Cassazione Civile, Ordinanza n. 21241/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria aveva accertato, in sede di registro, ipotecaria e catastale, un maggior valore di un terreno edificabile, recuperando maggiori imposte, sanzioni e interessi. Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo, tra l’altro, che l’Ufficio non avesse allegato o riprodotto gli atti utilizzati per la comparazione e che la motivazione fosse carente; che il giudice di merito avesse errato nel riparto dell’onere della prova; che la decisione fosse priva di un’adeguata esternazione dell’iter logico-giuridico sul valore del terreno e viziata da motivazione apparente; e che le spese non potessero essere liquidate in favore dell’Agenzia, poiché difesa da un proprio dipendente. Con il ricorso per cassazione sono stati quindi dedotti quattro motivi: (1) omesso esame del fatto decisivo e omessa pronuncia, con riferimento alla mancata allegazione degli atti comparativi e alla motivazione dell’avviso; (2) violazione delle norme sull’onere della prova e sulla motivazione dell’atto impositivo, per avere la CTR confuso motivazione dell’atto e prova della pretesa; (3) omesso esame, motivazione apparente e travisamento del fatto quanto alla determinazione del valore del terreno e alla valutazione delle caratteristiche del bene; (4) violazione della disciplina delle spese, per avere riconosciuto il rimborso all’Agenzia difesa da un funzionario interno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi: il primo perché formulato in modo promiscuo, cumulando censure eterogenee ex art. 360 c.p.c. nn. 3, 4 e 5, e perché non riferito a un fatto storico decisivo ma a questioni e argomentazioni; il secondo perché confonde il piano della motivazione dell’avviso di liquidazione con quello della prova della pretesa tributaria, che va distinto anche dopo la modifica dell’art. 7 dello Statuto del contribuente; il terzo perché la motivazione della sentenza di merito non era apparente, e comunque le doglianze erano in parte rivolte contro la sentenza di primo grado o miravano a rivalutare il merito, operazione preclusa in cassazione. Il quarto motivo è stato invece ritenuto infondato, poiché nel processo tributario l’Amministrazione finanziaria vittoriosa, anche se assistita da propri funzionari o dipendenti, ha diritto alla liquidazione delle spese secondo i parametri forensi con la riduzione del 20%. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
non è consentito mescolare in un unico motivo censure eterogenee di violazione di legge, nullità e vizio di motivazione, dovendosi prospettare in modo chiaro la specifica doglianza
è richiamato quale parametro sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
richiamato insieme agli altri parametri processuali, senza che la relativa doglianza superi il vaglio di ammissibilità
invocato per l’erroneo riparto dell’onere della prova, ma la Corte distingue tale profilo dalla motivazione dell’atto impositivo
richiamato dal ricorrente in tema di allegazione degli atti, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
la Corte ribadisce la distinzione tra motivazione dell’avviso e prova della pretesa fiscale
richiamato in tema di motivazione degli atti amministrativi
art. 51, comma 3, d.P.R. 131/1986
richiamato a sostegno della doglianza sul maggior valore accertato
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiamato per dedotta motivazione apparente della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla pretesa non contestazione
richiamato in relazione alla valutazione del materiale istruttorio
la parte soccombente deve rifondere le spese alla controparte vittoriosa
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 546/1992
conferma il diritto dell’Amministrazione finanziaria vittoriosa alla rifusione delle spese e dei compensi anche se assistita da propri dipendenti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la formulazione di motivi promiscui che cumulino, senza distinzione netta, violazioni di legge, nullità processuali e vizi motivazionali, perché ciò demanda alla Corte il compito non consentito di ricondurre d’ufficio le censure ai singoli numeri dell’art. 360 c.p.c.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo, non la mancata confutazione di argomentazioni, questioni giuridiche o valutazioni di merito.
- Nel processo tributario deve essere distinta la motivazione dell’atto impositivo dalla prova della pretesa fiscale: l’atto deve rendere comprensibile la ragione della pretesa, mentre la dimostrazione dei fatti costitutivi resta affidata alla fase processuale di merito.
- L’Amministrazione finanziaria, nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo, non ha un onere di allegazione ulteriore rispetto ai fatti e agli elementi già posti a base dell’atto contestato.
- La non contestazione non opera, come fatto giuridico vincolante, con riguardo ai contenuti di una perizia di parte, che ha solo valore indiziario e resta liberamente apprezzabile dal giudice.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione della sufficienza o razionalità della motivazione in ordine a questioni di fatto, perché ciò implicherebbe un riesame del merito.
- Nel processo tributario, se l’Amministrazione finanziaria vittoriosa è difesa da propri funzionari o dipendenti legittimati alla difesa tecnica, ha comunque diritto alla liquidazione delle spese secondo i parametri forensi, con la riduzione prevista dalla legge.
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