Cassazione Civile, Ordinanza n. 37772/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia trae origine da un'ingiunzione di pagamento confermata in appello dalla CTR, che aveva ritenuto provata la rituale notifica di avvisi di accertamento presupposti, mai impugnati. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: (1) violazione degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che l'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 non sarebbe applicabile alla notificazione degli avvisi di accertamento ma solo alle cartelle di pagamento; (2) violazione dell'art. 36 d.l. n. 248/2007 conv. in l. n. 31/2008, dell'art. 7 l. n. 890/1982 come modificato, e dell'art. 2697 c.c., assumendo il mancato perfezionamento della notificazione per difetto di raccomandata informativa e per omessa indicazione degli estremi della stessa nel documento notificato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato, anzitutto, che i due motivi erano intrinsecamente incoerenti e contraddittori: con il primo la ricorrente contestava l'applicazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 da parte della CTR, mentre con il secondo censurava proprio il mancato rispetto di quella disciplina notificatoria, così mostrando una censura non univoca e logicamente incompatibile con il percorso difensivo seguito nei giudizi di merito. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ravvisato ulteriori profili di inammissibilità perché la ricorrente, pur lamentando l'assenza della raccomandata informativa, aveva in realtà prodotto gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, e perché, contestando l'omissione degli estremi della raccomandata su un avviso di accertamento, non aveva assolto all'onere di autosufficienza omettendo di trascrivere o produrre la parte del documento (il fronte dell'avviso) in cui tali estremi risultavano indicati. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata nel regime della notificazione degli atti della riscossione.
La Corte ne rileva l'invocazione contraddittoria da parte della ricorrente: prima contestandone l'applicazione, poi lamentandone la mancata corretta applicazione nei gradi di merito; ciò contribuisce all'inammissibilità del ricorso.
Richiamato a sostegno del criterio interpretativo che la ricorrente assumeva violato.
Richiamato per la modifica dell'art. 7 l. n. 890/1982 in tema di raccomandata informativa nelle notifiche postali.
"se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata"
La ricorrente lo invoca per sostenere la necessità della raccomandata informativa ai fini del perfezionamento della notificazione.
Richiamato in relazione all'onere di provare il corretto perfezionamento dell'iter notificatorio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne dà atto ai fini dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che presenti censure logicamente contraddittorie o intrinsecamente incoerenti, tali da rendere non chiaro il reale oggetto della doglianza e incompatibile la critica svolta con la tesi sostenuta nei precedenti gradi di giudizio.
- Il motivo di ricorso fondato sulla nullità o sull'irregolarità della notificazione è inammissibile se il ricorrente contraddice, con gli atti prodotti o con le proprie stesse allegazioni, l'assunto del mancato perfezionamento della notifica.
- Chi denuncia in cassazione un vizio del procedimento notificatorio deve rispettare l'onere di autosufficienza, indicando e producendo gli atti rilevanti nella parte necessaria a verificare il vizio dedotto; in difetto, la censura è inammissibile.
- La deduzione di un vizio di notifica non può risolversi in una contestazione astratta se dagli atti risulta la prova documentale dell'adempimento contestato, come la ricezione della raccomandata informativa.
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