Cassazione Civile, Ordinanza n. 27741/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento TARSU 2011, emessa per conto di un Comune, insieme al ruolo e all'avviso di accertamento presupposto. La società contribuente aveva ottenuto esito favorevole in primo grado, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'agente della riscossione. In cassazione la contribuente ha proposto nove motivi: (1) violazione dell'art. 39 d.lgs. 112/1999 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito non avesse considerato la mancata chiamata in causa dell'ente impositore e avesse quindi ritenuto provati i vizi degli atti presupposti; (2) vizi della notificazione della cartella perché eseguita tramite società postale privata; (3) omessa pronuncia sulla mancanza dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.; (4) omessa pronuncia sull'inesistenza giuridica della notificazione per mancato rispetto di tutte le formalità dell'art. 140 c.p.c.; (5) violazione delle norme sul processo tributario per l'asserita tardività della costituzione e della produzione documentale dell'appellante; (6) omessa pronuncia sulla richiesta di esibizione della matrice o copia della cartella con relata; (7) e (8) contestazione della prova della notifica per asserita mancata conformità all'originale della documentazione prodotta e per mancato disconoscimento delle copie senza esibizione degli originali; (9) omessa valutazione della dedotta mancanza di sottoscrizione della relata di notifica. La Corte ha respinto tutte le doglianze, affermando tra l'altro che nel giudizio di cassazione non opera l'interruzione per estinzione della società, che non sussiste litisconsorzio necessario con l'ente impositore, che la notifica via posta nel caso concreto era valida, che il contribuente non poteva ottenere l'annullamento della cartella per meri vizi della notificazione senza dedurre vizi propri dell'atto, che nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, e che nel caso di notifica postale l'agente della riscossione non era tenuto a produrre la matrice/copia della cartella ma la ricevuta di ritorno e l'estratto di ruolo. La Corte ha inoltre ritenuto che la contestazione sulla conformità delle copie dovesse essere valutata in concreto e che, in ogni caso, l'interesse a far valere vizi della notifica mancava poiché la contribuente aveva impugnato tempestivamente la cartella dimostrando piena conoscenza dell'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha prima respinto l'istanza di interruzione del giudizio per l'estinzione/cancellazione della società ricorrente, ricordando che il processo di cassazione è caratterizzato da impulso d'ufficio e non è soggetto a interruzione per gli eventi di cui agli artt. 299 ss. c.p.c. Nel merito, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i motivi: ha escluso il litisconsorzio necessario con l'ente impositore quando la lite riguarda la cartella emessa dal concessionario; ha ritenuto valida la notificazione eseguita nel caso concreto tramite il circuito postale che aveva comunque assicurato spedizione e consegna; ha considerato infondate le doglianze sulla mancata produzione della raccomandata informativa, sulla pretesa inesistenza della notifica, sulla tardiva produzione documentale in appello e sulla mancata esibizione della matrice della cartella, perché nella notifica a mezzo posta l'onere probatorio è diverso; ha ritenuto non decisiva la contestazione di conformità delle copie prodotte e ha ribadito che il vizio di notifica dell'atto tributario non travolge l'atto in sé se il contribuente lo ha impugnato conoscendone il contenuto. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della resistente. La pronuncia si chiude con il rigetto del ricorso e con l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
Le norme sull'interruzione del processo si riferiscono al giudizio di merito e non si applicano al giudizio di cassazione, che è caratterizzato da impulso d'ufficio.
I motivi fondati sul vizio motivazionale sono inammissibili se non rispettano i requisiti indicati dalle Sezioni Unite; le censure di omessa pronuncia sono scrutinabili come errori processuali.
Invocato per sostenere l'assenza di partecipazione dell'ente impositore, ma la Corte esclude che ciò comporti nullità del giudizio o necessità di litisconsorzio necessario.
Richiamato in relazione all'onere della prova, ma la Corte ritiene che i diversi oneri documentali vadano valutati secondo la specifica modalità di notifica della cartella.
