Cassazione Civile, Ordinanza n. 09440/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento fondato su indagini bancarie, con cui l'Ufficio contestava al contribuente numerose movimentazioni su conti correnti personali, professionali, cointestati e riferiti a terzi, ritenendole in parte compensi professionali non dichiarati, in parte plusvalenze non dichiarate e in parte redditi di partecipazione societaria. In primo grado la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, riducendo alcuni importi e annullandone altri; in appello la CTR aveva respinto il gravame del contribuente, confermando in larga misura i recuperi fiscali e ritenendo giustificate solo alcune poste. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 51 d.P.R. 633/1972, lamentando che la CTR avesse invertito l'onere della prova e non avesse valutato correttamente le giustificazioni per singola operazione; (2) mancata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, deducendo che la maggior parte dei rilievi riguardava prelevamenti e che, per un professionista, tali prelevamenti non possono essere automaticamente presunti come reddito imponibile; (3) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR non aveva considerato le spiegazioni addotte per ogni movimentazione e che l'Ufficio non aveva dimostrato dove i presunti maggiori redditi fossero stati investiti. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo nullità della sentenza per omessa pronuncia e difetto di motivazione, poiché la CTR non avrebbe esaminato il proprio appello incidentale/principale su alcuni specifici gruppi di operazioni bancarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso principale, fondato e quindi accolto il secondo motivo per mancata applicazione della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale in tema di prelevamenti dei lavoratori autonomi/professionisti, e inammissibile il terzo motivo. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate perché la CTR aveva omesso di considerare e decidere sull'appello dell'Ufficio, con conseguente nullità della sentenza per omessa pronuncia. Per effetto dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e dell'unico motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
in tema di indagini bancarie, opera una presunzione legale relativa a favore dell'erario; per i versamenti il contribuente deve fornire prova analitica della non imponibilità, mentre dopo Corte cost. n. 228/2014 i prelevamenti non sono presuntivamente imponibili per i professionisti/lavoratori autonomi
richiamato in parallelo all'art. 32 d.P.R. 600/1973 quale base normativa dell'utilizzo dei dati bancari ai fini accertativi IVA
art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973
citato dall'Ufficio per imputare una plusvalenza e ricostruire redditi riferibili al contribuente
richiamato per qualificare come plusvalenza non dichiarata un importo contestato
la sentenza di merito è stata censurata per omessa pronuncia sull'appello dell'Ufficio
richiamato in relazione al requisito motivazionale della sentenza
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
dedotto quale vizio processuale per nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato dalla Corte per precisare che il vizio motivazionale deducibile è solo quello nei limiti del mancato esame di un fatto storico decisivo
evocato dalla giurisprudenza richiamata per la ripartizione dell'onere della prova nelle indagini bancarie
Massime di principio
- Nelle controversie fondate su indagini bancarie, i dati risultanti dai conti correnti integrano una presunzione legale relativa di maggior reddito, sicché l'onere iniziale dell'Amministrazione è assolto con la produzione degli estratti e degli elementi bancari acquisiti.
- Il contribuente può superare la presunzione solo mediante prova analitica e specifica per ciascuna movimentazione, dimostrando la riferibilità di ogni versamento o prelevamento a fatti fiscalmente irrilevanti o già tassati.
- Il giudice di merito deve esaminare in modo rigoroso e puntuale le giustificazioni offerte per ogni singola operazione bancaria e darne conto espressamente in motivazione.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la presunzione di imponibilità dei prelevamenti bancari non opera nei confronti dei professionisti o lavoratori autonomi, mentre continua a operare per i versamenti nei confronti di tutti i contribuenti.
- In presenza di un ricorso o appello incidentale, la sentenza che ometta del tutto di esaminarlo o di decidere sui relativi capi è affetta da nullità per omessa pronuncia.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.
- L'Ufficio non ha l'onere di provare la successiva destinazione o il successivo investimento di somme non giustificate, essendo sufficiente la mancata giustificazione della singola movimentazione.
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