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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25352/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato il diniego di rimborso di imposte (IRES, IRAP e IVA) relative ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010. La domanda traeva origine da un precedente PVC della Guardia di Finanza riferito ad annualità anteriori, nel quale erano stati contestati omessa annotazione di ricavi e indebita deduzione di costi ritenuti non inerenti, legati a fatture di acquisto di un soggetto estero ritenuto interposto. La società aveva prestato acquiescenza agli accertamenti sui maggiori ricavi, mentre il rilievo sui costi era poi venuto meno per rinuncia dell'Ufficio in sede transattiva. La contribuente sosteneva di non avere indicato cautelativamente tali componenti negative nella dichiarazione, pur avendole effettivamente sostenute, e che il rimborso dovesse conseguire al venir meno della variazione in aumento del reddito; deduceva inoltre che i costi erano certi e inerenti. In cassazione ha articolato sette motivi: violazione di norme tributarie e convenzionali per avere la CTR qualificato la domanda come ravvedimento operoso e ritenuto la prova insufficiente; violazione degli artt. 1428 e 2033 c.c. per la pretesa equiparazione al ravvedimento operoso; violazione delle regole sull'onere della prova; omesso esame di documenti e consulenza tecnica di parte; nullità per motivazione apparente; violazione delle norme sul processo tributario per il mancato esame della documentazione prodotta in appello; violazione delle regole di produzione probatoria e pretesa denegata giustizia.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, osservando che la sentenza d'appello era sorretta da due rationes decidendi autonome e entrambe comprensibili: da un lato la qualificazione del versamento come ravvedimento operoso non rettificabile in assenza di errore essenziale e riconoscibile; dall'altro, e soprattutto, l'assenza di prova dei fatti costitutivi del rimborso, cioè dell'esistenza e inerzia dei costi dedotti. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti inammissibili perché diretti a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito, o perché non si confrontavano con le specifiche statuizioni della sentenza impugnata. Una volta consolidata la ratio sulla carenza di prova, la Corte ha dichiarato privo di interesse l'esame del motivo sulla prima ratio. La società è stata inoltre condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La domanda di rimborso di imposte presuppone la prova dei fatti costitutivi del credito restitutorio: il contribuente deve dimostrare l'esistenza del presupposto sostanziale del rimborso e non può limitarsi ad affermazioni assertive sulla non dovutezza del tributo.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: le censure che mirano a una diversa lettura dei documenti o della consulenza di parte sono inammissibili se si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando non sia ricostruibile il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice; non ricorre se la decisione è sorretta da rationes decidendi autonome, ciascuna idonea a reggerla.
  • Quando la sentenza impugnata è fondata su una ratio decidendi autonoma e non censurata efficacemente, l'esame delle ulteriori doglianze dirette contro altre rationes diviene privo di interesse.
  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se si contesta l'erronea regola di riparto dell'onere probatorio; non quando si censura soltanto l'apprezzamento in fatto compiuto dal giudice sul mancato assolvimento della prova.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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