Cassazione Civile, Ordinanza n. 25426/2022 del 29/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (bookmaker)
La controversia
L'Agenzia notificava alla società un avviso di accertamento per l'anno 2009, contestando il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse, ritenuta dovuta in solido quale soggetto che gestiva scommesse tramite un centro trasmissione dati operante per conto di un bookmaker estero. La società impugnava l'atto, ma i giudici di merito respingevano sia il ricorso sia l'appello, ritenendo dovuta l'imposta anche ai bookmaker esteri operanti fuori dal sistema concessorio e confermando pure le sanzioni. In cassazione la società deduceva: violazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998, anche alla luce della norma interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), l. 220/2010 e della sentenza Corte cost. n. 27/2018; erronea individuazione del presupposto soggettivo dell'imposta; violazione delle norme sul presupposto territoriale; omessa applicazione dell'esimente per obiettiva incertezza normativa con riferimento alle sanzioni. Chiedeva anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il terzo motivo, confermando che, per l'anno 2009, il bookmaker estero che gestisce scommesse in Italia tramite intermediari è soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse e che la questione non imponeva alcun rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, già avendo la normativa superato il vaglio unionale. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che, per il periodo d'imposta anteriore alla disciplina interpretativa del 2010, sussisteva obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero, con conseguente applicabilità dell'esimente di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997 e quindi insussistenza delle sanzioni. La sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario limitatamente alle sanzioni irrogate. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse
La disposizione, letta alla luce della successiva norma interpretativa, ricomprende anche chi gestisce scommesse con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, pur in assenza o inefficacia della concessione.
art. 1, comma 66, lett. b), L. 13 dicembre 2010, n. 220
soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione..., gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere
La norma è interpretativa dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 e chiarisce la soggettività passiva del bookmaker estero e la solidarietà del soggetto per conto del quale l'attività è esercitata.
art. 1, comma 66, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220
l'imposta unica ... è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione
Conferma che il tributo si applica anche al di fuori del sistema concessorio.
art. 1, comma 2, lett. b), L. 3 agosto 1998, n. 288
Richiamata quale base del riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione ai motivi sulle sanzioni, senza una specifica autonoma statuizione nel testo riportato.
art. 5, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato insieme alle norme sull'irrogazione delle sanzioni.
art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Per i periodi d'imposta anteriori al 2010/2011 opera l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa oggettiva, con esclusione delle sanzioni.
art. 10, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato a sostegno dell'esimente per obiettiva incertezza in materia tributaria.
art. 136 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti della sentenza costituzionale sulla norma interpretativa.
art. 30, comma 1, L. 11 marzo 1953, n. 87
Richiamato dal ricorrente per gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è stato negato perché la questione era già stata chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e non sussistevano dubbi interpretativi rilevanti.
art. 56 TFUE
La normativa nazionale sull'imposta unica alle scommesse è ritenuta compatibile con la libera prestazione dei servizi, poiché non discrimina gli operatori stabiliti in altri Stati membri.
art. 49 TFUE
Richiamato nel ragionamento sulla compatibilità del sistema concessorio italiano con il diritto UE.
art. 4, commi 1 e 4-bis, L. 13 dicembre 1989, n. 401
Richiamato per distinguere la responsabilità penale per gioco abusivo dalla diversa soggettività passiva tributaria.
Massime di principio
- L'imposta unica sulle scommesse colpisce l'attività di organizzazione e gestione del gioco, non la singola giocata in sé, e il presupposto impositivo si realizza quando la raccolta delle scommesse avviene sul territorio italiano, anche per il tramite di intermediari.
- La disciplina interpretativa del 2010 chiarisce che è soggetto passivo del tributo chiunque gestisca scommesse, anche senza concessione e anche se stabilito all'estero; in caso di attività svolta per conto di terzi, opera la solidarietà tra bookmaker e intermediario.
- Per i periodi anteriori alla norma interpretativa, la non univocità del testo dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 integra un'obiettiva incertezza normativa tributaria idonea a escludere le sanzioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997.
- L'esistenza di una giurisprudenza costituzionale e unionale favorevole all'applicazione del tributo agli operatori esteri esclude la necessità di un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE quando la questione sia già stata risolta o non presenti ragionevoli dubbi interpretativi.
- La responsabilità tributaria del bookmaker estero e quella del centro di raccolta/intermediazione sono concettualmente distinte dalla responsabilità penale per esercizio abusivo del gioco; l'irrilevanza penale non incide sulla soggettività passiva d'imposta.
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