Cassazione Civile, Ordinanza n. 37788/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione relativa a un’area di circa 35.082 mq. La Corte d’appello aveva qualificato il bene come edificabile alla data del decreto di esproprio, determinando l’indennità in misura superiore a quella già depositata. Roma Capitale ha impugnato l’ordinanza con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la stima avrebbe ignorato i dati comparativi offerti dall’ente, relativi a terreni del piano di zona "Colle Fiorito", e che il giudice avrebbe aderito acriticamente alla c.t.u. senza considerare la diversità rispetto ad aree dello SDO; con il secondo ha lamentato l’omesso esame della richiesta di riduzione del 25% dell’indennità, invocando l’art. 2, comma 89, L. n. 244/2007, assumendo che l’espropriazione fosse destinata a interventi di riforma economico-sociale in quanto inserita in un piano di edilizia economica e popolare. La società resistente, con ricorso incidentale, ha censurato la liquidazione delle spese e soprattutto la mancata distrazione in favore del procuratore antistatario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale di Roma Capitale. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché in realtà mirava a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e delle conclusioni del c.t.u., non consentito in cassazione, e perché non erano stati assolti gli oneri di specifica autosufficienza del ricorso. Ha rigettato il secondo motivo ritenendo infondata la pretesa di riduzione del 25% dell’indennità: per i piani di zona per l’edilizia economica e popolare non ricorre il presupposto dell’intervento di riforma economico-sociale che giustifica l’abbattimento. Quanto al ricorso incidentale, lo ha accolto solo in parte: ha ritenuto inammissibile la censura sulla misura concreta delle spese, ma fondata quella sulla mancata distrazione, e ha quindi deciso nel merito disponendo la distrazione delle spese del giudizio di appello e di cassazione in favore del procuratore antistatario della società. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico di Roma Capitale, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione dell’articolo può essere denunciata solo con riguardo a domande di merito; non è configurabile per la sola asserita mancata risposta del consulente tecnico o del giudice a rilievi istruttori.
Non vi è violazione dell’articolo quando si contesta soltanto la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito; la censura è ammissibile solo se il giudice ha posto a base della decisione prove non dedotte, prove illegali o ha attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono.
art. 2, comma 89, L. n. 244/2007
La riduzione del 25% dell’indennità presuppone un’espropriazione finalizzata a un intervento di riforma economico-sociale; tale presupposto non ricorre automaticamente per i piani di edilizia economica e popolare.
art. 37, comma 1, d.P.R. n. 327/2001
La disciplina richiamata viene applicata in relazione alla data della dichiarazione di pubblica utilità; nella specie la Corte d’appello è stata ritenuta conforme al regime normativo applicabile.
È richiamato per individuare il regime temporale applicabile alle procedure espropriative avviate dopo il 30 giugno 2003.
La liquidazione del compenso professionale, nei limiti dei parametri minimi e massimi, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Il compenso dell’avvocato, nei limiti di legge, è determinato con apprezzamento del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o delle conclusioni del consulente tecnico, quando la censura si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito.
- La violazione dell’art. 112 c.p.c. riguarda l’omessa pronuncia su domande o eccezioni di merito, non la mancata risposta a rilievi o istanze istruttorie.
- L’art. 115 c.p.c. è violato solo se il giudice utilizza prove non dedotte, prove illegali o tratta come prova legale elementi soggetti a libero apprezzamento; non basta contestare l’esito della valutazione probatoria.
- La scelta tra metodo sintetico-comparativo e metodo analitico-ricostruttivo nella stima dell’indennità di espropriazione di aree edificabili è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, se congruamente motivato.
- La riduzione percentuale dell’indennità per interventi di riforma economico-sociale richiede la verifica di un presupposto sostanziale specifico, non desumibile in via automatica dalla sola destinazione del progetto a edilizia economica e popolare.
- La mancata pronuncia su una domanda o eccezione può essere sanata in cassazione, senza rinvio, quando la questione di diritto è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, perché il ritorno al merito sarebbe inutile.
- La mancata distrazione delle spese è censurabile quando la relativa richiesta sia stata formulata e risulti omessa dal giudice di merito.
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