Cassazione Civile, Ordinanza n. 37797/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di una società e dei fideiussori. In primo grado l’opposizione fu dichiarata improponibile; in appello la decisione fu riformata solo su tale punto, mentre il saldo dei rapporti di conto corrente fu rideterminato con condanna dei fideiussori al pagamento di una somma rilevante. I ricorrenti sostenevano, in sintesi: che il credito monitorio fosse privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità e che mancassero documenti decisivi; che la banca avesse applicato indebitamente anatocismo, interessi, spese e commissioni di massimo scoperto, oltre a non aver reso conto della vendita di titoli dati a garanzia; che nei rapporti tra la società e la società telefonica, nonché nel factoring collegato, vi fossero stati addebiti unilateralmente determinati e recuperi sui conti correnti della società; infine, che le spese di lite non potessero essere poste integralmente a loro carico poiché l’appello aveva comunque ottenuto una parziale riforma della sentenza di primo grado. La Corte di cassazione non entra nel merito di tali doglianze: rileva che tutti i motivi sono formulati in modo generico e apodittico, limitandosi a richiamare le categorie di cui all’art. 360 c.p.c. senza un confronto critico con la sentenza impugnata e senza una puntuale indicazione delle specifiche violazioni o dei fatti decisivi omessi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero specifici né autosufficienti, perché non spiegavano concretamente in cosa consistessero la violazione di legge o l’omesso esame di fatti decisivi, né confrontavano le censure con la ratio della sentenza d’appello. Conseguentemente ha confermato gli effetti della decisione impugnata e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di legittimità in favore delle controparti costituite, disponendo la compensazione delle spese solo nei rapporti con l’interveniente successore particolare.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi riconducibili in modo specifico ai vizi dedotti; il semplice richiamo formale ai numeri dell'articolo non basta se manca una critica argomentata della decisione impugnata.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo deve essere specifico e idoneo allo scopo: la mancanza di una concreta censura rispetto alla sentenza integra un "non motivo" e comporta inammissibilità.
La Corte richiama la necessità di calibrare la specificità del motivo di ricorso anche in relazione ai filtri di ammissibilità del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, separati e autosufficienti: non è sufficiente elencare le norme asseritamente violate o invocare il vizio di motivazione in modo astratto.
- La denuncia di violazione di legge richiede l’indicazione della norma, del capo della decisione impugnato e di una argomentazione che spieghi in che modo la regola di diritto sarebbe stata disattesa rispetto alla fattispecie concreta.
- Il motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in affermazioni generiche è un "non motivo" e va dichiarato inammissibile.
- Nel ricorso per cassazione, la mera contestazione del merito o la riproposizione del fatto senza specifiche censure di legittimità non consente il sindacato della Corte.
Come è indicizzato
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