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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25429/2022 del 29/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

L'istante ha chiesto la correzione di errori materiali contenuti in una precedente ordinanza della Corte di cassazione n. 10470/2021, resa in un giudizio tra le stesse parti. In particolare, nel testo dell'ordinanza erano stati indicati in modo erroneo: il giudice di merito come Commissione tributaria regionale del Lazio anziché Commissione tributaria provinciale di Roma; il tipo di provvedimento impugnato come sentenza anziché ordinanza; e, nel dispositivo, il rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio anziché alla Commissione tributaria provinciale di Roma. La richiesta riguardava quindi unicamente la rettifica di questi refusi materiali, senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale della precedente pronuncia.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile l'istanza di correzione, qualificando gli errori come meri errori materiali emendabili ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., richiamando anche il precedente di legittimità citato nel provvedimento. Ha quindi accolto la domanda e disposto la correzione dell'ordinanza n. 10470/2021 nei punti indicati, sostituendo le espressioni errate con quelle corrette relative al giudice di merito e alla natura del provvedimento impugnato. Ha inoltre stabilito che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    richiamato come norma che consente la correzione degli errori materiali nel provvedimento giudiziario

  • art. 391-bis c.p.c.

    indicato come base normativa del procedimento di correzione in Cassazione

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato solo nel testo da correggere, per identificare il rito tributario e il giudice tributario competente

Massime di principio

  • Gli errori materiali contenuti in un provvedimento della Corte di cassazione sono emendabili tramite il procedimento di correzione quando si tratti di meri refusi o inesattezze formali, senza necessità di incidere sul decisum.
  • Nel giudizio di correzione, la Corte può rettificare indicazioni erronee relative al giudice di merito, al tipo di provvedimento impugnato e al dispositivo, purché il contenuto sostanziale della decisione resti immutato.
  • L'istanza di correzione dell'errore materiale è ammissibile anche in Cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., in coordinamento con l'art. 287 c.p.c.
  • Nel procedimento di correzione non è normalmente luogo a pronuncia sulle spese, quando l'intervento ha natura meramente rettificativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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