Cassazione Civile, Ordinanza n. 00991/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento, a seguito di indagini bancarie ex art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, contestando a un professionista maggiori redditi di lavoro autonomo ai fini IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2009, in relazione a versamenti e prelevamenti ritenuti ingiustificati sui conti correnti intestati al medesimo. Dopo un accertamento con adesione, l'importo dei versamenti non giustificati era stato ridotto. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte, mentre in appello la CTR aveva ulteriormente rideterminato la pretesa, ritenendo giustificate alcune somme versate sul conto perché provenienti da elargizioni della madre destinate a far fronte agli obblighi sorti a seguito della separazione del professionista. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., lamentando che la CTR non avesse tenuto conto del giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza relativa all'anno d'imposta 2008, che aveva escluso la violazione del contraddittorio preventivo e negato la prova della giustificazione di analoghe somme versate a titolo di apporti familiari; con il secondo denunciava nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la motivazione fosse solo apparente, perché la CTR aveva considerato 'valide' le elargizioni materne senza spiegare l'iter logico-giuridico e in assenza di documentazione probante, salvo una dichiarazione del genitore.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo inammissibile per difetto di interesse la censura relativa al contraddittorio preventivo e infondata quella sul giudicato esterno quanto alla prova delle elargizioni familiari, poiché il giudicato formatosi su un diverso periodo d'imposta non si estende a valutazioni di fatto non connotate da stabilità permanente. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva reso una motivazione meramente apparente, apodittica e non idonea a rendere percepibile la ratio decidendi sulla giustificazione dei versamenti. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
legittima l'utilizzo delle indagini bancarie ai fini dell'accertamento di maggiori redditi, con contestazione di versamenti e prelevamenti non giustificati.
richiamato dal contribuente per lamentare la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo; la Corte, però, ribadisce che nell'accertamento fondato su indagini finanziarie il contraddittorio preventivo non è obbligatorio ma solo facoltativo.
invocato per il vincolo del giudicato esterno; la Corte ne limita l'operatività alle questioni coperte da stabilità e tendenziale permanenza nei diversi periodi d'imposta.
richiamato in relazione alla formazione del giudicato esterno sulla precedente decisione tributaria.
richiamato per il termine lungo di impugnazione rilevante ai fini della formazione del giudicato esterno.
menzionato quanto alla trattazione camerale e alla proposta del relatore.
la sua violazione è stata ritenuta sussistente perché la sentenza impugnata presentava motivazione solo apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
impone l'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie; la sua violazione ricorre in caso di motivazione apparente.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione.
richiamato ai fini dell'attestazione di cancelleria sul passaggio in giudicato della precedente sentenza.
richiamato per la sospensione straordinaria dei termini processuali per emergenza coronavirus.
D.I. n. 23/2020
richiamato unitamente al d.l. n. 18/2020 per la sospensione straordinaria dei termini.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato esterno può spiegare effetti sulle controversie relative a imposte periodiche solo quando investa fatti o qualificazioni giuridiche dotati di efficacia permanente o tendenzialmente stabile; non si estende invece a valutazioni di fatto suscettibili di variare da un periodo d'imposta all'altro.
- La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo nell'accertamento fondato su indagini finanziarie non determina di per sé invalidità dell'atto, poiché il contraddittorio endoprocedimentale in tale ambito ha natura facoltativa e non obbligatoria.
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando la decisione si limiti ad affermazioni apodittiche o assertive, prive dell'esposizione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non idonee a rendere percepibile la ratio decidendi.
- In tema di accertamenti bancari, la giustificazione di versamenti contestati richiede una valutazione concreta e motivata delle prove addotte dal contribuente; una dichiarazione del terzo, da sola, non basta se il giudice non spiega perché la ritenga idonea a superare la presunzione fiscale.
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