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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30047/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino straniero ha impugnato dinanzi al Giudice di Pace un decreto prefettizio di espulsione emesso dopo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e il conseguente ordine di allontanamento. Il ricorso per cassazione era articolato in cinque motivi: (1) si contestava la ritualità della costituzione della Prefettura, avvenuta via PEC, e quindi l’utilizzabilità della documentazione prodotta; (2) si deduceva l’inesistenza o illegittimità del decreto di espulsione per mancanza di valida sottoscrizione/delega del funzionario che lo aveva emesso; (3) si lamentava la notifica del decreto in copia non conforme all’originale e priva di attestazione di conformità; (4) si censurava la mancata traduzione del decreto in lingua conosciuta e l’asserita carenza di motivazione, oltre a violazione del diritto di difesa; (5) si contestava la valutazione della pericolosità sociale, deducendo l’insussistenza dei presupposti dell’espulsione, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’erroneità della motivazione e la mancata concessione di un termine per la partenza volontaria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di decisività: in tema di opposizione a decreto espulsivo, chi deduce l’insussistenza della delega di firma ha l’onere di provare il fatto negativo o comunque di attivare i poteri istruttori del giudice; poiché il ricorrente era rimasto processualmente inerte, la presunzione di legittimità dell’atto non era superata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la dedotta nullità della notifica non era verificabile anche per la condotta dello stesso ricorrente, che aveva distrutto il documento notificato, e perché la censura era costruita su mere ipotesi. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile poiché investiva un accertamento di fatto del giudice di merito sulla conoscenza della lingua italiana, sorretto da motivazione ritenuta congrua. Il quinto motivo è stato ritenuto in parte inammissibile per difetto di specificità, e comunque infondato quanto alle doglianze sulla pericolosità, sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento e sulla mancata indicazione del termine per la partenza volontaria, ritenute non idonee a incidere sulla validità del decreto di espulsione. Non sono state liquidate spese, per la mancata rituale difesa dell’Amministrazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione avverso un decreto di espulsione, chi deduce l’assenza di delega di firma del funzionario che ha adottato l’atto deve allegare e provare il fatto impeditivo o, se non vi riesce, sollecitare i poteri istruttori del giudice; la mera inerzia processuale non supera la presunzione di legittimità del provvedimento.
  • L’eventuale mancata indicazione, nel provvedimento, della delega conferita al funzionario non comporta di per sé invalidità dell’atto, essendo sufficiente che la delega esistesse al momento dell’emissione.
  • Una censura relativa alla notificazione dell’atto non può essere utilmente proposta quando il documento notificato non sia stato conservato per fatto dello stesso destinatario; inoltre, non sono ammissibili deduzioni meramente ipotetiche o prive di base documentale concreta.
  • La prova della conoscenza della lingua italiana ai fini della traduzione del decreto di espulsione può essere desunta dal giudice di merito mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base di elementi fattuali della vicenda.
  • In tema di espulsione amministrativa dello straniero, le doglianze sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento e sulla mancata indicazione del termine per la partenza volontaria non incidono, di regola, sulla validità del decreto di espulsione, ma possono assumere rilievo in relazione alla fase esecutiva o cautelare dell’allontanamento.
  • Quando l’espulsione è disposta per semplice difetto di titolo di soggiorno, la contestazione sulla pericolosità sociale del destinatario è irrilevante, se non viene chiarito il diverso titolo legale dell’espulsione concretamente adottato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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