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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15477/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica, alla società beneficiaria di una scissione parziale, di una cartella di pagamento relativa a IVA e ritenute fiscali che l'Amministrazione assume dovute dalla società scissa e non versate. La beneficiaria aveva impugnato la cartella deducendo la violazione delle norme sulla responsabilità nelle scissioni e il difetto di motivazione per omessa indicazione del calcolo degli interessi; i giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo, in sostanza, che il debito IVA fosse sorto dopo la scissione e che, comunque, nella scissione parziale la responsabilità della beneficiaria non operasse per i debiti tributari della scissa. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme civili e tributarie in tema di scissione e responsabilità solidale, per non avere la CTR riconosciuto la responsabilità della beneficiaria per il debito IVA maturato dalla scissa; (2) erronea ricostruzione del momento di insorgenza del debito IVA, che secondo il ricorrente va ancorato alle operazioni imponibili e non alla mera dichiarazione fiscale. La resistente eccepisce anche l'inammissibilità del ricorso per doppia conforme.

La decisione

La Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità, reputando che la censura dell'Agenzia investa questioni di diritto e non di fatto, non coperte dal filtro della doppia conforme. Nel merito accoglie entrambi i motivi: afferma che il debito IVA nasce con l'effettuazione delle operazioni imponibili e non con i dati risultanti dalla dichiarazione, che è solo un adempimento formale; inoltre ribadisce che, in caso di scissione parziale, la disciplina tributaria prevede la responsabilità solidale, e non limitata al patrimonio assegnato, di tutte le società partecipi per i debiti fiscali anteriori alla scissione, senza che rilevi la distinzione civilistica tra scissione totale e parziale. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, anche per le spese, affinché verifichi la data delle operazioni imponibili e decida la questione residua rimasta assorbita.

Norme richiamate

  • art. 348-ter, comma 4, c.p.c.

    La doppia conforme non rende inammissibile il ricorso quando le censure riguardano questioni di diritto e non le stesse questioni di fatto decise nei due gradi di merito.

  • art. 2506-bis c.c.

    La limitazione civilistica della responsabilità nelle scissioni non governa la responsabilità tributaria della beneficiaria per debiti fiscali anteriori alla scissione.

  • art. 2506-quater c.c.

    Le regole civilistiche sulla scissione non escludono, in ambito fiscale, la responsabilità solidale delle società beneficiarie per i debiti tributari anteriori.

  • art. 16, comma 11, L. n. 537/1993

    La disciplina richiamata viene letta nel senso che il debito IVA dipende dalle operazioni imponibili e che, in materia di scissione, l'ordinamento fiscale assicura la tutela del credito erariale.

  • art. 173, commi 12 e 13, d.P.R. n. 917/1986

    In caso di scissione, anche parziale, gli obblighi tributari anteriori alla scissione comportano responsabilità solidale delle società beneficiarie; non opera una limitazione quantitativa pari al patrimonio assegnato.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    Nei casi di scissione anche parziale, ciascuna società partecipante è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data di efficacia della scissione.

  • artt. 2, 6 e 21 d.P.R. n. 633/1972

    Sono richiamati per individuare il momento di effettuazione delle operazioni imponibili e quindi l'insorgenza del debito IVA.

  • art. 20 d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato insieme alle norme IVA per la determinazione del presupposto temporale del debito fiscale.

  • art. 1292 c.c.

    La responsabilità tributaria nelle scissioni viene ricondotta alla regola generale della solidarietà.

  • art. 2740 c.c.

    La Corte richiama il principio di responsabilità patrimoniale generale per sottolineare l'ampiezza della garanzia del credito tributario.

  • art. 3 Cost.

    La Corte esclude che la mancata limitazione della responsabilità solidale nelle scissioni violi il principio di eguaglianza e ragionevolezza.

  • art. 53 Cost.

    La responsabilità della beneficiaria non è ritenuta in contrasto con la capacità contributiva, poiché la disciplina fiscale ha natura speciale e mira alla tutela del credito erariale.

Massime di principio

  • Nel processo di cassazione, il divieto di riesame delle questioni di fatto legato alla doppia conforme non opera quando il ricorso censura errori di diritto o l'erronea sussunzione della fattispecie nella norma.
  • Il debito IVA non nasce dalla dichiarazione, che ha funzione meramente formale, ma dall'effettuazione delle operazioni imponibili; la verifica del momento impositivo va compiuta sulle operazioni concretamente realizzate.
  • In caso di scissione, la disciplina tributaria prevale su quella civilistica quanto alla tutela del credito erariale: per i debiti fiscali anteriori alla scissione la responsabilità delle società partecipanti è solidale e, secondo la lettura accolta, illimitata, senza che il limite del patrimonio assegnato previsto per i rapporti civili si estenda automaticamente al fisco.
  • La disciplina speciale dei debiti tributari nelle operazioni straordinarie può differenziare il trattamento del creditore erariale rispetto agli altri creditori senza violare i principi di eguaglianza e capacità contributiva, se la differenziazione è giustificata dall'esigenza di garantire l'effettiva riscossione delle imposte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioOperazioni straordinarieObbligazioni solidali
RamiProcesso civileTributiSocietarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneImpugnazione delibere assembleari
IstitutiOnere della provaGiudicato

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