la rivalsa dell’accisa.
art. 93, commi 3 e 4, l. fall.
La domanda di insinuazione al passivo deve contenere la descrizione del bene sul quale la prelazione speciale si esercita, ma la censura della curatela è stata ritenuta in parte non aderente alla ratio decidendi e in parte priva di specificità.
È richiamato nel ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia su alcuni motivi di opposizione.
È richiamato nel ricorso incidentale condizionato in tema di nullità del decreto e di motivazione del provvedimento.
È richiamato come parametro di validità della motivazione del decreto impugnato.
È richiamato in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento.
art. 13, comma 6, l. n. 247/2012
È richiamato nel motivo sulle spese di lite.
È richiamato in tema di liquidazione dei compensi professionali.
art. 4, commi 1 e 5, d.m. n. 55/2014
La liquidazione deve essere effettuata per fasi, ma ciò non impone la separata indicazione numerica di ciascuna fase nel provvedimento conclusivo.
È richiamato tra i parametri per la liquidazione delle spese.
È richiamato per la determinazione del compenso professionale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel dispositivo finale per gli effetti economici del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il privilegio riconosciuto al credito di rivalsa dell’accisa presuppone che l’imposta sia separatamente indicata nella fattura di cessione; la mera possibilità di ricostruirne l’ammontare attraverso altri documenti o mediante calcoli estranei alla fattura non soddisfa il requisito legale.
- Quando la legge subordina il riconoscimento di una prelazione all’esercizio documentato della rivalsa, l’interpretazione deve essere aderente al dato letterale e alla funzione della norma, che è quella di rendere immediatamente percepibile la componente fiscale del prezzo.
- Per l’accisa, la rivalsa è facoltativa e ciò giustifica che il privilegio sia subordinato a una manifestazione documentale espressa della volontà di addebitarla al cessionario; non è sufficiente una ricostruzione indiretta del tributo.
- L’ammissione al passivo di un credito assistito da privilegio speciale non richiede che i beni gravati siano già presenti nell’attivo fallimentare; è sufficiente accertare il credito e la causa di prelazione, mentre la concreta capienza del bene rileva nella successiva fase di riparto.
- Nella liquidazione delle spese ai sensi del d.m. n. 55/2014, il giudice deve applicare il criterio per fasi, ma non è tenuto, a pena di nullità, a esporre separatamente l’importo di ogni singola fase nel provvedimento finale, purché la liquidazione consenta il controllo del rispetto dei parametri applicabili.
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