Cassazione Civile, Ordinanza n. 09882/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015 contestando il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse e irrogando le relative sanzioni nei confronti di un bookmaker con sede all'estero, obbligato in solido, e del titolare di un centro di trasmissione dati (CTD) che operava per conto del bookmaker privo di concessione. I contribuenti hanno impugnato l'atto sostenendo, in sintesi: l'inapplicabilità della disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2011 alla posizione del bookmaker estero; l'erronea determinazione della base imponibile per il 2015 sulla base della disciplina del 2014/2015 e la questione di legittimità costituzionale delle norme sull'imposta unica; la violazione del diritto UE e dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e libertà di stabilimento, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e disapplicazione della normativa interna; l'insussistenza di responsabilità sanzionatoria per obiettiva incertezza normativa; l'illegittimità della condanna alle spese, anche per mancata compensazione. La sentenza di appello ha rigettato il gravame e il ricorso per cassazione ha riproposto cinque motivi corrispondenti a tali censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi principali relativi alla soggettività passiva e ai presupposti dell'imposta unica sulle scommesse, affermando che per l'anno 2015 il bookmaker estero e il CTD erano correttamente assoggettati all'imposta, che non sussisteva discriminazione né contrasto con il diritto unionale già scrutinati da Corte costituzionale e Corte di giustizia, e che non ricorrevano i presupposti per un nuovo rinvio pregiudiziale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, non essendo stati trascritti o allegati in ricorso gli atti di merito necessari a verificare l'asserita omessa pronuncia. Ha ritenuto infondato il quarto motivo sull'obiettiva incertezza normativa, poiché essa era stata esclusa per l'annualità 2015. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo sulle spese, sia per genericità della doglianza sia perché la liquidazione in favore dell'Agenzia assistita da propri funzionari era conforme alla disciplina processuale tributaria e il rigetto dell'appello giustificava la condanna secondo soccombenza. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese di legittimità e, ritenendo il ricorso conforme alla proposta anticipata e infondato su principi già consolidati, ha applicato anche le sanzioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
secondo comma; terzo comma
il rinvio pregiudiziale non è stato ritenuto necessario, perché la Corte di giustizia aveva già esaminato in modo compiuto e specifico le questioni prospettate.
art. 56 TFUE
la normativa italiana sull'imposta unica sulle scommesse non è stata ritenuta discriminatoria né idonea a ostacolare la libera prestazione di servizi per operatori stabiliti in altri Stati membri.
art. 49 TFUE
non è stata ravvisata una restrizione discriminatoria della libertà di stabilimento nei confronti dell'operatore estero.
art. 52 TFUE
richiamato nel dibattito sul bilanciamento con esigenze di ordine pubblico e tutela dei consumatori nel settore dei giochi, ma non ritenuto parametro idoneo a fondare l'accoglimento del ricorso.
la censura di omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro formale di deduzione dei motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare la nullità della sentenza o del procedimento, ma la doglianza è stata respinta o dichiarata inammissibile a seconda dei motivi.
art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
interpretato nel senso che soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse è anche chi gestisce la raccolta, per conto proprio o di terzi, anche in assenza di concessione; per il periodo successivo al 2011 l'assoggettamento del CTD è confermato.
art. 1, comma 64, L. 13 dicembre 2010, n. 220
richiamato quale disposizione che esplicita gli obiettivi del legislatore nel settore del gioco, tra cui tutela dei consumatori, ordine pubblico e contrasto a evasione ed elusione.
art. 1, comma 66, L. 13 dicembre 2010, n. 220
norma di interpretazione autentica che chiarisce l'assoggettamento all'imposta anche delle scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e la soggettività passiva del gestore per conto terzi.
art. 1, comma 644, lett. g), L. 23 dicembre 2014, n. 190
stabilisce criteri presuntivi di determinazione della base imponibile quando manca il collegamento al totalizzatore nazionale; non ha natura sanzionatoria ed è compatibile con i principi costituzionali e unionale.
art. 1, comma 926, L. 28 dicembre 2015, n. 208
richiamato nel confronto sulla disciplina applicabile, ma non ha condotto all'accoglimento del motivo.
art. 24, comma 10, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 111/2011
richiamato dalla ricorrente come norma applicabile al periodo d'imposta 2015, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura in punto di disciplina applicabile.
artt. 1-3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
le questioni di costituzionalità sono state ritenute non decisive o già manifestamente infondate alla luce dei precedenti della Corte costituzionale.
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente in tema di incertezza normativa e sanzioni, ma la censura è stata respinta.
art. 5, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato dalla ricorrente in relazione alla responsabilità sanzionatoria, senza esito favorevole.
art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
invocato per escludere la punibilità in presenza di obiettiva incertezza, ma ritenuto non applicabile al caso del 2015.
art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato per l'obiettiva incertezza normativa, ma la Corte ha escluso che nel 2015 sussistessero i presupposti esimenti.
art. 10, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato nel motivo sulla non punibilità, senza successo.
art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo sulle spese di lite.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
consente la liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore assistito da propri funzionari; la Corte ha ritenuto corretta la condanna alle spese e ha richiamato la possibilità di compensazione solo nei casi previsti.
fondamento della condanna alle spese secondo soccombenza.
la compensazione delle spese è eccezionale e richiede soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
applicato, in esito alla definizione del giudizio conforme alla proposta, con condanna ulteriore a favore della controparte.
applicato con condanna ulteriore a favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina sulla lite temeraria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
riconosciuti i presupposti per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
richiamato per la definizione del giudizio in conformità alla proposta e per l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie dell'art. 96 c.p.c.
richiamato nel procedimento camerale.
richiamato nel procedimento camerale.
art. 3, 24, 53 e 97 Cost.
le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute manifestamente infondate o comunque non decisive alla luce dei precedenti richiamati.
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo comprende anche chi gestisce la raccolta per conto di terzi, ivi inclusi operatori esteri o privi di concessione, quando l'attività di organizzazione e raccolta si svolge sul territorio italiano.
- La natura lecita dell'attività di raccolta scommesse sul piano penale non esclude, di per sé, il presupposto impositivo sul piano tributario, poiché la disciplina fiscale opera secondo una propria autonomia funzionale.
- Le questioni di non discriminazione e libertà di prestazione dei servizi nel settore del gioco d'azzardo vanno valutate tenendo conto che l'imposta si applica in modo uniforme a tutti gli operatori che gestiscono scommesse in Italia, senza distinzione tra soggetti nazionali ed esteri.
- Non sussiste obbligo di nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione unionale sia già stata decisa in modo specifico e completo su una normativa sostanzialmente sovrapponibile.
- La censura di omessa pronuncia in cassazione richiede specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare e riprodurre i passaggi degli atti di merito indispensabili a verificare l'errore denunciato.
- L'obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni tributarie non è ravvisabile quando la giurisprudenza abbia già chiarito la disciplina applicabile al periodo d'imposta contestato.
- La base imponibile determinata in via forfetaria o presuntiva per gli operatori non collegati al totalizzatore nazionale è compatibile con i principi costituzionali se resta consentita la prova contraria sul reale ammontare delle giocate.
- La compensazione delle spese nel processo tributario resta eccezionale e non può essere invocata in modo generico contro una statuizione conforme al principio di soccombenza.
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