Cassazione Civile, Sentenza n. 17634/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che aveva riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a favore di Marta Greco, sulla base della invalidità del contratto a progetto e delle collaborazioni svolte presso l'Istituto/Associazione Luigi Luzzatti, e conseguente richiesta di prosecuzione del rapporto e corresponsione delle retribuzioni; il Ministero deduceva (i) la natura pubblicistica dell'Istituto/Associazione e l'inapplicabilità delle norme private di conversione, (ii) interpretazione restrittiva dei commi 54-56 dell'art. 12 d.l. 95/2012 (trasferimento personale) riservata ai soli dipendenti già in servizio a tempo indeterminato alla data di soppressione, e (iii) erronea applicazione retroattiva dell'interpretazione autentica (legge 92/2012 art.1, c.24) e violazione del divieto di conversione previsto per le pubbliche amministrazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi e terzo motivi di ricorso e ha accolto il secondo motivo. In sintesi: la Corte ha confermato che il contratto a progetto della Greco era privo della specificità richiesta e che, ai sensi dell'art. 69 d.lgs. 276/2003, può farsi luogo alla conversione in rapporto subordinato con l'Istituto/Associazione (ambito privatistico). Tuttavia la Corte ha stabilito che la disciplina di cui all'art. 12 commi 54-55 del d.l. 95/2012, che dispone il passaggio del "personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato" all'Amministrazione, va interpretata restrittivamente: si applica solo ai rapporti effettivamente in essere e funzionali alla data di entrata in vigore della legge e non ai rapporti a tempo indeterminato che risultino solo successivamente accertati giudizialmente a seguito di conversione. Perciò la sentenza impugnata viene cassata limitatamente al motivo relativo all'applicazione della norma sul trasferimento e la causa rinviata alla Corte d'appello per nuovo esame conformemente ai principi enunciati. Spese regolate in dispositivo.
Norme richiamate
art. 61; art. 69, comma 1
Art. 61: nozione di progetto specifico per i contratti a progetto. Art. 69: la Corte distingue le due ipotesi previste: comma 1 (assenza di progetto specifico -> conversione ope legis in rapporto subordinato) e comma 2 (progetto presente ma rapporti di fatto subordinati -> accertamento giudiziale).
Disposizione di interpretazione autentica sull'art. 61/69 d.lgs. 276/2003; la Corte precisa che l'interpretazione autentica non è retroattiva per formula, ma il giudice può pervenire alla stessa interpretazione anche per contratti anteriori purché indipendentemente dalla norma sopravvenuta.
Art. 36 (richiamato dal ricorrente in via di divieto di conversione per le PA): la Corte ha ritenuto inapplicabile il divieto evocato dal Ministero in quanto l'Istituto/Associazione è risultato privatistico. Art. 31 (trasferimento tra pubbliche amministrazioni) non si applica al trasferimento derivante da soppressione di un ente privatistico.
d.l. 6 luglio 2012 n. 95, conv. l. 135/2012
art. 12, commi 49-57 (in particolare commi 52, 54, 55, 56)
La norma disciplina la soppressione dell'Associazione Luigi Luzzatti e prevede il trasferimento al Ministero del "personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato" alla data di entrata in vigore: la Corte interpreta i commi 54-55 restrittivamente, applicandoli solo ai dipendenti effettivamente in servizio e non ai rapporti che emergono successivamente da pronunce giudiziali che accertano conversioni.
Costituzione
Rilevanza dei principi di buon andamento, efficacia ed equilibrio di bilancio: la Corte invoca tali principi per giustificare la lettura restrittiva della norma di trasferimento (necessità di predeterminazione del fabbisogno e sostenibilità della spesa).
La Corte esclude l'applicazione dell'art. 2112 (successione d'azienda) perché la normativa di soppressione ha disposto la liquidazione delle attività e la risoluzione generalizzata dei contratti, con eccezione specifica per i rapporti di ruolo indicati dai commi 54-55.
Massime di principio
- La qualificazione pubblicistica di un ente non risulta automaticamente dalla partecipazione o dal finanziamento pubblico: in assenza di attribuzione normativa di poteri di imperio o di altre prerogative pubblicistiche l'ente resta privatistico.
- I contratti a progetto devono individuare un 'progetto' con sufficiente specificità; una mera descrizione di mansioni o l'inserimento stabile nel luogo di lavoro espone al rischio di conversione in rapporto subordinato ai sensi dell'art. 69 d.lgs. 276/2003.
- La conversione giudiziale del rapporto produce effetti dichiarativi sul piano del rapporto di lavoro fra lavoratore e soggetto che formalmente l'ha assunto; tuttavia, disposizioni speciali di trasferimento del personale da un ente privatistico a una pubblica amministrazione vanno interpretate restrittivamente secondo il dettato testuale (es.: 'in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore') e non operano automaticamente per rapporti accertati giudizialmente dopo la data di riferimento.
- Nei casi di soppressione normativa di enti privatistici, l'applicazione di tutele speciali (trasferimenti, assegni ad personam, preservazione del trattamento) dipende dal campo di applicazione testuale della norma: verificare sempre la platea temporale e soggettiva espressamente prevista dalla legge.
- Strategia pratica: chi agisce per conto del lavoratore deve dimostrare sia l'assenza di progetto specifico sia la perdurante funzionalità del rapporto; chi difende l'amministrazione deve invece puntare a dimostrare la natura privatistica dei soggetti coinvolti e l'interpretazione restrittiva delle norme di trasferimento.
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