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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17961/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una automobilista chiedeva il risarcimento dei danni riportati dalla propria vettura, rimasta coinvolta in un impatto con un capriolo improvvisamente immessosi sulla carreggiata di una strada provinciale. In primo grado aveva fondato la domanda sulla responsabilità degli enti territoriali per omessa adozione di misure di prevenzione del rischio da fauna selvatica e per inadeguata segnaletica stradale, imputando alla provincia l'omessa attuazione del piano faunistico e alla regione l'omessa vigilanza e l'omessa attivazione sostitutiva. Il tribunale, in appello, ha rigettato la domanda ravvisando la necessità di applicare l'art. 2043 c.c. e ritenendo non provata una specifica condotta colposa degli enti. Con il ricorso per cassazione la danneggiata ha dedotto: 1) violazione della disciplina sulla fauna selvatica, sostenendo che la responsabilità dovesse essere ricondotta all'art. 2052 c.c. e gravare sulla regione; 2) violazione delle norme processuali sulla motivazione e sulla non contestazione, per avere il tribunale escluso immotivatamente che fosse incontestata l'omessa attuazione del piano faunistico e delle misure preventive; 3) violazione dell'art. 84 d.P.R. 495/1992 e dei criteri ermeneutici, per aver ritenuto corretta la segnaletica e per aver escluso il nesso causale tra eventuale difetto di segnalazione e danno. La provincia ha proposto ricorso incidentale condizionato sostenendo che, dopo la riforma delle province, la legittimazione e la responsabilità sarebbero state della regione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la domanda era stata impostata sin dall'origine e in entrambi i gradi di merito come azione ex art. 2043 c.c., con thema decidendum centrato sulla colpa degli enti e non sul caso fortuito; di conseguenza non era possibile in cassazione riqualificare la pretesa sotto l'art. 2052 c.c. senza alterare la fattispecie accertata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché investiva una valutazione di merito sulla non contestazione e, comunque, non era stata specificamente dimostrata la effettiva mancata contestazione da parte delle controparti. Ha ritenuto il terzo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: una delle rationes decidendi del tribunale, relativa all'irrilevanza causale del difetto di segnaletica rispetto al concreto sinistro, è stata giudicata sufficiente e immune da vizi logici; essendo questa ratio autonoma e sufficiente, restavano inammissibili le ulteriori censure. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. Le spese sono state compensate per il mutamento della giurisprudenza sulla responsabilità da fauna selvatica; è stato inoltre posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Nel caso concreto la domanda risarcitoria era stata trattata come azione fondata sulla colpa dell'ente pubblico; per tale qualificazione occorre allegare e provare un concreto comportamento colposo ascrivibile al convenuto.

  • art. 2052 c.c.

    La Corte richiama la giurisprudenza più recente che ricondurrebbe i danni da fauna selvatica a questo regime, ma esclude che la disciplina possa essere applicata in cassazione nel caso concreto perché la fattispecie era stata costruita e decisa nei gradi di merito come responsabilità ex art. 2043 c.c.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di non contestazione richiede la specifica indicazione degli atti difensivi e del contenuto delle contestazioni, non essendo sufficiente un generico richiamo alla mancata contestazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione non consenta di comprendere il ragionamento decisorio; non è sufficiente lamentare una motivazione insufficiente.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sul giudicato e sulla mancata impugnazione di specifiche statuizioni, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di censura per violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare nullità della sentenza o motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, non è più deducibile il vizio di motivazione insufficiente, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto da questa norma.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Le spese sono state compensate in ragione del radicale mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • legge 11 febbraio 1992, n. 157

    Richiamata quale disciplina di base della fauna selvatica e del relativo assetto di competenze pubbliche.

  • legge regionale Piemonte 25 ottobre 1996, n. 79

    Invocata per sostenere la delega alle province delle funzioni amministrative in materia di fauna e caccia.

  • legge 7 aprile 2014, n. 56

    Invocata nel ricorso incidentale per sostenere che, dopo il riordino delle province, le funzioni non fondamentali e il contenzioso sarebbero subentrati ad altro ente.

  • art. 84 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

    La Corte dà atto della controversia interpretativa sui commi relativi alla segnaletica di pericolo; nel caso concreto condivide la conclusione del merito che la mancata ripetizione del segnale non fosse decisiva rispetto alla dinamica del sinistro.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato come criterio interpretativo della norma regolamentare sulla segnaletica, ma la censura è stata comunque respinta.

Massime di principio

  • Quando la domanda risarcitoria è stata impostata e istruita nei gradi di merito come responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., non è consentito in cassazione mutare la disciplina applicabile in responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. se ciò comporta la modifica della fattispecie accertata e degli oneri probatori già delimitati.
  • La qualificazione giuridica della domanda può formare oggetto di preclusione quando abbia condizionato l'impostazione dell'indagine di merito; resta invece prospettabile una diversa norma applicabile solo a fatti storici invariati e senza alterare il thema decidendum già definito.
  • Nell'azione ex art. 2043 c.c. il danneggiato deve provare non solo il danno e il nesso con il fatto materiale, ma anche la colpa specifica dell'ente convenuto; non basta la mera derivazione del danno dalla presenza di fauna selvatica.
  • La deduzione di non contestazione ex art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se la parte indica in modo specifico gli atti difensivi avversari e dimostra che i fatti allegati non sono stati contestati; un richiamo generico è insufficiente.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo nei ristretti limiti del "minimo costituzionale": la motivazione apparente richiede una reale incomprensibilità del percorso argomentativo, non la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione stessa.
  • Se la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e una di esse resiste alla censura, le doglianze dirette contro le altre diventano inammissibili per difetto di interesse.
  • In materia di danni da fauna selvatica, il mutamento della giurisprudenza di legittimità può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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