Cassazione Civile, Ordinanza n. 25352/2023 del 28/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato il diniego di rimborso di imposte (IRES, IRAP e IVA) relative ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010. La domanda traeva origine da un precedente PVC della Guardia di Finanza riferito ad annualità anteriori, nel quale erano stati contestati omessa annotazione di ricavi e indebita deduzione di costi ritenuti non inerenti, legati a fatture di acquisto di un soggetto estero ritenuto interposto. La società aveva prestato acquiescenza agli accertamenti sui maggiori ricavi, mentre il rilievo sui costi era poi venuto meno per rinuncia dell'Ufficio in sede transattiva. La contribuente sosteneva di non avere indicato cautelativamente tali componenti negative nella dichiarazione, pur avendole effettivamente sostenute, e che il rimborso dovesse conseguire al venir meno della variazione in aumento del reddito; deduceva inoltre che i costi erano certi e inerenti. In cassazione ha articolato sette motivi: violazione di norme tributarie e convenzionali per avere la CTR qualificato la domanda come ravvedimento operoso e ritenuto la prova insufficiente; violazione degli artt. 1428 e 2033 c.c. per la pretesa equiparazione al ravvedimento operoso; violazione delle regole sull'onere della prova; omesso esame di documenti e consulenza tecnica di parte; nullità per motivazione apparente; violazione delle norme sul processo tributario per il mancato esame della documentazione prodotta in appello; violazione delle regole di produzione probatoria e pretesa denegata giustizia.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, osservando che la sentenza d'appello era sorretta da due rationes decidendi autonome e entrambe comprensibili: da un lato la qualificazione del versamento come ravvedimento operoso non rettificabile in assenza di errore essenziale e riconoscibile; dall'altro, e soprattutto, l'assenza di prova dei fatti costitutivi del rimborso, cioè dell'esistenza e inerzia dei costi dedotti. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti inammissibili perché diretti a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito, o perché non si confrontavano con le specifiche statuizioni della sentenza impugnata. Una volta consolidata la ratio sulla carenza di prova, la Corte ha dichiarato privo di interesse l'esame del motivo sulla prima ratio. La società è stata inoltre condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 602
richiamato come norma posta a fondamento della domanda di rimborso, ma non ritenuto idoneo a superare la carenza probatoria accertata dai giudici di merito
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
invocato dal ricorrente in relazione al ravvedimento operoso, ma la Corte non accoglie la censura
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa di rimborso
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze processuali
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 97 Cost.
invocato dal ricorrente
richiamato dal ricorrente per sostenere l'errore nella dichiarazione e la sua emendabilità
richiamato dal ricorrente in relazione alla ripetizione dell'indebito e alla rimborsabilità
richiamato per contestare la valutazione sull'onere della prova, ma la Corte osserva che la censura investe in realtà l'accertamento di fatto
invocato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove
invocato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
riferito ai motivi di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
riferito alla dedotta nullità per motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
riferito al vizio di omesso esame di un fatto decisivo
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per la pretesa nullità della motivazione apparente
invocato per il mancato esame della documentazione prodotta in appello
invocato per censurare la ritenuta insufficienza probatoria
richiamato per l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato
richiamato come parametro della domanda restitutoria, senza esito favorevole per la ricorrente
Massime di principio
- La domanda di rimborso di imposte presuppone la prova dei fatti costitutivi del credito restitutorio: il contribuente deve dimostrare l'esistenza del presupposto sostanziale del rimborso e non può limitarsi ad affermazioni assertive sulla non dovutezza del tributo.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: le censure che mirano a una diversa lettura dei documenti o della consulenza di parte sono inammissibili se si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando non sia ricostruibile il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice; non ricorre se la decisione è sorretta da rationes decidendi autonome, ciascuna idonea a reggerla.
- Quando la sentenza impugnata è fondata su una ratio decidendi autonoma e non censurata efficacemente, l'esame delle ulteriori doglianze dirette contro altre rationes diviene privo di interesse.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se si contesta l'erronea regola di riparto dell'onere probatorio; non quando si censura soltanto l'apprezzamento in fatto compiuto dal giudice sul mancato assolvimento della prova.
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