DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 287
Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento del DPR 28/7/2000 n.287 che definisce la figura del mediatore creditizio, ne delimita i divieti, i requisiti d'iscrizione (domicilio, titolo di studio, onorabilità), le modalità di tenuta dell'albo presso l'Ufficio Italiano dei Cambi, le procedure di iscrizione, sospensione e cancellazione, nonché disposizioni su trasparenza e antiriciclaggio e norme transitorie. La disciplina è stata superata dalle riforme legislative del 2010 (D.Lgs. 13/8/2010 n.141 e successiva modifica D.Lgs. 14/12/2010 n.218) che hanno previsto l'abrogazione del decreto con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni e la costituzione dell'Organismo di settore.
Disciplina della mediazione creditizia e istituzione dell'albo dei mediatori presso l'UIC
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