Sentenza del 21/10/2020 n. 22897 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
la società impugnava l'avviso di accertamento relativo al 2003 per omessa dichiarazione di maggiori ricavi (Euro 26.528) derivanti dall'impiego di fatture emesse dalla Ditta (XXXXX) per operazioni ritenute inesistenti, avviso fondato sulla sentenza penale di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) nei confronti del legale rappresentante; la società deduceva che le stesse fatture erano già state valutate dalla G.d.F. (PVC 17.12.2007) e dall'Agenzia in un precedente accertamento che avevano escluso la fittizietà, che la sentenza di patteggiamento non produce giudicato ai sensi dell'art. 654 c.p.p., che il rappresentante aveva patteggiato per ragioni di economia processuale e che l'avviso mancava di motivazione.
La decisione
i giudici di merito (CTP e CTR Piemonte) rigettarono il ricorso della società: la CTR ritenne che la sentenza di patteggiamento abbia valore probatorio (ma non automatico effetto di giudicato) e che la contribuente non avesse fornito spiegazioni sufficienti per disconoscere la rilevanza probatoria del patteggiamento; la Cassazione ha respinto il ricorso per cassazione, dichiarando inammissibili molte doglianze sulla motivazione (ex art. 360 c.p.c., n.5) in quanto in realtà chiedevano la rivalutazione delle prove e confermando che la CTR ha adeguatamente motivato la valutazione delle risultanze (PVC, sentenza penale e registrazioni contabili). Condanna della società alle spese e al versamento supplementare del contributo unificato.
Norme richiamate
la sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) non equivale automaticamente a giudicato con efficacia assoluta nel giudizio tributario, ma costituisce elemento di prova che il giudice tributario può valutare; se intende disconoscerne la rilevanza probatoria deve motivare adeguatamente.
art. 445 c.p.p., comma 1 bis
norma speciale che delimita gli effetti della sentenza di applicazione della pena; la CTR ha richiamato i limiti di efficacia probatoria/di giudicato previsti dalla disciplina penale.
riguarda l'efficacia del giudicato penale in sede civile; qui è stato richiamato per sostenere che la sentenza di patteggiamento non produce automaticamente giudicato esterno pieno, ma la Corte sottolinea che può comunque avere valenza probatoria.
richiamato in relazione ai limiti dell'efficacia della sentenza penale: la CTR non ha attribuito effetti automatici indicati da tale norma ma ha valutato la sentenza come elemento probatorio.
il PVC della G.d.F. è atto pubblico con efficacia di prova privilegiata limitata ai fatti attestati dal pubblico ufficiale (fatti percepiti o conoscibili senza margine di apprezzamento), non alle valutazioni o motivazioni degli operatori; il giudice deve valutarlo in concorso con gli altri elementi.
regola la ripartizione dell'onere della prova: l'Agenzia deve provare gli elementi dell'accertamento; la Corte ha però rifiutato che la ricorrente potesse trasformare in cassazione una rivalutazione dei fatti a mezzo di presunta violazione di tale norma.
principio del giudicare juxta alligata (valutare quanto prodotto): la Corte ha rilevato che il giudice di merito ha effettivamente considerato il PVC e le altre prove, valutandone l'attendibilità.
regole sulla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito e ha escluso vizio di diritto richiamato dalla ricorrente.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5
n.3 consente la censura per violazione di legge; n.5 (nella nuova formulazione post L.184/2012) limita la cassazione per motivazione insufficiente: non sono ammesse censure che, di fatto, chiedono la rivalutazione delle prove; molti motivi della società sono stati dichiarati inammissibili per questo motivo.
prevede la possibilità di nuovi accertamenti quando emergono nuovi elementi: la CTR ha richiamato questo principio per escludere che il PVC iniziale fosse esaustivo.
richiamato dalla ricorrente (statuto controlli) ma la CTR ha ritenuto che non sussistesse violazione rispetto alla motivazione dell'avviso, dato che la società era a conoscenza del contenuto della sentenza penale.
Statuto del contribuente, art. 7
art. 7 Statuto del contribuente
invocato per asserita violazione di diritti procedurali/di motivazione; la CTR ha ritenuto assente la violazione perché la parte era a piena conoscenza della sentenza penale e la motivazione dell'avviso è stata ritenuta sostanzialmente adeguata.
DPR 115/2002, art. 13, comma 1 quater
DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater
norma sulla disciplina del contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della maggiorazione del contributo a carico della ricorrente.
Cost., art. 3 e art. 25, comma 2
art. 3 Cost.; art. 25 Cost., comma 2
richiamate dalla ricorrente per censure di incostituzionalità o violazione di diritti penali; la Corte ha ritenuto tali invocazioni infondate e/o non pertinenti al giudizio tributario (art.25 parte penale estranea al merito tributario) e in ogni caso basate su rivalutazioni fattuali non ammissibili in cassazione.
Massime di principio
- La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) non produce automaticamente giudicato esterno nel giudizio tributario: essa ha valore probatorio che il giudice tributario può considerare, ma non è vincolante; se il contribuente contesta la sua rilevanza il giudice deve motivare le ragioni per disattenderla.
- Il PVC della Guardia di Finanza è atto pubblico con efficacia probatoria limitata ai fatti attestati dal pubblico ufficiale (presenza, atti compiuti, dichiarazioni rese); le valutazioni tecniche o le scelte investigative in esso contenute non hanno valore vincolante e devono essere valutate insieme ad altri elementi probatori.
- Il giudice tributario può integrare la valutazione probatoria con tutti gli elementi emersi (registrazioni contabili, documenti, sentenze penali) e, se emergono nuovi elementi rispetto a precedenti verifiche, l'Amministrazione può legittimamente emettere nuovo avviso ex art. 43 DPR 600/1973.
- In Cassazione sono inammissibili le doglianze che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove o che implichino una rivalutazione fattuale; i rilievi devono invece mirare a reali violazioni di legge o all'omesso esame di fatti decisivi e specificamente indicati.
- Per limitare l'efficacia probatoria di una sentenza penale di patteggiamento il contribuente deve fornire elementi concreti e motivazioni plausibili (es. prove documentali che dimostrino l'effettiva esistenza delle operazioni o spiegazioni razionali del comportamento di rinuncia al processo), non mere deduzioni generiche.
- L'onere della prova in materia tributaria rimane a carico dell'Amministrazione finanziaria: tuttavia la qualità e la coerenza degli elementi prodotti (confronto tra fatture e registrazioni contabili, congruità dei pagamenti) possono legittimamente fondare l'accertamento se non adeguatamente confutati dal contribuente.
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