La nullità della notificazione per omissione delle formalità va valutata rispetto alla sola notificazione; nel caso concreto la Corte ritiene eseguiti gli adempimenti rilevanti e comunque sanato il vizio per raggiungimento dello scopo.
La validità della notifica si apprezza anche in base alla copia consegnata al destinatario; la mancanza di elementi essenziali nella copia può integrare nullità della notificazione.
Il vizio della notificazione è sanato per raggiungimento dello scopo quando il destinatario impugna l'atto conoscendolo, purché ciò avvenga prima della decadenza del potere impositivo.
Le censure di omessa pronuncia sono state respinte perché i motivi erano già assorbiti o comunque privi di decisività.
Nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello senza i limiti dell'art. 345 c.p.c.
I documenti tardivamente depositati in primo grado possono essere esaminati in appello se acquisiti al fascicolo e prodotti nei termini processuali del giudizio tributario.
In caso di notifica a mezzo posta l'agente della riscossione deve produrre la ricevuta di ritorno e l'estratto di ruolo; la matrice o copia della cartella con relata è invece richiesta per notifiche tramite ufficiale giudiziario o messo.
Richiamato come disciplina delle notificazioni degli atti tributari, in coordinamento con le regole del processo tributario e della riscossione.
Le riproduzioni meccaniche fanno piena prova dei fatti rappresentati salvo disconoscimento specifico.
Se viene contestata la conformità delle copie all'originale, il giudice deve valutarne specificamente la difformità alla luce di tutti gli elementi disponibili, senza negare automaticamente efficacia alle copie.
Richiamato in relazione al deposito e alla produzione documentale nel processo tributario.
È ribadito il principio di specialità: nel rapporto tra norme processuali civili ordinarie e norme processuali tributarie prevale la disciplina speciale tributaria.
La riserva del servizio universale postale serve a garantire l'attestazione fidefacente della notifica, ma non è violata se l'agenzia privata opera solo come tramite e il servizio è integralmente eseguito dal fornitore universale.
La nuova regola sul litisconsorzio nei vizi di notificazione degli atti presupposti non si applica ratione temporis al caso deciso.
La Corte segnala che la previsione introdotta dal d.lgs. 220/2023 non è operativa per la controversia esaminata.
È dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non opera, di regola, l'interruzione del processo per eventi riguardanti la parte verificatisi nel corso del giudizio di merito, perché il procedimento di legittimità è governato da impulso d'ufficio.
- Nel contenzioso tributario contro cartella esattoriale emessa dal concessionario, non sussiste litisconsorzio necessario con l'ente impositore: il contribuente può agire contro uno solo dei soggetti coinvolti, e l'eventuale questione sulla titolarità del credito attiene alla legittimazione, non alla necessaria integrazione del contraddittorio.
- Il vizio di notificazione di un atto tributario incide sulla notificazione e non sull'atto in sé; l'atto non può essere annullato per il solo difetto di notifica se il contribuente non deduce anche vizi propri dell'atto o se la notificazione ha comunque raggiunto il suo scopo nei termini rilevanti.
- In materia di cartella di pagamento, gli oneri documentali dell'agente della riscossione dipendono dalla modalità di notifica: per la notifica postale assumono rilievo la ricevuta di ritorno e l'estratto di ruolo, mentre la matrice/copia con relata è richiesta in caso di notificazione tramite ufficiale giudiziario o messo.
- Nel processo tributario è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello e la tardiva produzione in primo grado non preclude, di per sé, la valutazione del documento nel grado successivo.
- Se sono prodotte copie fotostatiche di relata di notifica o avviso di ricevimento e ne è contestata la conformità all'originale, il giudice deve valutarne specificamente la difformità alla luce del materiale istruttorio complessivo, senza attribuire automaticamente alle copie valore nullo per il solo difetto di attestazione formale.
- La nullità della notificazione può essere dedotta solo se incide su interessi concretamente rilevanti, come la tempestività dell'esercizio del potere impositivo o dell'impugnazione; quando il destinatario dimostri di aver conosciuto l'atto e di averlo impugnato utilmente, il vizio di notifica non produce effetti invalidanti ulteriori.
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