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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17635/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva che fosse accertata la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorrente con l'Istituto Italiano di Studi Cooperativi 'Luigi Luzzatti' (1/2/2009 - 31/12/2011) per effetto della nullità dei contratti a progetto e la conseguente applicazione dell'art. 12 del d.l. n.95/2012 (che dispone la soppressione dell'Associazione e il trasferimento di specifico personale al Ministero) per ottenere l'assunzione presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Sosteneva altresì che l'Associazione fosse subentrata in tutti i rapporti e che, per tale motivo, dovesse rientrare nella platea dei trasferiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'Istituto e l'Associazione hanno natura privatistica (in assenza di attribuzione normativa di poteri pubblicistici o di imperio) e che le regole sul lavoro flessibile (artt. 61 e ss. d.lgs. 276/2003, art. 69) sono applicabili. Tuttavia ha ritenuto che l'art. 12, comma 54, del d.l. 95/2012 (disciplinante la soppressione e il trasferimento di personale) sia derogatorio e rivolto soltanto al "personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione", ossia ai soggetti effettivamente in servizio e funzionali al momento della soppressione. Pertanto, anche se il rapporto con l'Associazione poteva essere stato riconosciuto giudizialmente come lavoro subordinato a tempo indeterminato, ciò non legittima automaticamente il diritto al passaggio alle dipendenze del Ministero se non si rientra nella platea predeterminata dalla norma. Spese di cassazione compensate.

Norme richiamate

  • art. 12 d.l. 6 luglio 2012 n. 95 (conv. L. 7 agosto 2012 n. 135)

    "personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione"; "il personale trasferito mantiene il trattamento previdenziale in godimento"; "i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento"

    La Corte ha interpretato il comma 54 come disposizione derogatoria e soggetta a una limitazione testuale e funzionale: il trasferimento al Ministero riguarda solo il personale di ruolo e effettivamente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione, non tutti gli eventuali rapporti a tempo indeterminato accertati giudizialmente.

  • artt. 61 e ss. d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276

    Normativa sul lavoro a progetto e tipologie di lavoro flessibile; la Corte ha ritenuto applicabili le regole previste per soggetti privati (art. 69) e non applicabili alle pubbliche amministrazioni.

  • art. 69 d.lgs. n. 276/2003

    Applicabile alla fattispecie per la disciplina delle collaborazioni e delle ipotesi di lavoro flessibile svolte presso soggetti privatistici come l'Associazione.

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    Norma sul trasferimento di personale fra pubbliche amministrazioni e tra enti pubblici e privati; la Corte ha ritenuto che non sia applicabile al trasferimento dall'Associazione privatistica al Ministero pubblico nella fattispecie concreta.

  • art. 2112 cod. civ.

    Norma sulla successione nei rapporti di lavoro; la Corte ha escluso che la situazione rientri nell'ambito della successione ex art. 2112 perché la disciplina legislativa sulla soppressione prevede liquidazione e risoluzione delle convenzioni, escludendo la conservazione integrale dell'organizzazione dell'ente.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato nel ragionamento sulla necessità di selezione per l'accesso al pubblico impiego e sulla predeterminazione del fabbisogno di personale; giustifica il divieto generale di conversione senza concorso.

  • art. 97 Cost.

    "i principi di buon andamento e imparzialità" citati nel comma 4

    Ha legittimato un'interpretazione restrittiva della norma speciale (art.12) per tutelare esigenze di efficienza, sostenibilità dei costi e corretta gestione del pubblico impiego.

  • art. 10, comma 10, legge 23 luglio 2009 n. 99

    "trasformazione nell'Associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzatti 'avente personalità giuridica'"

    La trasformazione e l'attribuzione di personalità giuridica non implicano di per sé natura pubblica; serve attribuzione normativa di poteri pubblicistici per qualificazione come soggetto di diritto pubblico.

  • Regio Decreto n. 1764/1925 e successivi DPR

    Atti storici di riconoscimento e modifiche statutarie: utili per la ricostruzione storica ma non decisivi, in assenza di attribuzioni pubblicistiche, per qualificare l'ente come pubblico.

Massime di principio

  • La qualificazione di un ente come pubblico o privato si fonda su attribuzioni normative di poteri pubblicistici (poteri d'imperio, regime di diritto pubblico) e non sulla mera partecipazione pubblica o sulla strumentalità rispetto a funzioni pubbliche.
  • Una norma speciale che dispone trasferimenti di personale (es. art.12 d.l.95/2012) deve essere interpretata testualmente e restrittivamente se derogatoria rispetto alla disciplina generale: il trasferimento opera solo per la platea espressamente individuata (es. personale effettivamente in servizio alla data indicata).
  • L'accertamento giudiziale della conversione di contratti atipici in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato attribuisce efficacia dichiarativa al rapporto, ma non necessariamente abilita automaticamente il trasferimento al pubblico impiego previsto da norma speciale quando tale trasferimento è limitato a soggetti già in servizio e funzionali al momento della soppressione dell'ente.
  • Le norme sul trasferimento di personale fra pubblico e privato (art.31 d.lgs.165/2001) e la disciplina della successione d'azienda (art.2112 c.c.) non trovano sempre applicazione automatica: va valutata la specifica disciplina legislativa di soppressione/liquidazione dell'ente e la natura della successione prevista (a titolo particolare vs. a titolo universale).
  • Nel valutare il diritto al passaggio in pianta organica pubblica incidono vincoli costituzionali (art.97) e di sostenibilità del fabbisogno di personale, che giustificano la necessità di predeterminazione e, spesso, selezione concorsuale per l'accesso all'impiego pubblico.
  • In situazioni analoghe occorre: (a) accertare la natura pubblica/privata dell'ente sulla base di attribuzioni normative; (b) leggere testualmente eventuali norme speciali che incidono sui trasferimenti; (c) distinguere tra effetto dichiarativo di una sentenza di accertamento del rapporto e condizioni richieste da norme speciali per il trasferimento al pubblico impiego.

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