Cassazione Civile, Sentenza n. 17631/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della qualifica superiore di dirigente con decorrenza dal 9 aprile 2003, la declaratoria di illegittimità del provvedimento commissariale n.3 del 30/09/2009 che aveva disposto la cessazione dell'incarico dirigenziale dal dicembre 2009, la condanna dell'ATER al pagamento delle differenze retributive maturate dal dicembre 2009 e, in via subordinata, la nullità del termine apposto all'incarico dirigenziale e il risarcimento del danno. Il ricorso verteva sulla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro (se regolato dal diritto privato ovvero dal d.lgs. n.165/2001) e sulla rilevanza delle mansioni superiori svolte ai fini dell'acquisizione della qualifica dirigenziale (art.2103 c.c. vs art.52 d.lgs.165/2001 e disposizioni contrattuali).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e ha rimesso la causa alla Corte d'Appello di L'Aquila per un nuovo esame conformemente al principio di diritto enunciato. Il principio statuito è che i rapporti di lavoro con enti pubblici economici (come ATER Teramo) hanno natura privatistica e sono disciplinati, in mancanza di specifiche deroghe di legge, dal codice civile e dalle norme sul lavoro subordinato in impresa; pertanto l'assegnazione a mansioni superiori è disciplinata dall'art.2103 cod. civ. e non dall'art.52 del d.lgs. n.165/2001. La Corte distrettuale dovrà riesaminare la domanda secondo questo principio. Le spese del giudizio di cassazione sono riservate alla Corte territoriale.
Norme richiamate
Legge regionale Abruzzo 21 luglio 1999 n.44
Definisce ARET e ATER quali enti pubblici economici; la Corte ha ritenuto incontestabile la natura di ente pubblico economico di ATER Teramo, con conseguente applicazione del diritto privatistico ai rapporti di lavoro.
d.lgs. 30 marzo 2001 n.165
L'art.1 comma 2 delimita le amministrazioni pubbliche includendo gli enti pubblici non economici: il d.lgs.165/2001 non si applica ai rapporti di lavoro degli enti pubblici economici; l'art.52 (disciplina delle mansioni superiori nelle PA) non è applicabile ai dipendenti di ATER.
Codice civile
L'art.2093 estende ai dipendenti degli enti pubblici economici lo stato giuridico degli impiegati privati; l'art.2103 (assegnazione a mansioni superiori) è applicabile ai rapporti con enti pubblici economici e regola l'acquisizione della qualifica e i relativi effetti retributivi.
CCNL Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali - Confservizi (CISPEL/Federcasa)
La Corte ha ritenuto che l'art.21 del CCNL non fosse decisivo per escludere il diritto alla qualifica superiore derivante dall'art.2103 c.c., essendo l'art.21 riferito a fattispecie diverse e la normativa civilistica prevalente in mancanza di specifiche deroghe di legge.
L. 13 maggio 1985 n.190
La deroga prevista riguarda soltanto il periodo di esercizio delle mansioni superiori ai fini della promozione automatica e non esclude l'applicabilità dell'art.2103 c.c.; non elimina il diritto all'inquadramento quando previsto dal codice.
d.lgs. 6 settembre 2001 n.368
Riguarda il lavoro a termine; la Corte ha osservato che tale decreto è applicabile solo ai rapporti a termine e non può essere utilizzato per assimilare il conferimento temporaneo di un incarico dirigenziale (a dipendente a tempo indeterminato) ai rapporti di lavoro a termine.
R.D. 16 giugno 1938 n.1303
Citato dal ricorrente nella critica ma non decisivo: la Corte non ha fondato la decisione su tale norma, limitandosi a confermare la prevalente disciplina privatistica per gli enti pubblici economici.
Massime di principio
- Se l'ente è qualificato per legge come "ente pubblico economico" (es. ATER), i rapporti di lavoro con il personale hanno natura privatistica e si applicano, in mancanza di specifiche deroghe, il codice civile e le norme sul lavoro dell'impresa privata.
- L'assegnazione a mansioni superiori svolte da un dipendente di un ente pubblico economico deve essere valutata secondo l'art.2103 cod. civ.; tale disciplina può dare diritto all'inquadramento nella qualifica superiore e alle relative differenze retributive.
- Le norme del d.lgs. n.165/2001 (e in particolare l'art.52) sono applicabili solo alle amministrazioni pubbliche indicate dall'art.1 del decreto e non ai dipendenti degli enti pubblici economici.
- Le clausole contrattuali (CCNL) che disciplinano specifiche fattispecie possono non essere idonee a escludere diritti riconosciuti dal codice civile, salvo che vi sia una chiara deroga di legge.
- Il conferimento temporaneo di un incarico dirigenziale a dipendente assunto a tempo indeterminato non si assimila automaticamente a rapporto a termine: la disciplina del d.lgs. n.368/2001 sui contratti a termine non è di per sé applicabile.
- In contenziosi simili la giurisdizione deve verificare prima la natura giuridica dell'ente (pubblico economico vs pubblico non economico) perché da questa dipende l'intero quadro normativo applicabile al rapporto di lavoro.
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