Cassazione Civile, Ordinanza n. 37785/2022 del 27/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in Cassazione l’ordinanza del giudice di pace che aveva respinto il suo ricorso contro il decreto prefettizio di espulsione ex art. 13 del testo unico immigrazione. In fatto, il giudice di pace aveva ritenuto legittima l’espulsione perché il destinatario non aveva ottemperato a un precedente ordine di lasciare il territorio nazionale notificato il 12 marzo 2019; gli era stata revocata la carta di soggiorno per difetto dei requisiti, non aveva impugnato tale revoca né richiesto altro permesso di soggiorno, e risultavano anche precedenti penali e mancato inserimento sociale. In Cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 13, comma 2, t.u. immigrazione e dell’art. 21-octies l. 241/1990, sostenendo che il decreto fosse privo della firma del prefetto e che il funzionario delegato non avesse provato la delega; con il secondo ha lamentato carenza di motivazione, richiamando l’art. 21-septies l. 241/1990, assumendo che la motivazione del giudice di pace fosse meramente apparente e di stile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era diretto contro il decreto prefettizio e non contro l’ordinanza del giudice di pace, quindi non colpiva il provvedimento impugnato in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché formulato in modo generico e apodittico, senza indicare uno specifico vizio dell’ordinanza impugnata, limitandosi a sostenere in modo fumoso l’insoddisfazione per la motivazione. Non ha provveduto sulle spese, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998
comma 2; art. 13 t.u. n. 286 del 1998
Richiamato come base normativa del decreto di espulsione amministrativa; la Corte non ne esamina il merito perché il primo motivo è dichiarato inammissibile in quanto rivolto contro l’atto amministrativo e non contro l’ordinanza impugnata.
art. 21-octies l. n. 241 del 1990
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla mancanza di firma/delega; la Corte non entra nel merito della censura per difetto di corretta direzione del motivo contro il provvedimento impugnato.
art. 21-septies l. n. 241 del 1990
Richiamato dal ricorrente per dedurre un vizio motivazionale; la Corte reputa la censura generica e apodittica, quindi inammissibile in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura deve investire direttamente il provvedimento impugnato: un motivo rivolto contro l’atto presupposto o contro un diverso provvedimento non è ammissibile.
- Il ricorso per cassazione richiede la specifica individuazione di uno o più vizi del provvedimento impugnato; doglianze generiche, apodittiche o meramente assertive sono inammissibili.
- La mera insoddisfazione per la motivazione non integra di per sé un motivo di legittimità se non viene indicato in modo puntuale il vizio denunciato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, può essere posto a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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