Cassazione Civile, Sentenza n. 17636/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa sulla qualificazione e sulle conseguenze di contratti "a progetto" stipulati da Patanè con l'Istituto/Associazione "Luigi Luzzatti": il lavoratore aveva ottenuto in appello la dichiarazione di invalidità del contratto a progetto (per genericità del progetto) e la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 16.01.2009; si contestava inoltre la possibilità che tale rapporto, una volta accertato, fosse trasferito ope legis al MISE in virtù della soppressione dell'Associazione (art. 12, commi 49-57, D.L. n. 95/2012 conv. L. n. 135/2012). Il Ministero impugnava sostenendo (i) che l'Istituto/Associazione avesse natura pubblicistica (applicabilità art. 36 D.Lgs. 165/2001 e divieto di conversione), (ii) che l'art. 12 comma 54 fosse limitato ai dipendenti effettivamente in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore, e (iii) che la legge interpretativa (art. 1, comma 24 L. 92/2012) non avesse efficacia retroattiva applicabile al caso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso del MiSE e infondati gli altri. Ha stabilito che: (i) l'Istituto/Associazione "Luigi Luzzatti" ha natura privatistica (mancano poteri di imperio o altri elementi decisivi per qualificazione pubblica), pertanto si applica la disciplina del D.Lgs. n. 276/2003 (art. 61 e ss. e art. 69) e non quella pubblicistica; (ii) la Corte territoriale ha correttamente accertato, in fatto, l'invalidità del contratto a progetto per genericità del progetto e la conversione in rapporto a tempo indeterminato (accertamento non sindacabile in cassazione); (iii) tuttavia il comma 54 dell'art. 12 del D.L. n. 95/2012 (che prevede il trasferimento al MISE del "personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione") deve essere interpretato restrittivamente: la successione al MISE riguarda esclusivamente i rapporti effettivamente esistenti come tempo indeterminato e funzionali alla data di entrata in vigore della legge, e non si estende automaticamente ai rapporti che siano stati dichiarati a tempo indeterminato da pronunce giudiziali successorie rispetto alla data di entrata in vigore. Per tali ragioni la sentenza di merito è cassata quanto all'applicazione dell'art. 12 comma 54 e rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi enunciati (anche su spese).
Norme richiamate
La norma vieta la conversione automatica da tempo determinato a tempo indeterminato per i rapporti instaurati con datori di lavoro pubblici; la Corte ha affermato che tale norma si applica solo se il datore è pubblico (presupposto indefettibile).
D.L. n. 95/2012 (conv. L. n. 135/2012), art. 12 commi 49-57 (in particolare comma 54 e 56)
Comma 54: trasferimento al Ministero dello sviluppo economico del personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione; Comma 56: cessazione, decorsi quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto, dei contratti di collaborazione e dei rapporti di lavoro a tempo determinato (salva proroga per liquidazione).
La disposizione configura una successione a titolo particolare limitata ai rapporti specificamente individuati: il comma 54 si applica solo ai dipendenti effettivamente in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore, non ai rapporti che risultino a tempo indeterminato solo a seguito di pronunce giudiziali successive.
D.Lgs. n. 276/2003, artt. 61 e 69
Art. 61 (definizione progetto) e art. 69 (sanzioni e conversione): la Corte ricorda che la mancanza di un progetto specifico determina la conversione ope legis del rapporto in subordinato; il comma 1 dell'art. 69 prevede conversione automatica per assenza di specifico progetto, mentre il comma 2 disciplina la conversione in caso di subordinazione di fatto nonostante la presenza di progetto.
L. n. 92/2012, art. 1 comma 24
Norma di interpretazione autentica/indicativa sulla nozione di progetto: la Corte osserva che la disposizione non è necessariamente retroattiva e che, anche se la Corte di merito ha invocato retroattività, la decisione di Cassazione rettifica la motivazione potendo però pervenire allo stesso risultato prescindendo dalla norma sopravvenuta.
L. n. 99/2009, art. 10 comma 10
Prevedeva la trasformazione dell'Istituto in Associazione con il Ministero quale socio unico e poteri di vigilanza/indirizzo: la Corte ritiene che tali elementi non siano decisivi per qualificare l'ente come pubblico se mancano poteri di imperio e altre prerogative pubblicistiche.
Regola il trasferimento di personale tra enti pubblici o da enti pubblici a privati; la Corte osserva che non è applicabile al caso di passaggio da un ente privato (Associacione) alla PA.
Norma sulla successione d'azienda; la Corte esclude l'applicazione perché la disciplina legislativa della soppressione prevedeva liquidazione ed estinzione di attività e passività, con esclusione della conservazione dell'organizzazione aziendale.
Cost., artt. 81 e 97
Richiamate in relazione al criterio di sostenibilità finanziaria e al principio di buon andamento e predeterminazione del fabbisogno di personale; giustificano l'interpretazione restrittiva delle deroghe al concorso pubblico.
Massime di principio
- La qualificazione di un ente come pubblico richiede elementi formali e sostanziali (poteri di imperio, assoggettamento degli atti a diritto pubblico); mera partecipazione statale, vigilanza o finanziamento non sono necessariamente decisivi.
- Se il contratto "a progetto" è carente di un progetto specifico (descrizione identificabile di attività e risultato finale), opera la conversione ope legis in rapporto subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 69 D.Lgs. 276/2003.
- Le norme eccezionali che prevedono il trasferimento automatico di personale dalla sfera privata alla pubblica (es. soppressione di enti) devono essere interpretate restrittivamente: il trasferimento opera solo per i rapporti effettivamente esistenti e funzionali alla data normativa (es. dipendenti già in servizio a tempo indeterminato), non per rapporti divenuti tali in seguito a pronunce giudiziali.
- La conversione giudiziale del rapporto non equivale automaticamente al requisito richiesto da una norma che seleziona una platea al momento dell'entrata in vigore della legge; occorre distinguere tra efficacia dichiarativa della sentenza e il limite temporale voluto dal legislatore per misure straordinarie.
- In caso di soppressione di enti privati con trasferimento di funzioni alla PA, verificare sempre se la legislazione prevede liquidazione e risoluzione dei contratti (ciò può escludere l'assimilazione a una successione d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.).
- Nei ricorsi in Cassazione, la valutazione di fatti e prove (es. esistenza o meno di un progetto specifico) è riservata al giudice di merito e non è sindacabile se adeguatamente motivata; la Corte di legittimità può invece pronunciarsi sull'interpretazione e applicazione delle norme.
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