Cassazione Civile, Sentenza n. 17635/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva che fosse accertata la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorrente con l'Istituto Italiano di Studi Cooperativi 'Luigi Luzzatti' (1/2/2009 - 31/12/2011) per effetto della nullità dei contratti a progetto e la conseguente applicazione dell'art. 12 del d.l. n.95/2012 (che dispone la soppressione dell'Associazione e il trasferimento di specifico personale al Ministero) per ottenere l'assunzione presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Sosteneva altresì che l'Associazione fosse subentrata in tutti i rapporti e che, per tale motivo, dovesse rientrare nella platea dei trasferiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'Istituto e l'Associazione hanno natura privatistica (in assenza di attribuzione normativa di poteri pubblicistici o di imperio) e che le regole sul lavoro flessibile (artt. 61 e ss. d.lgs. 276/2003, art. 69) sono applicabili. Tuttavia ha ritenuto che l'art. 12, comma 54, del d.l. 95/2012 (disciplinante la soppressione e il trasferimento di personale) sia derogatorio e rivolto soltanto al "personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione", ossia ai soggetti effettivamente in servizio e funzionali al momento della soppressione. Pertanto, anche se il rapporto con l'Associazione poteva essere stato riconosciuto giudizialmente come lavoro subordinato a tempo indeterminato, ciò non legittima automaticamente il diritto al passaggio alle dipendenze del Ministero se non si rientra nella platea predeterminata dalla norma. Spese di cassazione compensate.
Norme richiamate
art. 12 d.l. 6 luglio 2012 n. 95 (conv. L. 7 agosto 2012 n. 135)
"personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione"; "il personale trasferito mantiene il trattamento previdenziale in godimento"; "i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento"
La Corte ha interpretato il comma 54 come disposizione derogatoria e soggetta a una limitazione testuale e funzionale: il trasferimento al Ministero riguarda solo il personale di ruolo e effettivamente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione, non tutti gli eventuali rapporti a tempo indeterminato accertati giudizialmente.
artt. 61 e ss. d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276
Normativa sul lavoro a progetto e tipologie di lavoro flessibile; la Corte ha ritenuto applicabili le regole previste per soggetti privati (art. 69) e non applicabili alle pubbliche amministrazioni.
Applicabile alla fattispecie per la disciplina delle collaborazioni e delle ipotesi di lavoro flessibile svolte presso soggetti privatistici come l'Associazione.
Norma sul trasferimento di personale fra pubbliche amministrazioni e tra enti pubblici e privati; la Corte ha ritenuto che non sia applicabile al trasferimento dall'Associazione privatistica al Ministero pubblico nella fattispecie concreta.
Norma sulla successione nei rapporti di lavoro; la Corte ha escluso che la situazione rientri nell'ambito della successione ex art. 2112 perché la disciplina legislativa sulla soppressione prevede liquidazione e risoluzione delle convenzioni, escludendo la conservazione integrale dell'organizzazione dell'ente.
Richiamato nel ragionamento sulla necessità di selezione per l'accesso al pubblico impiego e sulla predeterminazione del fabbisogno di personale; giustifica il divieto generale di conversione senza concorso.
art. 97 Cost.
"i principi di buon andamento e imparzialità" citati nel comma 4
Ha legittimato un'interpretazione restrittiva della norma speciale (art.12) per tutelare esigenze di efficienza, sostenibilità dei costi e corretta gestione del pubblico impiego.
art. 10, comma 10, legge 23 luglio 2009 n. 99
"trasformazione nell'Associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzatti 'avente personalità giuridica'"
La trasformazione e l'attribuzione di personalità giuridica non implicano di per sé natura pubblica; serve attribuzione normativa di poteri pubblicistici per qualificazione come soggetto di diritto pubblico.
Regio Decreto n. 1764/1925 e successivi DPR
Atti storici di riconoscimento e modifiche statutarie: utili per la ricostruzione storica ma non decisivi, in assenza di attribuzioni pubblicistiche, per qualificare l'ente come pubblico.
Massime di principio
- La qualificazione di un ente come pubblico o privato si fonda su attribuzioni normative di poteri pubblicistici (poteri d'imperio, regime di diritto pubblico) e non sulla mera partecipazione pubblica o sulla strumentalità rispetto a funzioni pubbliche.
- Una norma speciale che dispone trasferimenti di personale (es. art.12 d.l.95/2012) deve essere interpretata testualmente e restrittivamente se derogatoria rispetto alla disciplina generale: il trasferimento opera solo per la platea espressamente individuata (es. personale effettivamente in servizio alla data indicata).
- L'accertamento giudiziale della conversione di contratti atipici in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato attribuisce efficacia dichiarativa al rapporto, ma non necessariamente abilita automaticamente il trasferimento al pubblico impiego previsto da norma speciale quando tale trasferimento è limitato a soggetti già in servizio e funzionali al momento della soppressione dell'ente.
- Le norme sul trasferimento di personale fra pubblico e privato (art.31 d.lgs.165/2001) e la disciplina della successione d'azienda (art.2112 c.c.) non trovano sempre applicazione automatica: va valutata la specifica disciplina legislativa di soppressione/liquidazione dell'ente e la natura della successione prevista (a titolo particolare vs. a titolo universale).
- Nel valutare il diritto al passaggio in pianta organica pubblica incidono vincoli costituzionali (art.97) e di sostenibilità del fabbisogno di personale, che giustificano la necessità di predeterminazione e, spesso, selezione concorsuale per l'accesso all'impiego pubblico.
- In situazioni analoghe occorre: (a) accertare la natura pubblica/privata dell'ente sulla base di attribuzioni normative; (b) leggere testualmente eventuali norme speciali che incidono sui trasferimenti; (c) distinguere tra effetto dichiarativo di una sentenza di accertamento del rapporto e condizioni richieste da norme speciali per il trasferimento al pubblico impiego.
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