Cassazione Civile, Sentenza n. 17830/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che, annullato il licenziamento del lavoratore ai sensi della legge n. 223/1991, aveva disposto la reintegrazione e il risarcimento pari a dodici mensilità ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge n. 300/1970. Il ricorso per revocazione si fondava su presunti errori di fatto nella motivazione della sentenza impugnata: 1) l'errore nella ricostruzione circa l'ambito della selezione del personale (la Corte avrebbe ritenuto che la selezione fosse limitata al Reparto Tubi mentre, secondo la società, la selezione aveva riguardato tutto il personale compreso il Reparto Mescole); 2) l'errore nella indicazione dei punteggi attribuiti ai Sigg. Soda e Altomare (la sentenza avrebbe indicato punteggio 50 mentre i documenti dimostrerebbero punteggi rispettivamente 40 e 30). Inoltre la ricorrente denunciava omesso esame di fatto decisivo a livello di revocazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i profili di errore di fatto prospettati rientrassero in fatti che erano stati oggetto di contestazione tra le parti e quindi costituiscono 'punti controversi' sui quali la valutazione giudiziale è insuscettibile di rimedio in sede di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, e art. 391-bis c.p.c. Quanto alla decisività dell'errore di fatto, la Corte ha richiamato il criterio del nesso di causalità logico-giuridico tra l'errore e la decisione, verificabile sulla sola base del contenuto della sentenza impugnata; la Corte territoriale aveva valutato che l'errore (se presente) non privava la sentenza della sua base logico-giuridica. Il motivo relativo all'omesso esame di fatto decisivo è stato dichiarato inammissibile perché tenta di riesaminare pronunce precedenti e questioni proprie del giudizio di merito non rimovibili in questa sede. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata alle spese (euro 5.000,00 oltre oneri) con indicazione degli adempimenti relativi al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori)
La pronuncia di merito aveva disposto la reintegrazione e il risarcimento ex art. 18, comma 4; la revocazione non mirava a contestare il principio di tutela ma a indicare errori di fatto nella ricostruzione degli elementi che avevano portato alla reintegrazione e al calcolo del risarcimento
legge n. 223 del 1991 (procedure per i licenziamenti collettivi)
La vicenda è connessa a una procedura ex lege n. 223/1991 relativa alla determinazione dei lavoratori da licenziare; le censure attengono alla correttezza della selezione operata in tale contesto
art. 395 c.p.c., n. 4
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Disciplina la revocazione per errore di fatto: è rilevante solo se il fatto non è stato punto controverso sul quale la sentenza ha già pronunciato; la Corte ha applicato il criterio restrittivo della decisività basata sulla sola sentenza
art. 391-bis c.p.c.
Definisce la nozione di 'punto controverso'; la Corte ha ritenuto che i fatti indicati fossero stati oggetto di contestazione e valutazione tra le parti, escludendo così la rilevanza revocatoria
art. 360 c.p.c., n. 5
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Riguarda il vizio per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha escluso la fondatezza della censura in revocazione perché la parte cercava di riesaminare questioni già decise in giudizi precedenti non suscettibili di rimedio in questa sede
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012)
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, ove dovuto
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176)
art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020
Cita la partecipazione del P.M. con conclusioni scritte ai sensi della norma eccezionale di procedura introdotta nel periodo pandemico; non incide sul merito della decisione
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4 è ammissibile solo quando l'errore riguardi fatti che non sono stati oggetto di controversia e valutazione tra le parti; se il fatto era dibattuto, l'errore diventa valutazione giurisdizionale non revocabile
- Per essere decisivo ai fini della revocazione l'errore di fatto deve avere un nesso di causalità logico-giuridico con la decisione: occorre che, sostituendo mentalmente l'affermazione errata con quella corretta nella sola sentenza impugnata, la decisione non resista
- Le contestazioni che mirano a un diverso convincimento del giudice di merito (diversa valutazione probatoria) non sono rimediabili con la revocazione; la Corte di Cassazione limita il sindacato ai profili di diritto e ai vizii riconosciuti dalla legge
- La censura per omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n. 5 c.p.c.) non può essere utilizzata per riesaminare interamente precedenti pronunce o per introdurre nuove valutazioni tipiche del merito in sede di legittimità
- In procedure di licenziamento collettivo o selezione del personale è importante documentare chiaramente sia i criteri adottati sia l'ambito comparativo: se la questione dell'ambito di selezione è stata dibattuta e documentata nel processo, difficilmente potrà essere corretta tramite revocazione
- Attenzione agli oneri di condanna alle spese e agli eventuali contributi unificati: ricorsi infondati in materia di revocazione possono comportare significativi addebiti economici
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