Cassazione Civile, Ordinanza n. 37777/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione proposta avverso un decreto prefettizio di espulsione. La decisione di merito aveva valorizzato, tra l'altro, la traduzione del provvedimento nella lingua del paese di origine, la dichiarata comprensione dell'italiano, l'inosservanza dell'obbligo di presentazione e del decreto di allontanamento volontario, l'assenza di fonti lecite di reddito e l'asserita mancanza di prova di una convivenza more uxorio. In cassazione il cittadino straniero ha proposto tre motivi, ma la Corte non esamina il merito perché rileva un vizio preliminare di instaurazione del contraddittorio: il ricorso era stato notificato e indirizzato al Ministero dell'interno-Questore di Roma, mentre, secondo il principio richiamato, il ricorso per cassazione contro il provvedimento reso sull'opposizione al decreto di espulsione deve essere proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato, cioè il Prefetto, e notificato presso la stessa autorità.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per errata individuazione del contraddittore e per errata notificazione. Richiama il principio per cui, nei ricorsi per cassazione avverso la decisione resa sull'opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero, il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti del Prefetto che ha emesso il decreto e la notificazione deve essere eseguita presso tale autorità. Poiché il ricorso era stato invece proposto contro il Ministero dell'interno o il Questore e notificato presso l'Avvocatura dello Stato, la Corte non entra nel merito. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'intimato non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 19 T.U. immigrazione
non è richiamato espressamente nel testo; la decisione riguarda il rito dell'impugnazione del decreto di espulsione, non il merito della legittimità dell'espulsione.
la Corte afferma, in sostanza, la necessità di notificare il ricorso presso l'autorità che ha emesso il decreto impugnato, quale corretto contraddittore nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la decisione resa sull'opposizione a un decreto prefettizio di espulsione dello straniero, il contraddittore necessario è l'autorità che ha emanato il decreto impugnato, cioè il Prefetto.
- La notificazione del ricorso deve essere effettuata presso la medesima autorità che ha adottato il provvedimento, non presso il Ministero dell'interno o il Questore, pena l'inammissibilità.
- Quando il ricorso è diretto contro un soggetto diverso da quello individuato come legittimato passivo nel giudizio di cassazione, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza esaminare i motivi di merito.
- In assenza di attività difensiva dell'intimato, non si provvede sulle spese processuali.
Come è indicizzato
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