Cassazione Civile, Ordinanza n. 15819/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La curatela di un fallimento impugnava il diniego di rimborso IVA opposto dall’Agenzia delle entrate, sostenendo che il credito richiesto a rimborso non potesse essere contestato perché già esposto in dichiarazione e perché l’Ufficio sarebbe decaduto dal potere di negarlo dopo un precedente accertamento. In subordine, deduceva che il fallimento dovesse equivalere a cessazione dell’attività d’impresa ai fini del rimborso IVA e che la fattispecie non integrasse una frode fiscale, sicché la CTR avrebbe errato nel qualificare come fraudolento il comportamento delle società coinvolte e nel negare il diritto al rimborso. I motivi di ricorso erano tre: violazione dell’art. 57 d.P.R. 633/1972 per asserita decadenza dell’Amministrazione dal contestare il credito; violazione dell’art. 30, comma 2, d.P.R. 633/1970 per mancato riconoscimento della cessazione dell’attività; violazione dell’art. 19 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 168 della direttiva IVA per erronea sussunzione della vicenda nella frode fiscale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, in tema di rimborso dell’eccedenza detraibile IVA, l’Amministrazione può contestare in ogni tempo l’esistenza del credito esposto in dichiarazione quando non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche se sono scaduti i termini per l’accertamento o per la rettifica. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura colpiva solo una delle rationes decidendi della sentenza impugnata, mentre le altre, autonome e sufficienti a sorreggere il diniego del rimborso, restavano integre. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del merito e dell’accertamento presuntivo compiuto dal giudice tributario. La ricorrente è stata condannata alle spese e, come conseguenza del rigetto, sono stati richiamati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 57 d.P.R. 633/1972
Il termine di decadenza del potere di accertamento non impedisce all’Amministrazione di contestare il credito IVA chiesto a rimborso quando il credito non deriva dalla sottostima dell’imposta dovuta.
art. 30, comma 2, d.P.R. 633/1970
Il rimborso IVA è collegato ai presupposti previsti dalla norma; nel caso del fallimento, la questione della cessazione dell’attività è stata ritenuta non decisiva in ragione delle altre rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 19, comma 1, d.P.R. 633/1972
La censura relativa alla detrazione IVA è stata ritenuta inammissibile perché diretta in sostanza a rimettere in discussione l’accertamento di merito della CTR.
art. 168, comma 1, lett. a, Direttiva 2006/112/CE
Invocata dalla parte ricorrente per contestare la qualificazione della fattispecie come frode; la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché volta a ottenere una rivalutazione fattuale.
art. 104 L.fall.
È richiamato per precisare che l’apertura del fallimento comporta la cessazione dell’attività d’impresa, salvo esercizio provvisorio.
art. 74-bis d.P.R. 633/1972
La dichiarazione del curatore definisce il rapporto tributario antecedente alla procedura concorsuale e funge da spartiacque per i crediti IVA.
art. 8, comma 4, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
È richiamato in continuità con la disciplina della dichiarazione del curatore, ai fini della definizione del rapporto tributario prefallimentare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
art. 23 Cost.
La Corte richiama il principio di riserva di legge per escludere che la dichiarazione fiscale possa valere come titolo costitutivo del diritto al rimborso di crediti inesistenti.
art. 53 Cost.
La capacità contributiva impone che il credito IVA sia riconosciuto solo se sussistono i fatti generatori, non per il solo fatto di essere esposto in dichiarazione.
art. 97 Cost.
L’amministrazione ha il dovere di contestare crediti inesistenti per assicurare la riscossione dell’IVA dovuta e rispettare imparzialità e buon andamento.
art. 3 Cost.
Il sistema non realizza discriminazioni irragionevoli tra chi riporta a nuovo il credito e chi ne chiede il rimborso, perché in entrambi i casi il credito resta contestabile.
Massime di principio
- In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile IVA, la dichiarazione fiscale non costituisce di per sé titolo definitivo del credito: l’Amministrazione può sempre contestarne l’esistenza sostanziale, anche dopo la scadenza dei termini di accertamento, se il credito non deriva da una mera sottostima dell’imposta dovuta.
- La decadenza dal potere di accertamento non preclude il diniego di rimborso quando il controllo riguarda la verifica positiva dei presupposti del credito; il silenzio o l’inerzia dell’Ufficio non equivalgono a riconoscimento implicito del rimborso.
- Chi impugna una decisione fondata su più rationes decidendi autonome deve censurare tutte le basi della decisione, altrimenti la mancata contestazione di una sola ratio rende inammissibili le censure sulle altre per difetto di interesse.
- Il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove è inammissibile.
- Nel fallimento, l’apertura della procedura comporta in via generale la cessazione dell’attività d’impresa, salvo esercizio provvisorio; tuttavia, ai fini del giudizio di legittimità, la questione è irrilevante se la decisione impugnata è sorretta anche da ulteriori rationes autonome.
- La tutela del legittimo affidamento non opera in modo da impedire all’Amministrazione di contestare crediti IVA inesistenti, poiché il sistema tributario si fonda sulla capacità contributiva e sulla verifica sostanziale dei presupposti del rimborso.
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