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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11758/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società importatrice impugnava un avviso di accertamento doganale con cui l'Amministrazione aveva recuperato a posteriori maggiori dazi e interessi, dopo controllo successivo di un certificato FORM A relativo a merci provenienti dal Bangladesh, ritenendo non veritiera la documentazione di origine e quindi revocata l'esenzione/preferenza daziaria. La CTP respingeva il ricorso e la CTR confermava, escludendo sia la rilevanza delle garanzie difensive del codice di procedura penale invocate per l'attività di revisione doganale, sia l'efficacia decisiva della sentenza penale assolutoria del legale rappresentante, e ritenendo non provata dalla società la spettanza del trattamento preferenziale. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. per inutilizzabilità degli esiti della revisione doganale svolta senza le garanzie difensive penali, una volta emersi indizi di reato; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserita mancata valutazione della sentenza penale di assoluzione; 3) nullità per violazione dell'art. 116 c.p.c. per omesso libero apprezzamento della prova penale; 4) violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. e dell'art. 220, par. 2, lett. b), CDC, sostenendo di aver provato la buona fede, l'errore dell'autorità doganale e i presupposti per evitare il recupero a posteriori. Chiedeva anche la riunione o trattazione congiunta con altri ricorsi analoghi, istanza respinta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibili il terzo e il quarto. In particolare ha affermato che l'inutilizzabilità penale non si estende automaticamente all'accertamento tributario, che la sentenza penale assolutoria non fa giudicato nel processo tributario ma è solo elemento liberamente valutabile, e che le doglianze sulla valutazione delle prove miravano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Ha inoltre ribadito che, in materia doganale, il recupero a posteriori è legittimo quando il certificato di origine sia risultato falso/inesatto e che la deroga dell'art. 220, par. 2, lett. b), CDC richiede cumulativamente errore attivo dell'autorità competente, non riconoscibilità dell'errore con diligenza professionale e osservanza delle prescrizioni doganali, con onere della prova a carico dell'importatore. La società è stata quindi condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    l'obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale opera ai fini della legge penale; non determina automaticamente inutilizzabilità in sede tributaria degli elementi acquisiti nell'attività fiscale

  • art. 191 c.p.p.

    richiamato per evidenziare che nell'ordinamento tributario non esiste una regola generale di inutilizzabilità analoga a quella penale

  • art. 24 Cost.

    le garanzie difensive proprie del processo contenzioso operano nella successiva fase di giudizio, non necessariamente nella fase amministrativa di accertamento

  • art. 115 c.p.c.

    la censura non può tradursi in critica alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello legale o si discosta dal prudente apprezzamento in modo giuridicamente scorretto, non quando si contesta il risultato della valutazione

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare i fatti costitutivi della deroga al recupero a posteriori grava sull'importatore/contribuente

  • art. 2727 c.c.

    richiamato solo come fondamento della prova presuntiva invocata dalla ricorrente

  • art. 2729 c.c.

    richiamato solo come fondamento della prova presuntiva invocata dalla ricorrente

  • art. 1176, secondo comma, c.c.

    la diligenza richiesta all'importatore è qualificata e va commisurata alla natura professionale dell'attività esercitata

  • art. 220, par. 2, lett. b), CDC

    la deroga al recupero a posteriori dei dazi richiede cumulativamente errore dell'autorità competente, errore non ragionevolmente riconoscibile dal debitore in buona fede e osservanza di tutte le prescrizioni applicabili

  • art. 12 D.L. 10 luglio 1982, n. 429

    citato come indice della distinzione tra processo penale e tributario

  • art. 20 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    citato come indice della distinzione tra processo penale e tributario

  • artt. 2 e 654 c.p.p.

    richiamati per affermare la separazione tra giudizio penale e giudizio tributario

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33

    le violazioni delle regole sulle indagini fiscali incidono sull'utilizzabilità in ambito tributario solo nei limiti espressamente previsti

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 52 e 63

    richiamati per distinguere le verifiche fiscali amministrative dalle indagini di polizia giudiziaria

  • art. 360 c.p.c.

    c. 1 n. 3; c. 1 n. 4; c. 1 n. 5

    le censure prospettate come violazione di legge o nullità sono state in parte qualificate come inammissibile richiesta di rivalutazione del merito

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la violazione delle regole del codice di procedura penale nell'acquisizione degli elementi istruttori non comporta automaticamente la loro inutilizzabilità, salvo che siano incisi diritti fondamentali o esista una specifica previsione di inutilizzabilità.
  • La sentenza penale, anche assolutoria e anche quando riguardi i medesimi fatti, non spiega di regola automatica efficacia di giudicato nel giudizio tributario; il giudice tributario può solo valutarla come elemento probatorio insieme agli altri elementi disponibili.
  • In materia di dazi doganali, il recupero "a posteriori" è regola generale quando il certificato di origine/provenienza si riveli inesatto o falso; la deroga richiede la prova cumulativa di errore dell'autorità competente, non riconoscibilità dell'errore con la diligenza professionale richiesta e osservanza delle regole doganali.
  • L'onere di dimostrare i presupposti della deroga al recupero doganale grava sull'importatore, che deve provare sia il fatto impeditivo sia la propria diligenza qualificata nella verifica delle informazioni fornite dall'esportatore.
  • La doglianza di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo se si denuncia un errore di diritto nella regola di valutazione della prova; non è consentito usare tali censure per ottenere una nuova valutazione del merito.
  • La buona fede dell'importatore, da sola, non basta a impedire il recupero dei dazi se non è accompagnata dalla prova dei requisiti normativi della deroga e della non riconoscibilità dell'errore dell'autorità competente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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