Cassazione Civile, Ordinanza n. 30047/2023 del 30/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero ha impugnato dinanzi al Giudice di Pace un decreto prefettizio di espulsione emesso dopo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e il conseguente ordine di allontanamento. Il ricorso per cassazione era articolato in cinque motivi: (1) si contestava la ritualità della costituzione della Prefettura, avvenuta via PEC, e quindi l’utilizzabilità della documentazione prodotta; (2) si deduceva l’inesistenza o illegittimità del decreto di espulsione per mancanza di valida sottoscrizione/delega del funzionario che lo aveva emesso; (3) si lamentava la notifica del decreto in copia non conforme all’originale e priva di attestazione di conformità; (4) si censurava la mancata traduzione del decreto in lingua conosciuta e l’asserita carenza di motivazione, oltre a violazione del diritto di difesa; (5) si contestava la valutazione della pericolosità sociale, deducendo l’insussistenza dei presupposti dell’espulsione, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’erroneità della motivazione e la mancata concessione di un termine per la partenza volontaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di decisività: in tema di opposizione a decreto espulsivo, chi deduce l’insussistenza della delega di firma ha l’onere di provare il fatto negativo o comunque di attivare i poteri istruttori del giudice; poiché il ricorrente era rimasto processualmente inerte, la presunzione di legittimità dell’atto non era superata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la dedotta nullità della notifica non era verificabile anche per la condotta dello stesso ricorrente, che aveva distrutto il documento notificato, e perché la censura era costruita su mere ipotesi. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile poiché investiva un accertamento di fatto del giudice di merito sulla conoscenza della lingua italiana, sorretto da motivazione ritenuta congrua. Il quinto motivo è stato ritenuto in parte inammissibile per difetto di specificità, e comunque infondato quanto alle doglianze sulla pericolosità, sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento e sulla mancata indicazione del termine per la partenza volontaria, ritenute non idonee a incidere sulla validità del decreto di espulsione. Non sono state liquidate spese, per la mancata rituale difesa dell’Amministrazione.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso
richiamato per la fissazione in camera di consiglio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
riferito ai motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per la censura di omesso esame di un fatto storico
richiamato in tema di esenzione da tassa o imposta del procedimento
richiamato nel primo motivo
richiamato nel primo motivo in tema di documentazione informatica
richiamata nel primo motivo
richiamato nel primo motivo in tema di deposito telematico
richiamato per i presupposti del decreto di espulsione
richiamato per sostenere l’illegittimità per incompetenza o vizi procedimentali
art. 18 d.P.R. 445/2001
richiamato per la dedotta mancanza di conformità della copia notificata
richiamato per la traduzione del decreto di espulsione
art. 24 Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa
art. 3 Cost.
richiamato per la dedotta violazione del principio di eguaglianza
art. 12 del Regolamento di Attuazione del Testo Unico Immigrazione
richiamato nel quinto motivo
richiamato per la comunicazione di avvio del procedimento
richiamato per la comunicazione di avvio del procedimento
richiamato quale potere istruttorio attivabile dal giudice per acquisire informazioni dall’amministrazione
richiamato per analogia sui poteri istruttori e sull’onere di collaborazione dell’amministrazione
art. 13, comma 2, lett. a) e b), d.lgs. 286/1998
richiamato per evidenziare che, se l’espulsione è per difetto di titolo di soggiorno, la pericolosità sociale è irrilevante
Direttiva 2008/115/CE
richiamata per escludere che l’omessa informazione sulla partenza volontaria incida sulla validità del decreto di espulsione
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione avverso un decreto di espulsione, chi deduce l’assenza di delega di firma del funzionario che ha adottato l’atto deve allegare e provare il fatto impeditivo o, se non vi riesce, sollecitare i poteri istruttori del giudice; la mera inerzia processuale non supera la presunzione di legittimità del provvedimento.
- L’eventuale mancata indicazione, nel provvedimento, della delega conferita al funzionario non comporta di per sé invalidità dell’atto, essendo sufficiente che la delega esistesse al momento dell’emissione.
- Una censura relativa alla notificazione dell’atto non può essere utilmente proposta quando il documento notificato non sia stato conservato per fatto dello stesso destinatario; inoltre, non sono ammissibili deduzioni meramente ipotetiche o prive di base documentale concreta.
- La prova della conoscenza della lingua italiana ai fini della traduzione del decreto di espulsione può essere desunta dal giudice di merito mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base di elementi fattuali della vicenda.
- In tema di espulsione amministrativa dello straniero, le doglianze sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento e sulla mancata indicazione del termine per la partenza volontaria non incidono, di regola, sulla validità del decreto di espulsione, ma possono assumere rilievo in relazione alla fase esecutiva o cautelare dell’allontanamento.
- Quando l’espulsione è disposta per semplice difetto di titolo di soggiorno, la contestazione sulla pericolosità sociale del destinatario è irrilevante, se non viene chiarito il diverso titolo legale dell’espulsione concretamente adottato.
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