Cassazione Civile, Ordinanza n. 25430/2022 del 29/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato dinanzi ai giudici tributari un'iscrizione ipotecaria e le cartelle presupposte per crediti tributari, deducendo da un lato la nullità/illegittimità delle notifiche delle cartelle perché eseguite, secondo la CTR, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, ma senza adeguata attestazione delle ricerche svolte dal notificatore per accertare l'irreperibilità assoluta; dall'altro lato ha contestato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria per essere stata eseguita senza previo avviso e senza contraddittorio endoprocedimentale. La CTR aveva ritenuto valide le notifiche e inammissibili le eccezioni di prescrizione/decadenza perché non proposte con tempestiva impugnazione delle cartelle ma solo contro l'ipoteca. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 143 c.p.c. e 60 lett. e) d.P.R. 600/1973, oltre che dell'art. 115 c.p.c., per avere la CTR ritenuto sufficiente una relata generica e per non aver considerato due relazioni di notifica depositate in appello; con il secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e violazione dell'art. 77 d.P.R. 602/1973, degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali UE e dell'art. 24 Cost., per mancato esame dell'eccezione relativa all'assenza di preavviso di ipoteca.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, per applicare la notificazione ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., è necessario che il notificatore svolga ricerche idonee a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente e che tali ricerche risultino dalla relata con chiarezza; nel caso concreto, la formula usata nella relata era troppo generica e la CTR non aveva adeguatamente considerato anche le due relazioni di notifica prodotte in appello. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che prima dell'iscrizione ipotecaria l'agente della riscossione deve comunicare al contribuente l'intenzione di procedere, concedendogli un termine per osservazioni o pagamento; l'omissione del preavviso comporta nullità dell'ipoteca per violazione del diritto al contraddittorio procedimentale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese dell'intero giudizio.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della disciplina della notificazione, in confronto con la notifica per irreperibilità assoluta; la Corte ribadisce che occorrono presupposti specifici per derogare alla notificazione ex art. 140 c.p.c.
Invocato per censurare l'omesso esame delle relazioni di notifica prodotte in appello.
Richiamato sotto il profilo dell'omessa pronuncia sull'eccezione di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per mancanza di preavviso.
È la modalità ordinaria da seguire quando il destinatario è temporaneamente irreperibile, ma la residenza o l'indirizzo siano noti.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973
Può essere utilizzato solo in presenza di irreperibilità assoluta del contribuente, da accertare con ricerche svolte dal notificatore e adeguatamente documentate in relata.
L'iscrizione ipotecaria presuppone la previa comunicazione al contribuente dell'intenzione di procedere, con concessione di un termine per osservazioni o pagamento.
artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati come fondamento del diritto al contraddittorio e alla partecipazione al procedimento prima dell'iscrizione ipotecaria.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno della necessità di tutela del diritto di difesa e del contraddittorio preventivo.
Massime di principio
- La notificazione degli atti tributari ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 è legittima solo se il messo notificatore abbia svolto ricerche idonee a verificare l'irreperibilità assoluta del destinatario e ne abbia dato conto in modo chiaro nella relata.
- Se il destinatario è soltanto temporaneamente irreperibile o comunque permane la possibilità di notificazione secondo le forme ordinarie, deve applicarsi l'art. 140 c.p.c. e non la disciplina dell'irreperibilità assoluta.
- La formula generica 'irreperibile' non è di per sé sufficiente, quando non consenta di comprendere se siano state effettivamente eseguite le ricerche necessarie a giustificare la notificazione speciale.
- Prima dell'iscrizione ipotecaria a tutela della riscossione coattiva deve essere comunicato al contribuente l'avvio del procedimento, con concessione di un termine per presentare osservazioni o pagare; l'omissione del preavviso determina la nullità dell'iscrizione per violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
- L'omesso esame di una specifica eccezione relativa al preavviso di ipoteca integra vizio denunciabile in cassazione, quando la questione sia stata ritualmente devoluta al giudice di merito.
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