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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25436/2022 del 29/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un atto di recupero per IVA 2011 ritenuta indebitamente compensata con crediti di altre società del gruppo, senza la garanzia prevista per la compensazione IVA infragruppo. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; in appello la CTR della Liguria aveva rigettato sia l'appello principale dell'Agenzia sia quello incidentale della società, ritenendo che si trattasse di credito "non spettante" e non "inesistente", con conseguente applicazione del termine decadenziale quadriennale di cui all'art. 57 d.P.R. 633/1972, ormai decorso, invece del termine di otto anni previsto dall'art. 27, comma 16, d.l. 185/2008 per i crediti inesistenti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 27, comma 16, d.l. 185/2008, sostenendo che la CTR avesse errato nel distinguere tra crediti inesistenti e non spettanti ai fini del termine di notifica dell'atto di recupero, e che dovesse applicarsi il termine di otto anni.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui l'art. 27, comma 16, d.l. 185/2008 non introduce una distinzione logico-giuridica tra credito "inesistente" e credito "non spettante", ma prevede un termine di otto anni per consentire verifiche adeguate sui crediti indebitamente compensati. Poiché la CTR aveva invece applicato il termine ordinario di decadenza quadriennale, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione, affinché riesamini la controversia conformandosi al principio affermato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di recupero di crediti d'imposta utilizzati indebitamente in compensazione, il termine di otto anni previsto dall'art. 27, comma 16, d.l. 185/2008 si applica alla fattispecie dei crediti indebitamente compensati senza che rilevi una distinzione autonomamente decisiva tra credito "inesistente" e credito "non spettante".
  • La disciplina speciale sul recupero dei crediti inesistenti prevale sul termine ordinario di accertamento IVA quando l'atto abbia ad oggetto la compensazione indebita del credito, poiché la ratio è consentire un margine temporale più ampio per le verifiche sull'investimento o sul presupposto che ha generato il credito.
  • Se il giudice di merito applica il termine ordinario di decadenza ritenendo decisiva la qualificazione del credito come "non spettante" anziché "inesistente", la decisione è cassabile per violazione di legge ove non si conformi al principio di diritto della Cassazione in tema di termine di recupero.
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  • ricorrente
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  • Agenzia delle entrate
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  • società contribuente M.A.FINA s.p.a., rimasta intimata nel giudizio di legittimità
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  • amministrazione finanziaria
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  • contribuente
  • motivo
  • :
  • L'Ufficio aveva emesso un atto di recupero per IVA 2011 ritenuta indebitamente compensata con crediti di altre società del gruppo, senza la garanzia prevista per la compensazione IVA infragruppo. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; in appello la CTR della Liguria aveva rigettato sia l'appello principale dell'Agenzia sia quello incidentale della società, ritenendo che si trattasse di credito "non spettante" e non "inesistente", con conseguente applicazione del termine decadenziale quadriennale di cui all'art. 57 d.P.R. 633/1972, ormai decorso, invece del termine di otto anni previsto dall'art. 27, comma 16, d.l. 185/2008 per i crediti inesistenti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 27, comma 16, d.l. 185/2008, sostenendo che la CTR avesse errato nel distinguere tra crediti inesistenti e non spettanti ai fini del termine di notifica dell'atto di recupero, e che dovesse applicarsi il termine di otto anni.
  • risultato
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  • La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui l'art. 27, comma 16, d.l. 185/2008 non introduce una distinzione logico-giuridica tra credito "inesistente" e credito "non spettante", ma prevede un termine di otto anni per consentire verifiche adeguate sui crediti indebitamente compensati. Poiché la CTR aveva invece applicato il termine ordinario di decadenza quadriennale, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione, affinché riesamini la controversia conformandosi al principio affermato.
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  • ["In materia di recupero di crediti d'imposta utilizzati indebitamente in compensazione, il termine di otto anni previsto dall'art. 27, comma 16, d.l. 185/2008 si applica alla fattispecie dei crediti indebitamente compensati senza che rilevi una distinzione autonomamente decisiva tra credito \"inesistente\" e credito \"non spettante\".","La disciplina speciale sul recupero dei crediti inesistenti prevale sul termine ordinario di accertamento IVA quando l'atto abbia ad oggetto la compensazione indebita del credito, poiché la ratio è consentire un margine temporale più ampio per le verifiche sull'investimento o sul presupposto che ha generato il credito.","Se il giudice di merito applica il termine ordinario di decadenza ritenendo decisiva la qualificazione del credito come \"non spettante\" anziché \"inesistente\", la decisione è cassabile per violazione di legge ove non si conformi al principio di diritto della Cassazione in tema di termine di recupero."]
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Come è indicizzato

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Testo integrale

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