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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21631/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Commissione tributaria centrale che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e confermato un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 1976. L’atto recuperava a tassazione un maggior reddito di capitale imputato al socio per partecipazione in una società a ristretta base sociale, sulla base di utili extracontabili accertati in capo alla società. Con cinque motivi il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del contraddittorio per mancata integrazione nei confronti della società, assumendo un litisconsorzio necessario tra società e soci; 2) violazione degli artt. 2909 e 2697 c.c., dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 38 d.P.R. 600/1973, per avere il giudice considerato come fatto acquisito un maggior reddito societario non coperto da giudicato; 3) violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973, contestando la legittimità dell’accertamento presupposto basato su una presunzione di vendita di immobili a prezzi superiori a quelli dichiarati; 4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 38 d.P.R. 600/1973, denunciando il divieto di doppia presunzione nella distribuzione degli utili ai soci; 5) violazione dell’art. 5 d.P.R. 917/1986, dell’art. 38, comma 3, d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che i ricavi non contabilizzati della società non potessero essere automaticamente traslati sui soci.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel giudizio relativo all’avviso emesso verso il socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, non sussiste litisconsorzio necessario con la società, ma solo un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i due accertamenti. Ha respinto anche il secondo e il quarto motivo, osservando che, in caso di società a ristretta base, è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili quando esista un valido accertamento degli utili non contabilizzati in capo alla società, anche se non ancora definitivo; la pendenza del giudizio sull’accertamento societario non esclude la presunzione, e spetta al contribuente allegare e provare la pendenza della lite o comunque contestare il rapporto pregiudiziale. Ha inoltre escluso la violazione del divieto di doppia presunzione, chiarendo che il fatto noto fondante la presunzione è la ristretta base sociale e il vincolo di reciproco controllo, non la sola esistenza degli utili extracontabili. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la sentenza di merito non si era basata in modo autoreferenziale sulla stima dell’UTE, ma aveva valorizzato elementi di calcolo e dati forniti dalla stessa società contribuente. Infine, il quinto motivo è stato respinto perché, una volta contestata la distribuzione degli utili, il socio deve comunque contrastare l’effettivo conseguimento degli utili da parte della società; la decisione impugnata si era attenuta a tali principi. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’Agenzia; sono stati inoltre richiamati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    è invocato dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio, ma la Corte esclude il litisconsorzio necessario tra società e soci nel caso di accertamento del reddito da partecipazione in società di capitali a ristretta base sociale

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per contestare l’uso come fatto acquisito di un accertamento non coperto da giudicato; la Corte ritiene non decisivo il mancato giudicato dell’accertamento societario ai fini della presunzione verso il socio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per l’onere della prova; la Corte ribadisce che il socio che contesta l’accertamento deve allegare e provare la pendenza della lite o l’assenza di definitività dell’accertamento presupposto

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come norma sulla valutazione della prova; la Corte non ravvisa violazioni nella motivazione del giudice di merito

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    norma richiamata per l’accertamento del maggior reddito del socio e per la relativa prova presuntiva della distribuzione degli utili extracontabili

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato per contestare l’accertamento presupposto della società; la Corte osserva che la censura non scalfisce la legittimità dell’accertamento del socio sulla base della presunzione di distribuzione

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    la Corte esclude la violazione del divieto di doppia presunzione, affermando che la presunzione di distribuzione agli soci si fonda sulla ristretta base sociale, mentre gli utili extracontabili costituiscono il presupposto dell’imputazione concreta al singolo socio

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato per contestare l’automatica traslazione dei ricavi alla sfera del socio; la Corte ritiene invece legittima l’imputazione presuntiva in presenza di società a ristretta base partecipativa e in assenza di prova contraria

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato dalla Corte come norma sulla sospensione necessaria per pregiudizialità; la sua mancata evocazione da parte del ricorrente conferma l’infondatezza delle censure sul rapporto tra giudizio societario e giudizio del socio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 2727 c.c.

    richiamato insieme all’art. 2729 c.c. per la disciplina della presunzione semplice; la Corte ne applica il criterio alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili

  • art. 2729 c.c.

    richiamato insieme all’art. 2727 c.c. per escludere che nel caso vi sia una presunzione vietata o una doppia presunzione illegittima

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo all’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio di una società di capitali a ristretta base partecipativa non sussiste litisconsorzio necessario con la società; tra i due accertamenti opera invece un rapporto di pregiudizialità-dipendenza.
  • Quando esistono utili extracontabili accertati in capo a una società a ristretta base partecipativa, è ammissibile la presunzione di loro distribuzione ai soci anche se l’accertamento societario non è ancora definitivo, purché vi sia un valido accertamento presupposto e manchi prova contraria.
  • La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non viola il divieto di doppia presunzione, perché il fatto noto è la ristretta base sociale con reciproco controllo tra i soci; gli utili non contabilizzati rilevano come presupposto dell’imputazione concreta al socio.
  • Il socio che contesti l’accertamento deve allegare e provare la pendenza del giudizio sull’accertamento societario o comunque l’assenza di definitività del presupposto, non potendo limitarsi a contestazioni generiche.
  • La rettifica del valore di un immobile basata su stime dell’ufficio tecnico non può essere accolta in modo automatico, ma deve essere vagliata dal giudice nel merito; tuttavia la motivazione è sufficiente se valorizza anche elementi forniti dal contribuente stesso.
  • In presenza di accertamento per trasparenza presuntiva sui soci, il contribuente deve contestare non solo la distribuzione degli utili, ma anche l’effettivo conseguimento degli stessi da parte della società, se intende superare la presunzione fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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