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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37776/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società poi fallita aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento relativa al mancato pagamento di una cartella, deducendo l'illegittimità dell'atto per mancata compensazione di un credito d'imposta asseritamente spettante ai sensi dell'art. 28-ter del d.P.R. n. 602/1973 e lamentando inoltre vari vizi propri dell'intimazione. In primo grado il ricorso era stato accolto con compensazione del debito d'imposta nella misura di un controcredito; in appello, su impugnazione dell'Agenzia e adesione dell'agente della riscossione, la CTR ha riformato la decisione e ha rigettato il ricorso originario, ritenendo definitiva e non più contestabile la cartella presupposta, non impugnata. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, perché la CTR avrebbe erroneamente considerato l'intimazione come strumento per contestare la pretesa originaria anziché per far valere vizi propri dell'atto successivo; 2) violazione dell'art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973, per avere la CTR escluso un obbligo dell'Ufficio di segnalare la compensazione e per non avere valorizzato la pretesa richiesta già formalizzata dalla contribuente; 3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sui motivi relativi ai vizi propri dell'intimazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, congiuntamente, il primo e il terzo motivo perché le questioni sui vizi dell'intimazione erano state assorbite in primo grado dall'accoglimento della domanda di compensazione e non erano state riproposte in appello dalla contribuente, rimasta contumace, con conseguente formazione di giudicato interno ai sensi dell'art. 56 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 346 c.p.c.; inoltre, ha ribadito che l'intimazione di pagamento successiva a una cartella divenuta definitiva è impugnabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto presupposto. Ha poi respinto il secondo motivo osservando che l'eventuale disciplina di cui all'art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973 riguarda la fase di erogazione del rimborso d'imposta e non impone, nel caso concreto, un obbligo di segnalazione come prospettato dalla ricorrente; inoltre, la censura era ritenuta mal formulata, poiché la contribuente avrebbe dovuto semmai impugnare il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza, e non l'intimazione di pagamento. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    l'intimazione di pagamento successiva a una cartella definitiva è impugnabile solo per vizi propri; non consente di riaprire il merito dell'atto presupposto divenuto definitivo.

  • art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973

    la disposizione è richiamata in relazione alla procedura di compensazione in sede di rimborso d'imposta; nel caso concreto la Corte esclude che dalla norma derivi l'obbligo prospettato dalla contribuente in una fase diversa.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia se le questioni non riproposte in appello devono intendersi rinunciate e sono coperte da giudicato interno.

  • art. 346 c.p.c.

    le domande e le eccezioni non accolte e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate; il principio opera anche nel processo tributario tramite l'art. 56 d.lgs. n. 546/1992.

  • art. 56 d.lgs. n. 546/1992

    riproduce nel processo tributario la regola della necessaria riproposizione in appello delle questioni non accolte; la mancata riproposizione determina rinuncia e giudicato interno.

  • art. 380-bis.3 c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    costituisce il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • L'intimazione di pagamento che segua a una cartella divenuta definitiva non è un nuovo atto impositivo e può essere contestata solo per vizi propri, non per questioni attinenti al merito della pretesa già cristallizzata nell'atto presupposto.
  • Nel processo tributario, le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello dalla parte vittoriosa sul punto; in difetto, si intendono rinunciate e si forma giudicato interno, anche se la parte appellata resta contumace.
  • La censura di omessa pronuncia presuppone che la questione sia ancora devoluta al giudice d'appello; se il relativo motivo non è stato riproposto, non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • Quando il rimedio corretto è l'impugnazione di un diniego o silenzio-rifiuto su un'istanza amministrativa o fiscale, non è ammissibile utilizzare l'impugnazione di un atto successivo per ottenere indirettamente il riesame del medesimo rapporto sostanziale.
  • Le norme sulla compensazione dei crediti tributari vanno lette secondo il loro specifico ambito applicativo; non è possibile ricavare da esse un obbligo generalizzato dell'Ufficio di procedere alla compensazione al di fuori dei presupposti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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